Legislatura 16º
- Aula -
Resoconto
stenografico
della seduta n.
220 del
10/06/2009
Atto Senato n.
1078-B
XVI Legislatura
SENATO
DELLA REPUBBLICA
------
XVI LEGISLATURA
------
220ª SEDUTA
PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E
STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 10
GIUGNO 2009
Art. 33.
Approvato |
(Delega al
Governo per
l'attuazione
della direttiva
2008/48/CE del
Parlamento
europeo e del
Consiglio, del
23 aprile 2008,
relativa ai
contratti di
credito ai
consumatori e
che abroga la
direttiva
87/102/CEE e
previsione di
modifiche ed
integrazioni
alla disciplina
relativa ai
soggetti
operanti nel
settore
finanziario di
cui al decreto
legislativo 1º
settembre 1993,
n. 385, ai
mediatori
creditizi ed
agli agenti in
attività
finanziaria).
1. Nella
predisposizione
dei decreti
legislativi per
l'attuazione
della direttiva
2008/48/CE del
Parlamento
europeo e del
Consiglio, del
23 aprile 2008,
relativa ai
contratti di
credito ai
consumatori, che
provvederanno ad
apportare al
testo unico
delle leggi in
materia bancaria
e creditizia, di
cui al decreto
legislativo 1º
settembre 1993,
n. 385, le
necessarie
modifiche e
integrazioni, il
Governo è tenuto
a seguire, oltre
ai princìpi e
criteri
direttivi di cui
all'articolo 2,
anche i seguenti
princìpi e
criteri
direttivi:
a) estendere, in
tutto o in
parte, gli
strumenti di
protezione del
contraente
debole previsti
in attuazione
della direttiva
2008/48/CE ad
altre tipologie
di finanziamento
a favore dei
consumatori,
qualora
ricorrano
analoghe
esigenze di
tutela alla luce
delle
caratteristiche
ovvero delle
finalità del
finanziamento;
b) rafforzare ed
estendere i
poteri
amministrativi
inibitori e
l'applicazione
delle sanzioni
amministrative
previste dal
testo unico di
cui al decreto
legislativo n.
385 del 1993 per
contrastare le
violazioni delle
disposizioni del
titolo VI di
tale testo
unico, anche se
concernenti
rapporti diversi
dal credito al
consumo, al fine
di assicurare
un'adeguata
reazione a
fronte dei
comportamenti
scorretti a
danno della
clientela. La
misura delle
sanzioni
amministrative è
pari a quella
prevista
dall'articolo
144 del testo
unico di cui al
decreto
legislativo n.
385 del 1993, e
successive
modificazioni, e
dall'articolo
39, comma 3,
della legge 28
dicembre 2005,
n. 262, e
successive
modificazioni;
c) coordinare,
al fine di
evitare
sovrapposizioni
normative, il
titolo VI del
testo unico di
cui al decreto
legislativo n.
385 del 1993 con
le altre
disposizioni
legislative
aventi a oggetto
operazioni e
servizi
disciplinati dal
medesimo titolo
VI e contenute
nel
decreto-legge 4
luglio 2006, n.
223, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 4
agosto 2006, n.
248, nel
decreto-legge 31
gennaio 2007, n.
7, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 2
aprile 2007, n.
40, e nel
decreto-legge 29
novembre 2008,
n. 185,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 28
gennaio 2009, n.
2, applicando,
per garantire il
rispetto di
queste ultime
disposizioni, i
meccanismi di
controllo e di
tutela del
cliente previsti
dal citato
titolo VI del
testo unico di
cui al decreto
legislativo n.
385 del 1993;
d) rimodulare la
disciplina delle
attività e dei
soggetti
operanti nel
settore
finanziario di
cui al titolo V
e all'articolo
155 del testo
unico di cui al
decreto
legislativo n.
385 del 1993,
sulla base dei
seguenti
ulteriori
criteri
direttivi a
tutela dei
consumatori: |
 |
1) rideterminare
i requisiti per
l'iscrizione al
fine di
consentire
l'operatività
nei confronti
del pubblico
soltanto ai
soggetti che
assicurino
affidabilità e
correttezza
dell'iniziativa
imprenditoriale;
2) prevedere
strumenti di
controllo più
efficaci,
modulati anche
sulla base delle
attività svolte
dall'intermediario;
3) garantire la
semplificazione,
la trasparenza,
la celerità, l'economicità
e l'efficacia
dell'azione
amministrativa e
dei procedimenti
sanzionatori,
attribuendo i
poteri
sanzionatori e
di intervento
alla Banca
d'Italia;
4) prevedere
sanzioni
amministrative
pecuniarie e
accessorie e
forme di
intervento
effettive,
dissuasive e
proporzionate,
quali, tra
l'altro, il
divieto di
intraprendere
nuove operazioni
e il potere di
sospensione,
rafforzando, nel
contempo, il
potere di
cancellazione;
e) rivedere la
disciplina dei
mediatori
creditizi di cui
alla legge 7
marzo 1996, n.
108, e la
disciplina degli
agenti in
attività
finanziaria di
cui al decreto
legislativo 25
settembre 1999,
n. 374,
introducendola
nel testo unico
di cui al
decreto
legislativo n.
