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Decadenza dai benefici
prima casa |
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DECADENZA DAI
BENEFICI PRIMA
CASA
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Nel caso di
alienazione
dell’abitazione
acquistata con i
benefici “prima
casa”
anteriormente al
compimento del
quinquennio, il
termine
triennale -
previsto
dall’articolo 76
del Dpr 131/1986
- per
l’accertamento
dell’intervenuta
decadenza dalle
predette
agevolazioni
fiscali non si
determina a far
data dalla
cessione
dell’immobile
bensì dall’anno
successivo alla
data di
registrazione
dell’atto di
compravendita
senza che il
contribuente
abbia posto in
essere un nuovo
acquisto.
Questo il
principio
giuridico
ribadito dalla
Cassazione
nell’ordinanza
3782 depositata
lo scorso 15
febbraio, il cui
esame, tuttavia,
presuppone un
breve ripasso
delle
disposizioni
normative
interessate.
La normativa di
riferimento
Le agevolazioni
per l’acquisto
della “prima
casa” hanno
subìto, dalla
loro
introduzione con
la legge
168/1982,
notevoli
modifiche ed
evoluzioni.
Al riguardo,
l’articolo 3,
comma 131, della
legge 549/1995,
nel modificare
la nota II-bis),
all’articolo 1,
parte I, della
tariffa allegata
al Testo unico
dell’imposta di
registro, ha
introdotto il
seguente periodo
“…Le predette
disposizioni non
si applicano nel
caso in cui il
contribuente,
entro un anno
dall’alienazione
dell’immobile
acquistato con i
benefici di cui
al presente
articolo,
proceda
all’acquisto di
altro immobile
da adibire a
propria
abitazione
principale”.
Pertanto, nel
caso di immobili
acquistati con i
benefici prima
casa e rivenduti
prima del
decorso del
termine di
cinque anni
dalla data del
loro acquisto,
l’Amministrazione
finanziaria
procede al
recupero della
differenza fra
l’imposta
calcolata in
assenza di
agevolazioni e
quella
risultante
dall’applicazione
dell’aliquota
agevolata,
nonché
all’irrogazione
della sanzione
amministrativa
pari al 30%
della differenza
medesima.
Devono, inoltre,
essere
recuperate le
maggiori imposte
ipotecarie e
catastali,
anch’esse
sanzionate al
30%.
La revoca
dell’agevolazione
non ha luogo,
invece, come
detto, nel caso
in cui il
contribuente,
entro un anno
dall’alienazione
dell’immobile
acquistato con i
benefici prima
casa, acquisti
un altro
immobile da
adibire a
propria
abitazione
principale.
Ciò vuol dire
che – per
impedire il
verificarsi
dell’ipotesi di
decadenza dal
regime agevolato
prevista in caso
di cessione
infraquinquennale
dell’immobile –
il contribuente
deve procedere
all’acquisto di
altro immobile
da adibire ad
abitazione
principale
(ovviamente il
nuovo immobile
acquistato deve
essere
utilizzato come
dimora abituale
del
contribuente).
Al riguardo -
dopo un’accesa
querelle sul
termine di
decadenza per il
recupero
dell’imposta per
indebita
agevolazione
“prima casa”,
che ha visto la
giurisprudenza
di legittimità e
l’Amministrazione
finanziaria su
posizioni non
sempre allineate
(termine
triennale o
decennale, ai
sensi,
rispettivamente,
degli articoli
76 o 78 del Tur)
- la Cassazione
(sentenza
1196/2000) si è
definitivamente
pronunciata per
l’operatività
del termine
triennale;
principio a cui
l’Agenzia si è
uniformata (cfr
circolare
69/2002)
precisando che,
per quanto
riguarda il caso
di specie, il
termine decorre
dallo spirare
dell’anno
successivo al
trasferimento a
titolo oneroso o
gratuito
dell’immobile
acquistato se
oggetto di
accertamento è
la rivendita
infraquinquennale,
non seguita da
riacquisto.
