La durata
media ha ormai
superato i venti
anni con importi
medi
che seguono la
dinamica dei
prezzi
|
Mentre
nell'ultima
finanziaria sono
state molte le
norme che sono
andate ad
interessare il
mondo
immobiliare nel
suo complesso,
sul mutuo in
particolare i
provvedimenti
che nel corso
del 2006 ed in
questo primo
scorcio del 2007
hanno introdotto
novità di
rilievo, anche
sulla fiscalità
ad esso connessa
ed in
particolare
sull'imposta
sostitutiva e
sulla detrazione
degli interessi,
sono stati
altri.
Il primo, non in
ordine
cronologico, ma
per l'impatto
che ha avuto ed
è destinato ad
avere, è una
circolare
dell'Agenzia del
Territorio, per
la precisione la
06/2006 del 05
Dicembre 2006,
che all'atto
della sua
emanazione ha
mandato in
fibrillazione in
particolare i
Notai per i
quali, come
sappiamo bene,
la fine
dell'anno è un
momento di
intenso lavoro.
Cos'è successo,
cosa dice questa
circolare?
Richiamando una
sentenza della
Corte di
Cassazione, la
11165 del 26
Maggio 2005, la
direzione
dell'Agenzia
ribadisce che,
la presenza nei
contratti di
finanziamento a
medio e lungo
termine di
clausole che
consentano
espressamente al
soggetto
finanziato di
risolvere
anticipatamente
il rapporto
attraverso
l'estinzione del
debito, prima
che decorrano i
diciotto mesi
previsti
dall'art. 15 del
DPR 601/73, è
incompatibile
con il regime
agevolativo ivi
previsto, che
prevede
l'applicazione
di un'imposta
sostitutiva, con
un'aliquota
dello 0,25%, in
luogo
dell'applicazione
delle imposte di
registro, bollo,
catastale ed
ipotecaria e
delle tasse di
concessione
governativa.
Già le
conseguenze
della prima ora
sono state tutt'altro
che
trascurabili:
gran parte dei
contratti di
mutuo erano da
rivedere prima
della stipula,
fatto che
sarebbe stato
tutt'altro che
semplice da far
digerire agli
istituti di
credito se non
avessero dovuto,
in caso
contrario,
spiegare ai
propri clienti
come mai quell'imposta,
già di per se
antipatica anche
se contenuta,
doveva essere
incrementata non
di una, non di
due, ma ben di
otto volte;
l'aliquota
ordinaria
dell'imposta
ipotecaria è
infatti il 2%.
Ed il problema
contingente
infatti si è
risolto; le
banche hanno
cambiato le
minute dei
contratti, i
rogiti, magari
con un po' di
ritardo, sono
stati fatti
regolarmente.
Ciò cui però non
si è trovato
soluzione sono
invece i
potenziali
effetti
retroattivi di
questa
circolare,
perché, se ora
si è corsi ai
ripari, tutti i
contratti di
mutuo stipulati
negli scorsi
mesi ed anni, se
contengono
clausole che
diano
espressamente al
mutuatario la
facoltà di
estinguere il
rapporto prima
dei fatidici
diciotto mesi,
avrebbero dovuto
scontare
l'imposta
ipotecaria al
2%, fatto che
può dar adito,
in caso di
applicazione al
suo posto
dell'imposta
sostitutiva allo
0,25%,
all'emissione di
avvisi di
liquidazione
dell'imposta non
pagata.
Si tratta di una
situazione
realmente
esplosiva per
milioni di
famiglie ed
aziende.
Il paradosso è
che la
circostanza per
cui un
mutuatario
estingua il suo
finanziamento
prima dei
diciotto mesi è
ammissibile e
non è in
contrasto con il
regime
agevolativo,
aspetto ribadito
dalla stessa
circolare
dell'Agenzia del
Territorio; è
solo la
previsione
espressa di tale
possibilità ad
essere
incompatibile
dal momento che,
e cito, "dette
clausole non
sembrano
assicurare al
rapporto
contrattuale un
grado di
stabilità
sufficiente a
garantirne una
durata
potenziale
conforme a
quella minima
fissata dalla
legge" e ciò
perché, come
affermato
dall'Avvocatura
di Stato con una
nota del 3
Novembre 2006,
essendo i
tributi di cui
all'art. 15 del
citato DPR
601/73
qualificabili
come imposte
d'atto, "devono
prendere in
considerazione
solo le
risultanze
documentali e
non il rapporto
che ne segue e
le vicende
successive alla
stipulazione".
