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modifica al decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141 |
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Ultima modifica
al decreto
legislativo 13
agosto 2010, n.
141
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ART. 1
(Modifiche
all’articolo 1
del decreto
legislativo 13
agosto 2010, n.
141)
TITOLO I
ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA
2008/48/CE
RELATIVA AI
CONTRATTI DI
CREDITO AI
CONSUMATORI
Capo II
Credito ai
consumatori
Articolo 122
(Ambito di
applicazione)
1. Le
disposizioni del
presente capo si
applicano ai
contratti di
credito comunque
denominati, a
eccezione dei
seguenti casi:
a)
finanziamenti di
importo
inferiore a 200
euro o superiore
a 75.000 euro.
Ai fini del
computo della
soglia minima si
prendono in
considerazione
anche i crediti
frazionati
concessi
attraverso più
contratti, se
questi sono
riconducibili a
una medesima
operazione
economica;
b)
contratti di
somministrazione
previsti dagli
articoli 1559 e
seguenti del
codice civile e
contratti di
appalto di cui
all’articolo
1677 del codice
civile;
c)
finanziamenti
nei quali è
escluso il
pagamento di
interessi o di
altri oneri;
d)
finanziamenti a
fronte dei quali
il consumatore è
tenuto a
corrispondere
esclusivamente
commissioni per
un importo non
significativo,
qualora il
rimborso del
credito debba
avvenire entro
tre mesi
dall’utilizzo
delle somme;
e)
finanziamenti
destinati
all’acquisto o
alla
conservazione di
un diritto di
proprietà su un
terreno o su un
immobile
edificato o
progettato;
f)
finanziamenti
garantiti da
ipoteca su beni
immobili aventi
una durata
superiore a
cinque anni;
g)
finanziamenti,
concessi da
banche o da
imprese di
investimento,
finalizzati a
effettuare
un’operazione
avente a oggetto
strumenti
finanziari quali
definiti
dall’articolo 1,
comma 2, del
decreto
legislativo 24
febbraio 1998,
n. 58, e
successive
modificazioni,
purché il
finanziatore
partecipi
all’operazione;
h)
finanziamenti
concessi in base
a un accordo
raggiunto
dinanzi
all’autorità
giudiziaria o a
un’altra
autorità
prevista dalla
legge;
i)
dilazioni del
pagamento di un
debito
preesistente
concesse
gratuitamente
dal
finanziatore;
l)
finanziamenti
garantiti da
pegno su un bene
mobile, se il
consumatore non
è obbligato per
un ammontare
eccedente il
valore del bene;
m)
contratti di
locazione, a
condizione che
in essi sia
prevista
l’espressa
clausola che in
nessun momento
la proprietà
della cosa
locata possa
trasferirsi, con
o senza
corrispettivo,
al locatario;
n)
iniziative di
microcredito ai
sensi
dell’articolo
111 e altri
contratti di
credito
individuati con
legge relativi a
prestiti
concessi a un
pubblico
ristretto, con
finalità di
interesse
generale, che
non prevedono il
pagamento di
interessi o
prevedono tassi
inferiori a
quelli
prevalenti sul
mercato oppure
ad altre
condizioni più
favorevoli per
il consumatore
rispetto a
quelle
prevalenti sul
mercato e a
tassi
d'interesse non
superiori a
quelli
prevalenti sul
mercato;
o)
contratti di
credito sotto
forma di
sconfinamento
del conto
corrente, salvo
quanto disposto
dall’articolo
125-octies.
2. Alle aperture
di credito
regolate in
conto corrente,
qualora il
rimborso delle
somme prelevate
debba avvenire
su richiesta
della banca
ovvero entro tre
mesi dal
prelievo, non si
applicano gli
articoli 123,
comma 1, lettere
da d) a f), 124,
comma 5,
125-ter,
125-quater,
125-sexies,
125septies
125-octies.
3. Ai contratti
di locazione
finanziaria
(leasing) che,
anche sulla base
di accordi
separati, non
comportano
l’obbligo di
acquisto della
cosa locata da
parte del
consumatore, non
si applica
l’articolo
125-ter, commi
da 1 a 4.
