Penali di
estinzione
anticipata, si
cambia.
Grazie
all'accordo
firmato il 2
maggio tra Abi e
associazioni dei
consumatori,
infatti, chi
vorrà ora
estinguere un
mutuo
sottoscritto
prima dell'enetrata
in vigore della
legge Bersani
potrà
risparmiare sui
costi, e per
coloro che
avessero estinto
il mutuo in
questo periodo,
le maggiori
somme versate
saranno
rimborsate sulla
base del nuovo
ammontare delle
penali. Queste,
infatti, sono
state
drasticamente
ridotte e
variano ora da
un minimo dello
0,50% a un
massimo
dell'1,90% a
seconda della
data di
sottoscrizione
del mutuo e del
tasso, e per gli
ultimi due anni
prima della
scadenza la
penale è
abolita.
Mutui
stipulati fino
al 31 dicembre
2000
La scaletta
delle penali
varia dunque a
seconda della
data di
sottoscrizione
del mutuo. Per
quelli più
vecchi, ossia
sottoscritti
prima del 2001,
l'accordo
prevede una
penale unica
dello 0,50% a
prescindere che
si tratti di
tasso fisso,
variabile, o
misto. Questa
penale è ridotta
allo 0,20% per
il terzultimo
anno di vita del
mutuo, mentre
negli ultimi due
viene abolita. È
prevista,
inoltre, una
clausola di
salvaguardia in
base alla quale
per i mutui che
già oggi
prevedono penali
al di sotto
dello 0,50%
scatta comunque
una riduzione di
0,25% nel caso
di tasso fisso,
mentre la penale
viene abolita
nel caso di
mutuo a tasso
variabile.
Mutui
stipulati dal 1°
gennaio 2001
In questo caso
l'accordo
prevede penali
differenziate a
seconda
dell'indicizzazione.
Per i mutui a
tasso variabile
e misto resta
fissato lo 0,25%
come tetto
massimo, lo
0,20% per gli
ultimi tre anni,
e l'abolizione
della penale per
gli ultimi 24
mesi. La
clausola di
salvaguardia
prevede un
ulteriore taglio
della penale per
i mutui per i
quali fosse già
più bassa del
nuovo tetto
massimo, pari a
0,15 punti. Per
i mutui a tasso
fisso, invece,
la penale
massima è
fissata
all'1,90% nel
caso in cui
l'estinzione
anticipata
avvenga nella
prima metà di
durata del
mutuo, per
passare poi
all'1,50% per la
seconda metà del
mutuo. Inoltre,
anche per
questi, nel
terz'ultimo anno
la penalità
scende allo
0,20% ed è a
costo zero per
gli ultimi due
anni. Per quel
che riguarda la
clausola di
salvaguardia,
per i mutui con
una penale
attuale pari o
superiore
all'1,25% questa
è di 0,20 punti.
Per i mutui con
penale
inferiore,
invece, passa a
0,15 punti come
per i mutui a
tasso variabile.
Cosa fare ora -
Concretamente
chi ha deciso di
rinegoziare un
mutuo potrà ora
farlo sulla base
delle nuove
penali.
Questo vuol dire
che, a
prescindere da
ciò che è stato
originariamente
inserito nel
contratto, la
banca sarà
tenuta ad
applicare quanto
stabilito
nell'accordo
datato 2 maggio.
Per questo non
servirà nessuna
ulteriore
richiesta,
l'applicazione
delle penali
sarà automatica
e senza alcun
costo
aggiuntivo,
neanche per la
comunicazione al
cliente. Lo
stesso per chi
ha già avviato
la trattativa,
ma non ha ancora
pagato: avrà
diritto al
ricalcolo del
costo in base ai
tetti massimi
fissati
dall'accordo.
Entro il 31
maggio richiesta
di rimborso per
chi ha già
pagato - Chi
invece ha
estinto il mutuo
nel periodo che
va da 2 febbraio
ad oggi 2
maggio, ha
diritto al
rimborso perle
penali più
elevate
eventualmente
pagate. Per
questo occorre
presentare
un'apposita
richiesta di
rimborso in
banca. Si tratta
di una
dichiarazione
sostitutiva che
dovrà contenere
i dati relativi
al mutuo estinto
e che dovrà
essere
consegnata allo
sportello entro
il prossimo 31
maggio.
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