Mutui e Assicurazioni
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(Il Sole 24
Ore):
assicurazioni
sui mutui: tutti
i buchi delle
nuove norme che
vorrebbero
rafforzare la
trasparenza
delle polizze.
Con il
regolamento
emanato a
dicembre
dall'Isvap
(l'organismo di
vigilanza sulle
compagnie
assicurative)
sembrava
(finalmente) che
fossero stati
compiuti passi
significativi
nel rafforzare
la trasparenza
delle polizze
abbinate ai
mutui. Ci si
riferisce alle
polizze cpi (credit
protecion
insurance) che
proteggono il
rimborso delle
rate nel caso in
cui il
mutuatario perda
il posto del
lavoro o abbia
un problema di
salute. Polizze
di ampio spettro
che, nelle
ipotesi più
costose, coprono
anche dal
rischio morte.
Contratti fino
ad oggi venduti
anche dalle
banche che
erogano mutui
(pochi sanno che
si possono
sottoscrivere
anche in
separata sede
presso compagnie
assicurative ad
hoc), con
commissioni
altissime, in
media il 50% del
premio
complessivo con
punte fino
all'83% (come
segnalato dalla
stessa Isvap).
In linea
teorica, per
rafforzare la
trasparenza dei
contratti a
beneficio
dell'equità e di
un sano rapporto
tra domanda e
offerta
occorrono due
progressi,
rispetto a
quanto visto
sinora:
1) tagliare
drasticamente i
costi dei premi
assicurativi
pagati da chi
sottoscrive il
mutuo;
2) evitare che
la vendita di un
contratto
assicurativo
agganciato al
mutuo proposto
da una banca sia
posto come
condizione
determinante ai
fini
dell'erogazione
del mutuo.
Perché non
dimentichiamolo
ma, e qui
ribadisco un
concetto chiave
anche del mio
libro sui mutui
"Il mutuo
perfetto",
pubblicato dal
Sole 24 Ore:
un'assicurazione
su un mutuo
rappresenta un
contratto di
cross selling
(ovvero la
vendita di un
prodotto
correlato/accessorio)
e come tale, un
contratto
accessorio non
può
influenzare/inficiare
il contratto
principale
(erogazione del
mutuo).
Detto ciò,
cerchiamo di
capire come si
stanno muovendo
i legislatori in
Italia per
centrare la
trasparenza, e
quindi
inesorabilmente
questi due
punti:
1) Quanto al
primo punto il
regolamento di
dicembre
dell'Isvap sulle
polizze mutui ha
provato a
risolvere il
problema
stabilendo che a
partire dal 2
aprile 2012 gli
istituti di
credito che
collocano
polizze non
potranno più
essere anche
beneficiari
delle stesse,
come accaduto
sino ad oggi. In
questo modo
l'Isvap intende
impedire la
pratica di
commissioni
spropositate.
L'Isvap riuscirà
nel suo intento?
Ci si augura di
sì ma la
sensazione che
il buon
proposito venga
centrato non è
delle migliori.
Perché, a quanto
pare, sembra
esserci un baco
a questo
tentativo della
legge di
frapporsi alla
cinica
intelligenza del
mercato: "Se i
beneficiari
delle polizze
caso vita non
sono più le
banche ma gli
eredi del
mutuatario la
sostanza non
cambia molto -
spiega Stefano
Rossini, di
MutuiSupermarket.it
-. È vero che in
caso di decesso
del mutuatario
l'assicurazione
paga agli eredi,
e non più alla
banca, il
capitale residuo
necessario per
estinguere il
mutuo. Ma se gli
eredi non
pongono
obiezioni e, ne
fatti, lo
utilizzano per
estinguere il
mutuo, per gli
istituti di
credito la
sostanza non
cambia. Perché
indirettamente
continuano a
essere
beneficiari
(ricevono il
capitale residuo
non più
dall'assicurazione
ma dagli eredi,
ndr) e difatti,
possono
continuare a
essere
intermediari e
incassare le
vecchie
commissioni di
distribuzione.
Sarebbero
penalizzati
qualora gli
eredi non
utilizzassero il
capitale residuo
per estinguere
il mutuo
costringendo
l'istituto a
ricorrere allo
sfratto forzoso
e alla
successiva
vendita della
casa all'asta.
Ma gli istituti
prevedono che
questi casi
saranno
residuali e,
comunque,
possono sempre
riassicurarsi da
questo rischio".
Quindi, sarebbe
opportuno che
l'Isvap
completasse il
regolamento per
evitare questa
(ci auguriamo
solo potenziale)
stortura.
2) E veniamo al
secondo punto.
Il mutuo è il
contratto
principale,
l'assicurazione
sul pagamento
delle rate ne è
un eventuale
derivato. La
logica vuole che
un derivato
resta un'opzione
facoltativa che
in nessun caso
può impattare
sull'impianto
base del
contratto. E,
invece, così non
è. Perché il
decreto sulle
liberalizzazioni
(decreto legge
24 gennaio 2012.
n.1, scarica il
testo completo
in formato pdf)
all'articolo 28 ridadisce
formalmente: "Le
banche, gli
istituti di
credito e gli
intermediari
finanziari se
condizionano
l'erogazione del
mutuo alla
stipula di un
contratto di
assicurazione
sulla vita sono
tenuti a
sottoporre al
cliente almeno
due preventivi
di due
differenti
gruppi
assicurativi".
Sebbene a una
prima lettura
pare essere una
concessione a
favore dei
mutuatari, dato
che con effetto
immediato si
vedranno
proporre in
banca almeno due
contratti
assicurativi
legati al mutuo,
a una seconda,
più attenta,
lettura emerge
un grave colpo
alla trasparenza
e all'equità.
Perché viene
formalizzato il
principio che
gli istituti di
credito possono
"condizionare"
l'erogazione del
mutuo alla
stipula di una
polizza
assicurativa,
ovvero di un
contratto di
cross selling/accessorio.
Questo si può
tradurre in una
sorta di ricatto
nei confronti di
un aspirante
mutuatario, non
interessato alla
sottoscrizione
di tali polizze.
Ricatto che
sottilmente è
stato sinora
praticato da
molti istituti
ma che pare
clamoroso che
venga
formalizzato in
un testo di
legge.
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