4. Alle
dilazioni del
pagamento e alle
altre modalità
agevolate di
rimborso di un
debito
preesistente,
concordate tra
le parti a
seguito di un
inadempimento
del consumatore,
non si applicano
gli articoli
124,
commi 5 e 7
comma 5, 124-bis,
125-ter,
125-quinquies,
125-septies nei
casi stabiliti
dal CICR.
5. I venditori
di beni e
servizi possono
concludere
contratti di
credito nella
sola forma della
dilazione del
prezzo con
esclusione del
pagamento degli
interessi e di
altri oneri.
ART. 2
(Modifiche
all’articolo 4
del decreto
legislativo 13
agosto 2010, n.
141)
TITOLO II
COORDINAMENTO
DEL TITOLO VI
DEL
DECRETO
LEGISLATIVO 1°
SETTEMBRE 1993,
n. 385,
CON ALTRE
DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE IN
TEMA DI
TRASPARENZA
Capo III
Regole generali
e controlli
Articolo 127
(Regole
generali)
01.Le Autorità
creditizie
esercitano i
poteri previsti
dal presente
titolo avendo
riguardo, oltre
che alle
finalità
indicate
nell’articolo 5,
alla trasparenza
delle condizioni
contrattuali e
alla correttezza
dei rapporti con
la clientela.
A questi fini
possono essere
dettate
A questi fini la
Banca d’Italia,
in conformità
delle
deliberazioni
del CICR, può
dettare
anche
disposizioni in
materia di
organizzazione e
controlli
interni.
02. Ai confidi
iscritti
nell’elenco
previsto
dall’articolo
112, le norme
del presente
titolo si
applicano
secondo quanto
stabilito dal
CICR.
1. Le
disposizioni del
presente titolo
sono derogabili
solo in senso
più favorevole
al cliente.
1-bis.
Le informazioni
fornite ai sensi
del presente
titolo sono rese
almeno in lingua
italiana.
2. Le nullità
previste dal
presente titolo
operano soltanto
a vantaggio del
cliente e
possono essere
rilevate
d’ufficio dal
giudice.
3. Le
deliberazioni di
competenza del
CICR previste
nel presente
titolo sono
assunte su
proposta della
Banca d’Italia,
d’intesa con la
CONSOB.
Articolo 127-bis
(Spese
addebitabili)
1. Le
informazioni
precontrattuali
e le
banche e gli
intermediari
finanziari non
possono
addebitare al
cliente spese,
comunque
denominate,
inerenti alle
informazioni e
alle
comunicazioni
previste ai
sensi di legge
trasmesse con
strumenti di
comunicazione
telematica. Le
comunicazioni
previste ai
sensi
dell’articolo
118 sono
gratuite
indipendentemente
dagli strumenti
di comunicazione
impiegati.
2. Il contratto
può prevedere
che, se il
cliente richiede
alla banca o
all’intermediario
finanziario
informazioni o
comunicazioni
ulteriori o più
frequenti
rispetto a
quelle previste
dal presente
titolo ovvero la
loro
trasmissione con
strumenti di
comunicazione
diversi da
quelli previsti
nel contratto,
le relative
spese sono a
carico del
cliente.
3. Se, in
relazione a
informazioni o
comunicazioni,
vengono
addebitate spese
al cliente,
queste sono
adeguate e
proporzionate ai
costi
effettivamente
sostenuti dalla
banca o
dall’intermediario
finanziario.
4. In deroga al
comma 1, nei
contratti di
finanziamento la
consegna di
documenti
personalizzati
può essere
subordinata al
pagamento delle
spese di
istruttoria, nei
limiti e alle
condizioni
stabilite dal
CICR.
5. Resta fermo
quanto previsto
dall’articolo
119, comma 4 e,
per i servizi di
pagamento,
dall’articolo
126-ter
e dall’articolo
16, comma 4, del
decreto
legislativo 27
gennaio 2010, n.
11.
