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Decreto legge 6 dicembre n. 201 |
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Decreto
legge 6 dicembre
n. 201 articolo
21 -
Soppressione
enti e organismi
l'INPDAP e
l'ENPALS
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1. In
considerazione
del processo di
convergenza ed
armonizzazione
del sistema
pensionistico
attraverso
l'applicazione
del metodo
contributivo,
nonché al fine
di migliorare
l'efficienza e
l'efficacia
dell'azione
amministrativa
nel settore
previdenziale e
assistenziale,
l'INPDAP e
l'ENPALS sono
soppressi dal 1o
gennaio 2012 e
le relative
funzioni sono
attribuite
all'INPS, che
succede in tutti
i rapporti
attivi e passivi
degli Enti
soppressi. Dalla
data di entrata
in vigore del
presente decreto
e fino al 31
dicembre 2011,
l'INPDAP e
l'ENPALS possono
compiere solo
atti di
ordinaria
amministrazione.
2. Con decreti
di natura non
regolamentare
del Ministro del
lavoro e delle
politiche
sociali di
concerto con il
Ministro
dell'economia e
delle finanze e
con il Ministro
per la pubblica
amministrazione
e la
semplificazione,
da emanarsi
entro 60 giorni
dall'approvazione
dei bilanci di
chiusura delle
relative
gestioni degli
Enti soppressi
sulla base delle
risultanze dei
bilanci
medesimi, da
deliberare entro
il 31 marzo
2012, le risorse
strumentali,
umane e
finanziarie
degli Enti
soppressi sono
trasferite
all'INPS.
Conseguentemente
la dotazione
organica
dell'INPS è
incrementata di
un numero di
posti
corrispondente
alle unità di
personale di
ruolo in
servizio presso
gli enti
soppressi alla
data di entrata
in vigore del
presente
decreto. Non
sono trasferite
le posizioni
soprannumerarie,
rispetto alla
dotazione
organica vigente
degli enti
soppressi, ivi
incluse quelle
di cui
all'articolo 43,
comma 19 della
legge 23
dicembre 2000,
n. 388. Le
posizioni
soprannumerarie
di cui al
precedente
periodo
costituiscono
eccedenze ai
sensi
dell'articolo 33
del decreto
legislativo 30
marzo 2001, n.
165. Resta fermo
quanto previsto
dall'articolo 1,
comma 3, del
decreto-legge 13
agosto 2011, n.
138, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 14
settembre 2011,
n. 148. I due
posti di
direttore
generale degli
Enti soppressi
sono trasformati
in altrettanti
posti di livello
dirigenziale
generale
dell'INPS, con
conseguente
aumento della
dotazione
organica
dell'Istituto
incorporante. I
dipendenti
trasferiti
mantengono
l'inquadramento
previdenziale di
provenienza.
2-bis. In attesa
dell'emanazione
dei decreti di
cui al comma 2,
le strutture
centrali e
periferiche
degli Enti
soppressi
continuano ad
espletare le
attività
connesse ai
compiti
istituzionali
degli stessi. A
tale scopo,
l'INPS nei
giudizi
incardinati,
relativi alle
attività degli
Enti soppressi,
è rappresentato
e difeso in
giudizio dai
professionisti
legali, già in
servizio presso
l'INPDAP e
l'ENPALS.
3. L'Inps
subentra,
altresì, nella
titolarità dei
rapporti di
lavoro diversi
da quelli di cui
al comma 2 per
la loro residua
durata.
4. Gli organi di
cui all'articolo
3, comma 2, del
decreto
legislativo 30
giugno 1994, n.
479 e successive
modificazioni e
integrazioni,
degli Enti
soppressi ai
sensi del comma
1, cessano dalla
data di adozione
dei decreti di
cui al comma 2.