In linea
generale,
quindi, si deve
affermare che,
relativamente
all’imposta di
registro, i
termini entro i
quali
l’Amministrazione
finanziaria
deve, a pena di
decadenza,
richiedere il
pagamento
dell’imposta di
registro, sono
triennali
(articolo 76
citato).
Trattandosi di
termini di
decadenza, essi
non possono
subire né cause
di sospensione
né cause di
interruzione; di
conseguenza, il
loro decorso
comporta la
perdita del
diritto senza
che possano
assumere rilievo
circostanze
ulteriori e
diverse.
La vicenda
all’esame della
Cassazione
Una contribuente
impugna una
pronuncia con la
quale i giudici
di appello, in
accoglimento del
gravame proposto
dall’Agenzia,
hanno ritenuto
legittima la
pretesa
impositiva
azionata dal
Fisco con la
cartella di
pagamento
impugnata -
relativa al
recupero di
imposta di
registro e
accessori a
seguito di
decadenza dalle
agevolazioni
concesse in sede
di acquisto
della prima
casa, per
alienazione del
bene entro il
quinquennio
dall’acquisto,
in assenza di
nuova
compravendita -
e divenuta
definitiva per
mancata
impugnazione
dell’avviso di
liquidazione, in
precedenza
regolarmente
notificato.
La Cassazione,
dopo aver
rilevato
numerosi
elementi di
inammissibilità
del ricorso in
quanto la
formulazione dei
motivi appare
generica e
inconferente,
individua
ulteriori
profili di
inammissibilità
in ordine al
primo mezzo di
censura, dal
momento che la
decadenza dal
beneficio era
intervenuta a
causa della
rivendita
dell’immobile
prima del
decorso del
quinquennio e
non già per il
mancato
trasferimento
della residenza
nel cespite
acquistato entro
il termine di 12
mesi (ora 18
mesi) dalla
registrazione
dell’atto di
acquisto.
Proprio in
merito alla
questione
relativa
all’individuazione
del termine da
cui inizia a
decorrere il
termine
decadenziale, la
stessa, secondo
i giudici di
piazza Cavour
non appare
correttamente
prospettata in
ricorso, alla
luce del
principio
secondo cui, in
materia di
agevolazioni
tributarie per
l’acquisto della
prima casa, “…la
decadenza dal
beneficio,
nell’ipotesi di
vendita
dell’immobile
prima del
compimento di un
quinquennio
dall’acquisto, è
esclusa, nel
caso di acquisto
di altro
immobile da
adibire ad
abitazione
principale entro
un anno dalla
alienazione di
quello
acquistato
fruendo
dell’agevolazione
in parola
pertanto,…la
decadenza dai
benefici non
decorre a far
data
dall’alienazione
dell’immobile,
ma a far tempo
di un anno dalla
data di
registrazione
del secondo atto
di
compravendita…”.
Ne consegue,
secondo la Corte
suprema, che
l’atto
impositivo con
cui
l’Amministrazione
finanziaria
recupera i
benefici fiscali
non più
spettanti deve
ritenersi
tempestivo,
qualora posto in
essere entro il
termine
triennale di
decadenza di cui
al richiamato
articolo 76 del
Tur, termine che
inizia a
decorrere, a sua
volta, non già
dalla data della
vendita del
bene, bensì
dalla scadenza
dell’anno
successivo a
tale data.
In altri
termini, la data
della
registrazione
della
compravendita
segna il momento
“…della
possibilità (e
del dovere)
dell’Ufficio
finanziario di
acclarare la non
spettanza dei
beneficio,
richiedendo il
versamento della
maggiore somma
dovuta in
applicazione
dell’aliquota
ordinaria (e
della
soprattassa);
quella data è il
giorno iniziale
dei tre anni di
decadenza” (cfr
Cassazione,
sentenza
1196/2000).
Per completezza,
si segnala che
la presente
pronuncia è in
linea con un
orientamento
giurisprudenziale
da considerarsi
oramai
consolidato (cfr
Cassazione
26180/2010,
12416/2010,
28880/2008).
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