TITOLO VIII
SANZIONI
Capo V
Altre sanzioni
Articolo 144
(Altre sanzioni
amministrative
pecuniarie)
1. Nei confronti
dei soggetti che
svolgono
funzioni di
amministrazione
o di direzione,
nonché dei
dipendenti si
applica la
sanzione
amministrativa
pecuniaria da
euro 2580 a euro
129.110 per
l'inosservanza
delle norme
degli articoli
18, comma 4, 26,
commi 2 e 3, 34,
comma 2, 35, 49,
51, 53, 54, 55,
64, commi 2 e 4,
66, 67, 68, 108,
109, comma 3,
110 in relazione
agli articoli 26
commi 2 e 3, 64,
commi 2 e 4 ,
114-quater,
114-octies,
114-duodecies,
114-terdecies,
114-quaterdecies,
129, comma 1,
145, comma 3,
146, comma 2,
147 e 161, comma
5, o delle
relative
disposizioni
generali o
particolari
impartite dalle
autorità
creditizie.
2. Le sanzioni
previste nel
comma 1 si
applicano anche
ai soggetti che
svolgono
funzioni di
controllo per la
violazione delle
norme e delle
disposizioni
indicate nel
medesimo comma o
per non aver
vigilato
affinché le
stesse fossero
osservate da
altri. Per la
violazione degli
articoli 52, 61,
comma 5, e 110
in relazione
agli articoli 52
e 61, comma 5,
si applica la
sanzione
prevista dal
comma 1.
3. Nei confronti
dei soggetti che
svolgono
funzioni di
amministrazione
o di direzione,
nonché dei
dipendenti, si
applica la
sanzione
amministrativa
pecuniaria da
euro 5160 a euro
64.555 per
la rilevante
inosservanza
l’inosservanza
delle norme
contenute negli
articoli 116,
123, 124 e 126-quater,
e delle relative
disposizioni
generali o
particolari
impartite dalle
autorità
creditizie.
3-bis.Nei
confronti dei
soggetti che
svolgono
funzioni di
amministrazione
o di direzione,
nonché dei
dipendenti, si
applica la
sanzione
amministrativa
pecuniaria da
euro 5160 a euro
64.555 per le
seguenti
condotte,
qualora esse
rivestano
carattere
rilevante:
a)
inosservanza
degli articoli
117, commi 1, 2
e 4, 118, 119,
120, 120quater,
125, commi 2, 3
e 4, 125-bis,
commi 1, 2, 3 e
4, 125-octies,
commi 2 e 3,
126, 126-quinquies,
comma 2, 126-sexies
e 126-septies
e delle relative
disposizioni
generali o
particolari
impartite dalle
autorità
creditizie;
b)
inserimento nei
contratti di
clausole nulle o
applicazione
alla clientela
di oneri non
consentiti, in
violazione
dell’articolo
40-bis
o del titolo VI,
ovvero offerta
di contratti in
violazione
dell’articolo
117, comma 8;
c)
inserimento nei
contratti di
clausole aventi
l’effetto di
imporre al
debitore oneri
superiori a
quelli
consentiti per
il recesso o il
rimborso
anticipato
ovvero ostacolo
all’esercizio
del diritto di
recesso da parte
del cliente, ivi
compresa
l’omissione del
rimborso delle
somme allo
stesso dovute
per effetto del
recesso.
4. Nei confronti
dei soggetti che
svolgono
funzioni di
amministrazione
o di direzione e
dei dipendenti
si applica la
sanzione
amministrativa
pecuniaria fino
a euro 258.225
per
l'inosservanza
delle norme
contenute
nell'articolo
128, comma 1,
ovvero nei casi
di ostacolo
all'esercizio
delle funzioni
di controllo
previste dal
medesimo
articolo 128, di
mancata adesione
ai sistemi di
risoluzione
stragiudiziale
delle
controversie
previsti
dall’articolo
128-bis,
nonché di
inottemperanza
alle misure
inibitorie
adottate dalla
Banca d'Italia
ai sensi
dell’articolo
128-ter.
La stessa
sanzione si
applica nel caso
di frazionamento
artificioso di
un unico
contratto di
credito al
consumo in una
pluralità di
contratti dei
quali almeno uno
sia di importo
inferiore al
limite inferiore
previsto ai
sensi
dell’articolo
122, comma 1,
lettera a).
5. Le sanzioni
amministrative
pecuniarie
previste per i
dipendenti dai
commi 1, 3,
3-bis e 4 si
applicano anche
a coloro che
operano sulla
base di rapporti
che ne
determinano
l’inserimento
nell’organizzazione
della banca o
dell’intermediario
finanziario,
anche in forma
diversa dal
rapporto di
lavoro
subordinato.