385 del 1993, in
modo da:
1) assicurare la
trasparenza
dell'operato e
la
professionalità
delle
sopraindicate
categorie
professionali,
prevedendo
l'innalzamento
dei requisiti
professionali;
2) istituire un
organismo avente
personalità
giuridica, con
autonomia
organizzativa e
statutaria, ed
eventuali
articolazioni
territoriali,
costituito da
soggetti
nominati con
decreto del
Ministro
dell'economia e
delle finanze,
scelti tra le
categorie dei
mediatori
creditizi, degli
agenti in
attività
finanziaria,
delle banche e
degli
intermediari
finanziari, con
il compito di
gestire gli
elenchi dei
mediatori
creditizi e
degli agenti in
attività
finanziaria.
Detto organismo
sarà sottoposto
alla vigilanza
della Banca
d'Italia, che,
in caso di grave
inerzia o
malfunzionamento,
potrà proporne
lo scioglimento
al Ministro
dell'economia e
delle finanze;
3) prevedere che
con regolamento
del Ministro
dell'economia e
delle finanze
adottato, previo
parere delle
Commissioni
parlamentari
competenti, ai
sensi
dell'articolo
17, comma 3,
della legge 23
agosto 1988, n.
400, sentita la
Banca d'Italia,
siano
determinate le
modalità di
funzionamento
dell'organismo
di cui al numero
2) e sia
individuata la
disciplina: dei
poteri
dell'organismo e
delle sue
eventuali
articolazioni
territoriali,
necessari ad
assicurare un
efficace
svolgimento
delle funzioni
di gestione
degli elenchi,
ivi compresi
poteri di
verifica e
sanzionatori;
dell'iscrizione
negli elenchi
dei mediatori
creditizi e
degli agenti in
attività
finanziaria, con
le relative
forme di
pubblicità;
della
determinazione e
riscossione, da
parte
dell'organismo o
delle sue
eventuali
articolazioni
territoriali, di
contributi o di
altre somme
dovute dagli
iscritti e dai
richiedenti
l'iscrizione,
nella misura
necessaria per
garantire lo
svolgimento
dell'attività;
delle modalità
di tenuta della
documentazione
concernente
l'attività
svolta dai
mediatori
creditizi e
dagli agenti in
attività
finanziaria;
delle modalità
di aggiornamento
professionale di
tali soggetti;
4) applicare, in
quanto
compatibili, le
disposizioni del
titolo VI del
testo unico di
cui al decreto
legislativo n.
385 del 1993, e
successive
modificazioni,
prevedendo
altresì che la
Banca d'Italia
possa
prescrivere
specifiche
regole di
condotta. Con
riferimento alle
commissioni di
mediazione e
agli altri costi
accessori,
dovranno essere
assicurate la
trasparenza
nonché
l'applicazione
delle
disposizioni
previste per la
determinazione
degli interessi
usurari dagli
articoli 2 e 3
della legge 7
marzo 1996, n.
108, e
dall'articolo
1815 del codice
civile;
5) disciplinare
le sanzioni
pecuniarie,
nonché la
sospensione e la
cancellazione
dagli elenchi e
le sanzioni
accessorie,
prevedendo che
l'organismo sia
competente per i
provvedimenti
connessi alla
gestione degli
elenchi e la
Banca d'Italia
per quelli
relativi alle
violazioni delle
disposizioni di
cui al numero
4);
6) individuare
cause di
incompatibilità,
tra cui la
contestuale
iscrizione in
entrambi gli
elenchi, al fine
di assicurare la
professionalità
e l'autonomia
dell'operatività;
7) prescrivere
l'obbligo di
stipulare
polizze
assicurative per
responsabilità
civile per danni
arrecati
nell'esercizio
delle attività
di pertinenza;
8) prevedere
disposizioni
transitorie per
disciplinare il
trasferimento
nei nuovi
elenchi dei
mediatori e
degli agenti in
attività
finanziaria già
abilitati,
purché in
possesso dei
requisiti
previsti dalla
nuova
disciplina;
9) per i
mediatori
creditizi
prevedere
l'obbligo di
indipendenza da
banche e
intermediari e
l'obbligo di
adozione di una
forma giuridica
societaria per
l'esercizio
dell'attività;
introdurre
ulteriori forme
di controllo per
le società di
mediazione
creditizia di
maggiori
dimensioni;
10) prevedere
per gli agenti
in attività
finanziaria
forme di
responsabilità
del soggetto che
si avvale del
loro operato,
anche con
riguardo ai
danni causati ai
clienti;
f) coordinare il
testo unico di
cui al decreto
legislativo n.
385 del 1993 e
le altre
disposizioni
legislative
aventi come
oggetto la
tutela del
consumatore,
definendo le
informazioni che
devono essere
fornite al
cliente in fase
precontrattuale
e le modalità di
illustrazione,
con la
specifica, in
caso di offerta
congiunta di più
prodotti,
dell'obbligatorietà
o facoltatività
degli stessi.
2.
Dall'attuazione
del presente
articolo non
devono derivare
nuovi o maggiori
oneri a carico
della
finanza
pubblica. |
|
|
|
|