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Accordo ABI Consumatori per
sospensione rate mutuo |
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MUTUI: SIGLATO
L’ACCORDO
ABI-CONSUMATORI
PER LA
SOSPENSIONE
DELLE RATE
DELLE FAMIGLIE
IN DIFFICOLTA’
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E' stato siglato
a Roma, dal
Direttore
generale
dell'Abi,
Giovanni
Sabatini, e dai
rappresentanti
di 13
Associazioni dei
consumatori (Acu,
Adiconsum, Adoc,
Assoutenti, Casa
del Consumatore,
Cittadinanzattiva,
Codici,
Confconsumatori,
Federconsumatori,
Lega
Consumatori,
Movimento
consumatori,
Movimento difesa
del Cittadino,
Unione Nazionale
Consumatori)
l'accordo per la
sospensione del
rimborso dei
mutui nei
confronti dei
nuclei familiari
in difficolta' a
seguito della
crisi.
In sintesi,
l'accordo di
oggi la
sospensione del
rimborso dei
mutui per almeno
12 mesi, anche
nei confronti
dei clienti con
ritardi nei
pagamenti fino a
180 giorni
consecutivi, per
i mutui di
importo fino a
150.000 euro,
nei confronti
dei clienti con
un reddito
imponibile fino
a 40.000 euro
annui, e per le
persone che
hanno subito o
subiscono nel
biennio 2009 e
2010 eventi
particolarmente
negativi.
I clienti
interessati
(coloro che
hanno in corso
un mutuo di
importo
inferiore a €
150.000
contratto per
l’acquisto, la
costruzione e la
ristrutturazione
dell’ abitazione
principale e
coloro con un
reddito
imponibile fino
a € 40.000
annuo) potranno
effettuare
richiesta per
attivare la
moratoria a
partire dal 1°
febbraio 2010
(con riferimento
ad eventi
accaduti dal
gennaio 2009 in
poi).
I prestampati
per i mutuatari
saranno
disponibili
presso le
filiali delle
banche aderenti
o scaricabili
direttamente dal
sito www.abi.it.
Dal momento
della richiesta
scatteranno i
tempi tecnici
per la verifica
del diritto a
ricevere la
sospensione, che
sarà attivata
entro 45 giorni
lavorativi
dall'accoglimento
della domanda.
La banca dovrà
comunicare
l'eventuale
diniego entro 15
giorni
lavorativi dalla
presentazione
del modulo.
La sospensione
dovrebbe avere
due modalità di
attuazione o con
il rinvio della
somma delle rate
sospese a fine
mutuo (ed in
questo caso si
pagheranno gli
interessi solo
sul capitale
rinviato che
saranno spalmati
sulle rate alla
ripresa del
naturale
pagamento del
mutuo) oppure
con il rinvio
della parte di
rata relativa al
solo capitale,
continuando
quindi a pagare
solo la parte
della rata
relativa agli
interessi
maturati.
Sull'intera
operazione non
sono previsti né
interessi di
mora, né spese
di istruttoria,
né commissioni,
né garanzie
accessorie.
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