5-bis.Nei
confronti degli
agenti in
attività
finanziaria e
dei soggetti che
svolgono
funzioni di
amministrazione
o di direzione
dei mediatori
creditizi e
degli agenti in
attività
finanziaria
diversi dalle
persone fisiche,
nonché degli
altri
intermediari del
credito, si
applica la
sanzione
amministrativa
pecuniaria da
euro 5160 a euro
64.555 per
l’inosservanza
degli obblighi
di cui
all’articolo
125-novies;
si applica
altresì il comma
4, primo
periodo.
6. Le sanzioni
amministrative
previste dai
commi 3, 3-bis
e 4, ultimo
periodo, si
applicano anche
nei confronti
dell’agente, del
legale
rappresentante
della società di
agenzia in
attività
finanziaria o
del legale
rappresentante
della società di
mediazione
creditizia.
7. Nei confronti
dell’agente in
attività
finanziaria, del
legale
rappresentante
della società di
agenzia in
attività
finanziaria o
del legale
rappresentante
della società di
mediazione
creditizia,
nonché dei
dipendenti, si
applica la
sanzione
amministrativa
pecuniaria da
euro 2.065 a
euro 129.110 per
la violazione
dell’articolo
128-decies,
comma 2, ovvero
nei casi di
ostacolo
all’esercizio
delle funzioni
di controllo
previste dal
medesimo
articolo 128-decies.
7-bis. Le
sanzioni di cui
al comma 1 si
applicano anche
ai componenti
degli organi di
gestione e
controllo per la
violazione delle
disposizioni di
cui all’art.
112-bis, comma
7.
8.
Se le violazioni
indicate ai
commi 6 e 7 sono
gravi o
ripetute, la
Banca d’Italia
può ordinare la
sospensione o la
cancellazione
dall’elenco
Le sanzioni
previste dal
presente
articolo si
applicano quando
le infrazioni
rivestono
carattere
rilevante. Se le
infrazioni
previste dai
commi 6 e 7 sono
gravi o
ripetute, la
Banca d'Italia
può ordinare la
sospensione o
cancellazione
dall’elenco.
9. Non si
applica
l’articolo 39,
comma 3, della
legge 28
dicembre 2005,
n. 262.
ART. 3
(Modifiche
all’articolo 7
del decreto
legislativo 13
agosto 2010, n.
141)
TITOLO V
SOGGETTI
OPERANTI NEL
SETTORE
FINANZIARIO
Articolo 107
(Autorizzazione)
1. La Banca
d'Italia
autorizza gli
intermediari
finanziari ad
esercitare la
propria attività
al ricorrere
delle seguenti
condizioni:
a)
sia adottata la
forma di
società di
capitali
società per
azioni, in
accomandita per
azioni, a
responsabilità
limitata e
cooperativa;
b)
la sede legale e
la direzione
generale siano
situate nel
territorio della
Repubblica;
c)
il capitale
versato sia di
ammontare non
inferiore a
quello
determinato
dalla Banca
d'Italia anche
in relazione al
tipo di
operatività;
d)
venga presentato
un programma
concernente
l'attività
iniziale e la
struttura
organizzativa,
unitamente
all'atto
costitutivo e
allo statuto;
e)
il possesso da
parte dei
titolari di
partecipazioni
di cui
all’articolo 19
e degli
esponenti
aziendali dei
requisiti
previsti ai
sensi degli
articoli 25 e 26
i titolari di
partecipazioni
di cui
all’articolo 19
e gli esponenti
aziendali
possiedano,
rispettivamente,
i requisiti
previsti ai
sensi degli
articoli 25 e 26;
f)
non sussistano,
tra gli
intermediari
finanziari o i
soggetti del
gruppo di
appartenenza e
altri soggetti,
stretti legami
che ostacolino
l’effettivo
esercizio delle
funzioni di
vigilanza;
g)
l’oggetto
sociale sia
limitato alle
sole attività di
cui ai commi 1 e
2 dell’articolo
106.
2. La Banca
d'Italia nega
l'autorizzazione
quando dalla
verifica delle
condizioni
indicate nel
comma 1 non
risulti
garantita la
sana e prudente
gestione.