In soldoni posso
farlo, ma non
deve essere
scritto che
posso; ci si
potrebbe ridere
sopra se non
fosse che, su
una questione
del genere,
ballano svariati
milioni di euro
di possibile
gettito.
Sempre da alcune
circolari,
questa volta
dell'Agenzia
delle Entrate,
sono arrivate
invece alcune
precisazioni in
tema di
detrazione degli
interessi.
Le più rilevanti
dovrebbero
comunque essere
a tutti ben note
in quanto
risalgono alla
circolare numero
15 del 20 Aprile
2005, con la
quale
l'amministrazione
ha messo una
stretta agli
sconti
riconosciuti dal
fisco per i
mutui prima
casa.
L'Agenzia ha
sentenziato che,
l'importo
dichiarato in
atto, aumentato
delle sole spese
notarili e degli
altri oneri
accessori
connessi
all'operazione
di acquisto e
documentati, è
il limite, in
presenza di
mutuo di importo
superiore, sul
quale si può
beneficiare
della detrazione
del 19% degli
interessi
corrisposti alla
banca.
Nella successiva
circolare n. 26
del 31 Maggio
2005 è stata poi
ancora meglio
chiarita la
portata della
nota appena
citata
stabilendo che
l'eventuale
sconto IRPEF
indebitamente
goduto debba
essere
restituito dal
contribuente,
addizionato di
interessi, ma
fortunatamente
senza alcuna
sanzione. A
parziale
consolazione
quest'ultimo
documento
ammette, tra gli
oneri accessori
considerabili
nel calcolo
dell'importo
limite sul quale
è riconosciuta
la detrazione,
anche le spese
di mediazione e
le imposte di
registro,
catastale ed
ipotecaria.
Lasciando le
problematiche
fiscali non
possiamo non
fare qualche
cenno al più
recente Decreto
Legge n. 7 del
31 Gennaio 2007,
meglio noto come
decreto
Bersani-bis o "lenzuolata"
o decreto
liberalizzazioni,
recentemente
convertito nelle
legge n. 40 del
02 Aprile 2007.
Le nuove "misure
urgenti per la
tutela dei
consumatori, la
promozione della
concorrenza, lo
sviluppo di
attività
economiche e la
nascita di nuove
imprese" hanno
infatti
introdotto tre
grosse novità
per chi si
accinge ad
accendere un
mutuo o ha un
mutuo già in
atto:
|
-
Portabilità del mutuo: il mutuatario avrà la possibilità di spostare il proprio mutuo da un soggetto finanziatore ad un altro che subentrerà nelle garanzie, anche tramite scrittura privata e, soprattutto, senza perdere i benefici prima casa.
-
Cancellazione automatica delle ipoteche: la nuova legge introduce il concetto di estinzione automatica dell'ipoteca alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, sempre che, entro trenta giorni non sopraggiunga all'Agenzia del Territorio idonea dichiarazione di permanenza del credito.
Il procedimento appare sufficientemente chiaro:
-
l'istituto finanziatore rilascia al debitore quietanza per l'estinzione dell'obbligazione;
-
analoga comunicazione (le cui modalità dovranno essere stabilite entro il 02 Giugno con provvedimento dell'Agenzia del Territorio) viene inviata al Conservatore dei Registri Immobiliari, senza oneri per il debitore;
-
(eventualmente) dichiarazione motivata del creditore di permanenza dell'ipoteca, da comunicarsi all'Agenzia del Territorio ed al debitore entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione; tale dichiarazione verrà annotata a margine dell'iscrizione ipotecaria;
-
(in assenza della precedente) cancellazione d'ufficio eseguita dal Conservatore entro il giorno successivo alla decorrenza del termine di trenta giorni concesso al creditore per trasmettere la comunicazione di avvenuta estinzione sopra citata.