5. I posti
corrispondenti
all'incarico di
componente del
Collegio dei
sindaci
dell'INPDAP, di
qualifica
dirigenziale di
livello
generale, in
posizione di
fuori ruolo
istituzionale,
sono così
attribuiti:
a) in
considerazione
dell'incremento
dell'attività
dell'INPS
derivante dalla
soppressione
degli Enti di
cui al comma 1,
due posti, di
cui uno in
rappresentanza
del Ministero
del lavoro e
delle politiche
sociali ed uno
in
rappresentanza
del Ministero
dell'economia e
delle finanze,
incrementano il
numero dei
componenti del
Collegio dei
sindaci
dell'INPS; b)
due posti in
rappresentanza
del Ministero
del lavoro e
delle politiche
sociali e tre
posti in
rappresentanza
del Ministero
dell'economia e
delle finanze
sono trasformati
in posizioni
dirigenziali di
livello generale
per le esigenze
di consulenza,
studio e ricerca
del Ministero
del lavoro e
delle politiche
sociali e del
Ministero
dell'economia e
delle finanze,
nell'ambito del
Dipartimento
della Ragioneria
Generale dello
Stato; le
dotazioni
organiche dei
rispettivi
Ministeri sono
conseguentemente
incrementate in
attesa della
emanazione delle
disposizioni
regolamentari
intese ad
adeguare in
misura
corrispondente
l'organizzazione
dei medesimi
Ministeri. La
disposizione di
cui all'articolo
3, comma 7, del
citato decreto
legislativo n.
479 del 1994, si
interpreta nel
senso che i
relativi posti
concorrono alla
determinazione
delle
percentuali di
cui all'articolo
19 del decreto
legislativo 30
marzo 2001, n.
165, e
successive
modifiche ed
integrazioni,
relativamente
alle dotazioni
organiche dei
Ministeri di
appartenenza.
6. Per le
medesime
esigenze di cui
al comma 5,
lettera a), e
per assicurare
una adeguata
rappresentanza
degli interessi
cui
corrispondevano
le funzioni
istituzionali di
ciascuno degli
enti soppressi
di cui al comma
1, il Consiglio
di indirizzo e
vigilanza
dell'INPS è
integrato di sei
rappresentanti
secondo criteri
definiti con
decreto, non
regolamentare,
del Ministro del
lavoro e delle
politiche
sociali.
7. Entro sei
mesi
dall'emanazione
dei decreti di
cui al comma 2,
l'Inps provvede
al riassetto
organizzativo e
funzionale
conseguente alla
soppressione
degli Enti di
cui al comma 1
operando una
razionalizzazione
dell'organizzazione
e delle
procedure.
8. Le
disposizioni dei
commi da 1 a 9
devono
comportare una
riduzione dei
costi
complessivi di
funzionamento
relativi
all'INPS ed agli
Enti soppressi
non inferiore a
20 milioni di
euro nel 2012,
50 milioni di
euro per l'anno
2013 e 100
milioni di euro
a decorrere dal
2014. I relativi
risparmi sono
versati
all'entrata del
bilancio dello
Stato per essere
riassegnati al
Fondo
ammortamento
titoli di Stato.
Resta fermo il
conseguimento
dei risparmi, e
il correlato
versamento
all'entrata del
bilancio
statale,
derivante
dall'attuazione
delle misure di
razionalizzazione
organizzativa
degli enti di
previdenza,
previste
dall'articolo 4,
comma 66, della
legge 12
novembre 2011,
n. 183.
9. Per
assicurare il
conseguimento
degli obiettivi
di efficienza e
di efficacia di
cui al comma 1,
di
razionalizzazione
dell'organizzazione
amministrativa
ai sensi del
comma 7, nonché
la riduzione dei
costi di cui al
comma 8, il
Presidente
dell'INPS, la
cui durata in
carica, a tal
fine, è
differita al 31
dicembre 2014,
promuove le più
adeguate
iniziative, ne
verifica
l'attuazione,
predispone
rapporti, con
cadenza
quadrimestrale,
al Ministero del
lavoro e delle
politiche
sociali, e al
Ministero
dell'economia e
delle finanze in
ordine allo
stato di
avanzamento del
processo di
riordino
conseguente alle
disposizioni di
cui al comma 1 e
redige alla fine
del mandato una
relazione
conclusiva, che
attesti i
risultati
conseguiti.
10. Al fine di
razionalizzare
le attività di
approvvigionamento
idrico nei
territori delle
Regioni Puglia e
Basilicata,
nonché nei
territori della
provincia di
Avellino, a
decorrere dalla
data di entrata
in vigore del
presente
decreto, l'Ente
per lo sviluppo
dell'irrigazione
e la
trasformazione
Fondiaria in
Puglia e Lucania
(EIPLI) è
soppresso e
posto in
liquidazione.