3. La Banca
d’Italia
disciplina la
procedura di
autorizzazione,
i casi di
revoca, nonché
di decadenza,
quando
l’intermediario
autorizzato non
abbia iniziato
l’esercizio
dell’attività, e
detta
disposizioni
attuative del
presente
articolo.
Articolo 109
(Vigilanza
consolidata)
1. La Banca
d’Italia emana
disposizioni
volte a
individuare il
gruppo
finanziario,
composto da un
intermediario
finanziario
capogruppo
e dalle società
finanziarie come
definite
dall’articolo
59, comma 1,
lettera b), che
sono
controllate
controllati
direttamente o
indirettamente
da un
intermediario
finanziario
ovvero
controllano
direttamente o
indirettamente
un intermediario
finanziario e
non sono
sottoposte
sottoposti
a vigilanza
consolidata ai
sensi del Capo
II, Titolo III,
ovvero del
decreto
legislativo 24
febbraio 1998,
n. 58.
2 La Banca
d'Italia può
esercitare la
vigilanza su
base
consolidata,
oltre che nei
confronti dei
soggetti di cui
al comma 1
inclusi nel
gruppo
finanziario, nei
confronti di:
a)
intermediari
finanziari e
società
bancarie,
finanziarie e
strumentali
partecipate per
almeno il venti
per cento dalle
società
appartenenti a
un gruppo
finanziario o da
un intermediario
finanziario;
b)
intermediari
finanziari e
società
bancarie,
finanziarie e
strumentali non
comprese in un
gruppo
finanziario, ma
controllate
dalla persona
fisica o
giuridica che
controlla un
gruppo
finanziario o un
intermediario
finanziario;
c)
società diverse
dagli
intermediari
finanziari e da
quelle bancarie,
finanziarie e
strumentali
quando siano
controllate da
un intermediario
finanziario
ovvero quando
società
appartenenti a
un gruppo
finanziario
detengano, anche
congiuntamente,
una
partecipazione
di controllo.
3. Al fine di
esercitare la
vigilanza ai
sensi dei commi
1 e 2, la Banca
d'Italia:
a)
può impartire
alla capogruppo,
con
provvedimenti di
carattere
generale o
particolare,
disposizioni
concernenti il
gruppo
finanziario
complessivamente
considerato o i
suoi componenti,
sulle materie
indicate
nell’articolo
108, comma 1.
L’articolo 108
si applica anche
al gruppo
finanziario. Le
disposizioni
emanate dalla
Banca d'Italia
per esercitare
la vigilanza su
base consolidata
possono tenere
conto, anche con
riferimento al
singolo
intermediario
finanziario,
della situazione
dei soggetti
indicati nel
comma 2, lettere
a) e b). La
Banca d'Italia
può impartire
disposizioni
anche nei
confronti di un
solo o di alcuni
componenti il
gruppo
finanziario;
b)
può richiedere,
nei termini e
con le modalità
dalla medesima
determinati,
alle società
appartenenti al
gruppo
finanziario la
trasmissione,
anche periodica,
di situazioni e
dati, nonché
ogni altra
informazione
utile e ai
soggetti
indicati nel
comma 2, lettera
c), nonché alle
società che
controllano
l’intermediario
finanziario e
non appartengono
al gruppo
finanziario, le
informazioni
utili per
consentire
l’esercizio
della vigilanza
consolidata.
Tali soggetti
forniscono alla
capogruppo
ovvero
all’intermediario
finanziario le
situazioni, i
dati e le
informazioni
richieste per
consentire
l’esercizio
della vigilanza
consolidata;
c)
può effettuare
ispezioni e
richiedere
l’esibizione di
documenti e gli
atti che ritenga
necessari. Le
ispezioni nei
confronti di
società diverse
da quelle
bancarie,
finanziarie e
strumentali
hanno il fine
esclusivo di
verificare
l’esattezza dei
dati e delle
informazioni
forniti per il
consolidamento.