Per i vecchi mutui già estinti e per i quali non sia stata ancora cancellata l'ipoteca, il cittadino potrà usufruire della nuova procedura richiedendo, mezzo raccomandata all'istituto erogante, la quietanza di avvenuto pagamento.
-
Eliminazione delle clausole penali per chi richiede l'estinzione di un mutuo immobiliare, e non parliamo solo di quelli accesi per l'acquisto della prima casa, ma anche dei mutui ristrutturazione e di quelli per l'acquisto di immobili ad uso non abitativo, purché il contratto venga stipulato da una persona fisica.
|
|
Ma non basta;
sempre a
proposito di
penali di
estinzione
anticipata, la
nuova norma
prevede anche
che, per i mutui
contratti prima
della sua
entrata in
vigore, ABI e
associazioni dei
consumatori
debbano fissare
per queste un
tetto massimo; a
tale proposito
si è giunti ad
un accordo da
pochi giorni.
Non è cosa da
poco soprattutto
in un momento
come questo che
vede molti
potenziali
mutuatari
orientarsi sulla
contrazione di
un finanziamento
a tasso fisso,
tipologia per la
quale fino al 02
Febbraio 2007,
data di entrata
in vigore del
decreto, le
banche
prevedevano non
trascurabili,
anche se in
questo caso
motivate, penali
per l'estinzione
anticipata.
Se infatti le
penali sui mutui
a tasso
variabile erano,
di fatto, già
state cancellate
dal mercato
essendo
difficile
dimostrarne i
presupposti, e
pertanto la
nuova legge poco
andrà a
cambiare, per
quanto attiene i
mutui a tasso
fisso, dove la
penale è
motivata da un
effettivo
aggravio di
costi per
l'istituto
erogante in caso
di estinzione
prematura
dell'obbligazione,
questa è una
vera
rivoluzione, che
imporrà ai
soggetti
finanziatori una
importante
revisione dei
loro parametri
di valutazione
della
sostenibilità di
questo tipo di
operazioni, che
avrà, come primo
e facilmente
prevedibile
effetto, una
revisione al
rialzo dei tassi
fissi applicati
da ora in
avanti.
Cosa consigliare
quindi ad un
cliente che oggi
entra nel nostro
ufficio per
acquistare casa
contraendo
l'inevitabile
mutuo per far
fronte alla
spesa.
Negli ultimi
tempi
l'interesse sui
mutui a tasso
fisso è molto
cresciuto e ciò
perché, in virtù
dell'importante
crescita dei
tassi di
interesse degli
ultimi tempi e
del per certi
versi anomalo
andamento in
controtendenza
dell'IRS,
parametro cui
nella maggior
parte dei casi
sono agganciati
i mutui a tasso
fisso, si è
assottigliata
come non mai la
distanza tra la
curva di quest'ultimo
e quella dell'EURIBOR.
|
 |
Oggi un buon
mutuo a tasso
variabile a
venti anni
sconta su un
mutuo di pari
lunghezza a
tasso fisso, che
riusciamo a
proporre ai
nostri clienti
grazie alle
convenzioni
FIAIP ad un
appetibile
5,15%, un
vantaggio di
tasso di quattro
decimi di punto,
che verrà in
gran parte
assorbito dal
prossimo, già
previsto,
innalzamento dei
tassi europei di
2,5 decimi di
punto.
E' tuttavia
opinione comune
che la fase
rialzista sia
quasi al
capolinea,
mentre al
contrario, come
dicevo prima, si
tratterà di
vedere come le
banche
reagiranno
all'incremento
di costi cui
dovranno far
fronte in virtù
della legge
Bersani.