11. Le funzioni
del soppresso
Ente con le
relative risorse
umane e
strumentali,
nonché tutti i
rapporti attivi
e passivi, sono
trasferiti,
entro 180 giorni
dall'entrata in
vigore del
presente decreto
al soggetto
costituito o
individuato
dalle Regioni
interessate,
assicurando
adeguata
rappresentanza
delle competenti
amministrazioni
dello Stato. La
tutela
occupazionale è
garantita con
riferimento al
personale
titolare di
rapporto di
lavoro a tempo
indeterminato
con l'ente
soppresso. A far
data dalla
soppressione di
cui al comma 10
e fino
all'adozione
delle misure di
cui al presente
comma, la
gestione
liquidatoria
dell'Ente è
assicurata
dall'attuale
gestione
commissariale.
12. A decorrere
dall'entrata in
vigore del
presente
decreto, è
istituito, sotto
la vigilanza del
Ministro
dell'ambiente e
della tutela del
territorio e del
mare, il
Consorzio
nazionale per i
grandi laghi
prealpini, che
svolge le
funzioni, con le
inerenti risorse
finanziarie
strumentali e di
personale,
attribuite
dall'articolo
63, comma 8, del
decreto
legislativo 3
aprile 2006, n.
152 al consorzio
del Ticino –
Ente autonomo
per la
costruzione,
manutenzione ed
esercizio
dell'opera
regolatrice del
lago Maggiore,
al consorzio
dell'Oglio –
Ente autonomo
per la
costruzione,
manutenzione ed
esercizio
dell'opera
regolatrice del
lago d'Iseo e al
consorzio
dell'Adda – Ente
autonomo per la
costruzione,
manutenzione ed
esercizio
dell'opera
regolatrice del
lago di Como.
Per garantire
l'ordinaria
amministrazione
e lo svolgimento
delle attività
istituzionali
fino all'avvio
del Consorzio
nazionale, il
Ministro
dell'ambiente e
della tutela del
territorio e del
mare, con
proprio decreto,
da emanarsi
entro trenta
giorni dalla
data di entrata
in vigore del
presente
decreto, nomina
un commissario e
un sub
commissario e,
su designazione
del Ministro
dell'economia e
delle finanze,
un collegio dei
revisori formato
da tre membri,
di cui uno con
funzioni di
presidente.
Dalla data di
insediamento del
commissario, il
consorzio del
Ticino – Ente
autonomo per la
costruzione,
manutenzione ed
esercizio
dell'opera
regolatrice del
lago Maggiore,
il consorzio
dell'Oglio –
Ente autonomo
per la
costruzione,
manutenzione ed
esercizio
dell'opera
regolatrice del
lago d'Iseo e il
consorzio
dell'Adda – Ente
autonomo per la
costruzione,
manutenzione ed
esercizio
dell'opera
regolatrice del
lago di Como
sono soppressi e
i relativi
organi decadono.
La denominazione
«Consorzio
nazionale per i
grandi laghi
prealpini»
sostituisce, ad
ogni effetto e
ovunque
presente, le
denominazioni:
«Consorzio del
Ticino – Ente
autonomo per la
costruzione,
manutenzione ed
esercizio
dell'opera
regolatrice del
lago Maggiore»,
«Consorzio
dell'Oglio –
Ente autonomo
per la
costruzione,
manutenzione ed
esercizio
dell'opera
regolatrice del
lago d'Iseo» e
«Consorzio
dell'Adda – Ente
autonomo per la
costruzione,
manutenzione ed
esercizio
dell'opera
regolatrice del
lago di Como».
Con decreti di
natura non
regolamentare
del Ministro
dell'ambiente e
della tutela del
territorio e del
mare di concerto
con il Ministro
dell'economia e
delle finanze,
da adottarsi
entro e non
oltre sessanta
giorni dalla
data di entrata
in vigore della
legge di
conversione del
presente
decreto, sentite
le Commissioni
parlamentari
competenti in
materia di
ambiente, che si
esprimono entro
venti giorni
dalla data di
assegnazione,
sono
determinati, in
coerenza con
obiettivi di
funzionalità,
efficienza,
economicità e
rappresentatività,
gli organi di
amministrazione
e controllo, la
sede, nonché le
modalità di
funzionamento, e
sono trasferite
le risorse
strumentali,
umane e
finanziarie
degli enti
soppressi, sulla
base delle
risultanze dei
bilanci di
chiusura delle
relative
gestioni alla
data di
soppressione. I
predetti bilanci
di chiusura sono
deliberati dagli
organi in carica
alla data di
soppressione,
corredati della
relazione
redatta
dall'organo
interno di
controllo in
carica alla
medesima data, e
trasmessi per
l'approvazione
al Ministero
dell'ambiente e
della tutela del
territorio e del
mare e al
Ministero
dell'economia e
delle finanze.