Articolo 111
(Microcredito)
1. In deroga
all’articolo
106, comma 1, i
soggetti
iscritti in un
apposito elenco,
tenuto
dall’organismo
indicato
all’articolo
113,
possono
concedere
finanziamenti a
persone fisiche
o società di
persone
o associazioni
o società
cooperative, per
l’avvio o
l’esercizio di
attività di
lavoro autonomo
o di
microimpresa, a
condizione che i
finanziamenti
concessi abbiano
le seguenti
caratteristiche:
a)
siano di
ammontare non
superiore a euro
25.000,00 e non
siano assistiti
da garanzie
reali;
b)
siano
finalizzati
all’avvio o allo
sviluppo di
iniziative
imprenditoriali
o
all’inserimento
nel mercato del
lavoro;
c)
siano
accompagnati
dalla
prestazione di
servizi
ausiliari di
assistenza e
monitoraggio dei
soggetti
finanziati.
2. L’iscrizione
nell’elenco di
cui al comma 1 è
subordinata al
ricorrere delle
seguenti
condizioni:
a)
forma di
società di
capitali
società per
azioni, in
accomandita per
azioni, a
responsabilità
limitata e
cooperativa;
b)
capitale versato
di ammontare non
inferiore a
quello stabilito
ai sensi del
comma 5;
c)
requisiti di
onorabilità dei
soci di
controllo o
rilevanti,
nonché di
onorabilità e
professionalità
degli esponenti
aziendali, ai
sensi del comma
5;
d)
oggetto sociale
limitato alle
sole attività di
cui al comma 1
nonché alle
attività
accessorie e
strumentali;
e)
presentazione di
un programma di
attività.
3. I soggetti di
cui al comma 1
possono erogare
in via non
prevalente
finanziamenti
anche a favore
di persone
fisiche in
condizioni di
particolare
vulnerabilità
economica o
sociale, purché
i finanziamenti
concessi siano
di importo
massimo di euro
10.000, non
siano assistiti
da garanzie
reali, siano
accompagnati
dalla
prestazione di
servizi
ausiliari di
bilancio
familiare,
abbiano lo scopo
di consentire
l’inclusione
sociale e
finanziaria del
beneficiario e
siano prestati a
condizioni più
favorevoli di
quelle
prevalenti sul
mercato.
4.
In deroga
all’articolo
106, comma 1, i
soggetti
giuridici senza
fini di lucro in
possesso delle
caratteristiche
individuate ai
sensi del comma
5, possono, se
iscritti in una
sezione separata
dell’elenco di
cui al comma 1,
svolgere le
attività
indicate ai
commi 1 e 3 a
condizione che i
finanziamenti
siano concessi a
condizioni più
favorevoli di
quelle
prevalenti sul
mercato.
L’iscrizione
nella sezione
speciale è
subordinata al
possesso dei
requisiti
previsti dal
comma 2, lettere
c) ed e)
In deroga
all’articolo
106, comma 1, i
soggetti
giuridici senza
fini di lucro,
in possesso
delle
caratteristiche
individuate ai
sensi del comma
5 nonché dei
requisiti
previsti dal
comma 2, lettera
c), possono
svolgere
l’attività
indicata al
comma 3 a
condizione che i
finanziamenti
siano concessi a
tassi non
remunerativi,
adeguati a
consentire il
mero recupero
delle spese
sostenute dal
creditore.
5. Il Ministro
dell’Economia e
delle finanze,
sentita la Banca
d'Italia, emana
disposizioni
attuative del
presente
articolo, anche
disciplinando:
a)
requisiti
concernenti i
beneficiari e le
forme tecniche
dei
finanziamenti;
b)
limiti
oggettivi,
riferiti al
volume delle
attività, alle
condizioni
economiche
applicate e
all’ammontare
massimo dei
singoli
finanziamenti,
anche
modificando i
limiti stabiliti
dal comma 1,
lettera a) e dal
comma 3;
c)
le
caratteristiche
dei soggetti che
beneficiano
della deroga
prevista dal
comma 4;
d)
le informazioni
da fornire alla
clientela.
Articolo 112
(Altri soggetti
operanti
nell’attività di
concessione di
finanziamenti)
1. I confidi,
anche di secondo
grado, sono
iscritti in un
elenco tenuto
dall’Organismo
previsto
dall’articolo
112-bis
ed esercitano in
via esclusiva
l’attività di
garanzia
collettiva dei
fidi e i servizi
a essa connessi
o strumentali,
nel rispetto
delle
disposizioni
dettate dal
Ministro
dell’economia e
delle finanze e
delle riserve di
attività
previste dalla
legge.