Oggi,
consigliando al
nostro cliente
di contrarre un
mutuo a tasso
fisso al 5,15%,
saremo certi di
non fare brutta
figura: l'IRS è
quasi ai suoi
minimi storici,
toccati nel
settembre 2005,
quando era sceso
sui venti anni
al 3,60% a
fronte però di
una differenza
sull'EURIBOR di
ben 1,45 punti.
|
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Con ogni
probabilità alla
fine
dell'ammortamento
il nostro
cliente avrà
comunque speso
qualcosa di più
in termini di
interesse, ma
questo è il
prezzo della
tranquillità,
prezzo comunque
che risulterà
tanto più
accettabile
quanto più a
lungo i due
parametri si
manterranno
vicini: sappiamo
bene infatti
come siano i
primi anni di
vita del mutuo
quelli più
importanti ai
fini del
conteggio degli
interessi; è
infatti quando
il debito è più
consistente che
il tasso esplica
maggiormente i
suoi effetti.
Se consideriamo
che, prima
dell'attuale
fase rialzista
che dura da più
di un anno, si
era assistito a
circa due anni
di grande
stabilità dei
saggi
d'interesse, con
l'EURIBOR che si
è mantenuto poco
sopra al 2,00%
da metà 2003
alla fine del
2005, è che non
è remota la
possibilità,
viste le
politiche
monetarie della
BCE che questa
stabilizzazione
vada a ripetersi
anche ora che
siamo al picco
superiore della
curva, quella
del tasso fisso
potrebbe non
essere in
effetti una
scelta
sbagliata, anche
se personalmente
propenderei per
una formula
mista,
assicurandomi
tre o al massimo
cinque anni a
tasso fisso con
questi valori,
per poi
approfittare
della
prevedibile
discesa dei
parametri di
riferimento
commutando
l'ammortamento
ad un tasso
variabile che,
grazie agli
spread
competitivi che
possiamo già da
oggi
contrattualizzare,
non mi esporrà
comunque al
rischio di un
pesante aggravio
del monte
interessi,
essendo già
stata restituita
una consistente
parte del
capitale.
Non ho invece
grande simpatia
per i mutui a
rata fissa e
tasso variabile
che oggi
suscitano tanta
curiosità, ma al
di là della
simpatia o meno,
per prospettare
un prodotto del
genere, visto il
tipo di
ammortamento che
lo governa,
bisogna essere
molto fiduciosi
su una rapida
conclusione
della fase
rialzista. Il
mantenere la
rata fissa
comporta infatti
che, in caso di
crescita dei
tassi, la quota
di interessi che
la compone vada
a comprimere la
quota di
capitale che
viene
restituita, fino
anche ad
azzerarla,
limite superato
il quale, anche
la rata fissa si
troverebbe ad
essere
giocoforza
incrementata.
Al contrario
questo può
essere un ottimo
prodotto in caso
si preveda
un'iniziale fase
discendente dei
tassi in quanto
la riduzione
della quota
interessi a
vantaggio della
quota capitale,
e la
conseguentemente
più rapida
riduzione del
debito,
amplificherebbero
i vantaggi
conseguibili, a
seguito di una
riduzione dei
tassi, con un
mutuo a tasso
variabile di
concezione
tradizionale,
sulla cui rata
la quota di
capitale
restituito si
mantiene
costante. Tutto
ciò vale però se
gli italiani
continueranno ad
acquistare case:
va infatti
considerato un
altro aspetto
che è la
sostenibilità
dei prezzi degli
immobili.
La durata media
dei mutui ha
ormai superato
di slancio i
venti anni, con
importi medi che
seguono
ovviamente la
dinamica dei
prezzi. Oggi le
banche ci
propongono mutui
con durate fino
a quarant'anni e
rapporti di
copertura fino
al 100% , ma la
percezione che
si sia al limite
delle reali
possibilità
della gente è
diffusa ed in
molti operatori
si sta facendo
strada la
convinzione che,
in assenza di
una fase di
stabilizzazione
anche dei prezzi
la vera
alternativa non
sarà né il tasso
fisso, né quello
variabile, bensì
il caro, vecchio
affitto.La
domanda che
molti si
porranno sarà
infatti questa:
perché devo
indebitarmi per
tutta la vita
quando la casa
che oltretutto
andrei a
comprare è meno
attraente di
quella che
troverei in
affitto
spendendo la
stessa cifra?
Sarà bene
ripassarsi la
legge 431/98.
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TRATTO DA:
31/05/07 -
FIAIPNEWS - ANNO
II EDIZIONE N° 5 |
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