Ai componenti
degli organi dei
soppressi
consorzi, i
compensi,
indennità o
altri emolumenti
comunque
denominati ad
essi spettanti
sono corrisposti
fino alla data
di soppressione
mentre per gli
adempimenti di
cui al
precedente
periodo spetta
esclusivamente,
ove dovuto, il
rimborso delle
spese
effettivamente
sostenute nella
misura prevista
dai rispettivi
ordinamenti. I
dipendenti a
tempo
indeterminato
dei soppressi
Consorzi
mantengono
l'inquadramento
previdenziale di
provenienza e
sono inquadrati
nei ruoli del
Consorzio
nazionale per i
grandi laghi
prealpini, cui
si applica il
contratto
collettivo
nazionale del
comparto enti
pubblici non
economici. La
dotazione
organica del
Consorzio
nazionale per i
grandi laghi
prealpini non
può eccedere il
numero del
personale in
servizio, alla
data di entrata
in vigore del
presente
decreto, presso
i soppressi
Consorzi.
13. Gli enti di
cui all'allegato
A sono soppressi
a decorrere
dalla data di
entrata in
vigore del
presente decreto
e i relativi
organi decadono,
fatti salvi gli
adempimenti di
cui al comma 15.
14. Le funzioni
attribuite agli
enti di cui al
comma 13 dalla
normativa
vigente e le
inerenti risorse
finanziarie e
strumentali
compresi i
relativi
rapporti
giuridici attivi
e passivi, sono
trasferiti,
senza che sia
esperita alcuna
procedura di
liquidazione,
neppure
giudiziale, alle
amministrazioni
corrispondentemente
indicate nel
medesimo
allegato A.
15. Con decreti
non
regolamentari
del Ministro
interessato, di
concerto con il
Ministro
dell'economia e
delle finanze e
con il Ministro
per la pubblica
amministrazione
e la
semplificazione
da adottare
entro novanta
giorni dalla
data di entrata
in vigore del
presente
decreto, sono
trasferite le
risorse
strumentali e
finanziarie
degli enti
soppressi. Fino
all'adozione dei
predetti
decreti, per
garantire la
continuità dei
rapporti già in
capo all'ente
soppresso,
l'amministrazione
incorporante può
delegare uno o
più dirigenti
per lo
svolgimento
delle attività
di ordinaria
amministrazione,
ivi comprese le
operazioni di
pagamento e
riscossione a
valere sui conti
correnti già
intestati
all'ente
soppresso che
rimangono aperti
fino alla data
di emanazione
dei decreti
medesimi.
16. Entro
novanta giorni
dalla data di
entrata in
vigore del
presente decreto
legge, i bilanci
di chiusura
degli enti
soppressi sono
deliberati dagli
organi in carica
alla data di
cessazione
dell'ente,
corredati della
relazione
redatta
dall'organo
interno di
controllo in
carica alla data
di soppressione
dell'ente
medesimo e
trasmessi per
l'approvazione
al Ministero
vigilante al
Ministero
dell'economia e
delle finanze.
Ai componenti
degli organi
degli enti di
cui al comma 13
i compensi,
indennità o
altri emolumenti
comunque
denominati ad
essi spettanti
sono corrisposti
fino alla data
di soppressione.
Per gli
adempimenti di
cui al primo
periodo del
presente comma
ai componenti
dei predetti
organi spetta
esclusivamente,
ove dovuto, il
rimborso delle
spese
effettivamente
sostenute nella
misura prevista
dai rispettivi
ordinamenti.
17. Per lo
svolgimento
delle funzioni
attribuite, le
amministrazioni
incorporanti
possono
avvalersi di
personale
comandato nel
limite massimo
delle unità
previste dalle
specifiche
disposizioni di
cui alle leggi
istitutive degli
enti soppressi.
18. Le
amministrazioni
di destinazione
esercitano i
compiti e le
funzioni facenti
capo agli enti
soppressi con le
articolazioni
amministrative
individuate
mediante le
ordinarie misure
di definizione
del relativo
assetto
organizzativo.
Al fine di
garantire la
continuità delle
attività di
interesse
pubblico già
facenti capo
agli enti di cui
al presente
comma fino al
perfezionamento
del processo di
riorganizzazione
indicato,
l'attività
facente capo ai
predetti enti
continua ad
essere
esercitata
presso le sedi e
gli uffici già a
tal fine
utilizzati.
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