2. L’iscrizione
è subordinata al
ricorrere delle
condizioni di
forma giuridica,
di capitale
sociale o fondo
consortile,
patrimoniali, di
oggetto sociale
e di assetto
proprietario
individuate
dall’articolo 13
del
decreto-legge 30
settembre 2003,
n. 269,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 24
novembre 2003,
n. 326, e
successive
modificazioni,
nonché al
possesso da
parte di coloro
che detengono
partecipazioni e
dei soggetti che
svolgono
funzioni di
amministrazione,
direzione e
controllo dei
requisiti di
onorabilità
stabiliti ai
sensi degli
articoli 25 e
26. La sede
legale e quella
amministrativa
devono essere
situate nel
territorio della
Repubblica.
3. Il Ministro
dell'economia e
delle finanze,
sentita la Banca
d'Italia,
determina i
criteri
oggettivi,
riferibili al
volume di
attività
finanziaria in
base ai quali
sono individuati
i confidi che
sono tenuti a
chiedere
l’autorizzazione
per l’iscrizione
nell’albo
previsto
dall’articolo
106. La Banca
d’Italia
stabilisce, con
proprio
provvedimento,
gli elementi da
prendere in
considerazione
per il calcolo
del volume di
attività
finanziaria. In
deroga
all’articolo
106, per
l’iscrizione
nell’albo i
confidi possono
adottare la
forma di società
consortile a
responsabilità
limitata.
4. I confidi
iscritti
nell’albo
esercitano in
via prevalente
l'attività di
garanzia
collettiva dei
fidi.
5. I confidi
iscritti
nell'albo
possono
svolgere,
prevalentemente
nei confronti
delle imprese
consorziate o
socie, le
seguenti
attività:
a)
prestazione di
garanzie a
favore
dell'amministrazione
finanziaria
dello Stato, al
fine
dell'esecuzione
dei rimborsi di
imposte alle
imprese
consorziate o
socie;
b)
gestione, ai
sensi
dell'articolo
47, comma 2, di
fondi pubblici
di agevolazione;
c)
stipula, ai
sensi
dell'articolo
47, comma 3, di
contratti con le
banche
assegnatarie di
fondi pubblici
di garanzia per
disciplinare i
rapporti con le
imprese
consorziate o
socie, al fine
di facilitarne
la fruizione.
6. I confidi
iscritti
nell’albo
possono, in via
residuale,
concedere altre
forme di
finanziamento ai
sensi
dell’articolo
106, comma 1,
nei limiti
massimi
stabiliti dalla
Banca d’Italia.
7.
I soggetti
diversi dalle
banche, già
operanti alla
data di entrata
in vigore della
presente
disposizione, i
quali, senza
fine di lucro,
raccolgono
tradizionalmente
in ambito locale
somme di modesto
ammontare ed
erogano piccoli
prestiti, sono
iscritti in una
sezione separata
dell’elenco di
cui all’articolo
111, comma 1, e
possono
continuare a
svolgere la
propria
attività, in
considerazione
del carattere
marginale della
stessa, nel
rispetto delle
modalità
operative e dei
limiti
quantitativi
determinati dal
CICR.
I soggetti
diversi dalle
banche, già
operanti alla
data di entrata
in vigore della
presente
disposizione i
quali, senza
fine di lucro,
raccolgono
tradizionalmente
in ambito locale
somme di modesto
ammontare ed
erogano piccoli
prestiti possono
continuare a
svolgere la
propria
attività, in
considerazione
del carattere
marginale della
stessa, nel
rispetto delle
modalità
operative e dei
limiti
quantitativi
determinati dal
CICR. Possono
inoltre
continuare a
svolgere la
propria
attività, gli
enti e le
società
cooperative
costituiti entro
il 1° gennaio
1993 tra i
dipendenti di
una medesima
amministrazione
pubblica di cui
all’art. 2 del
Decreto del
Ministro del
tesoro del 29
marzo 1995.
8. Le agenzie di
prestito su
pegno previste
dall’articolo
115 del reale
decreto 18
giugno 1931, n.
773, sono
sottoposte alle
disposizioni
dell'articolo
106. La Banca
d'Italia può
dettare
disposizioni per
escludere
l’applicazione
alle agenzie di
prestito su
pegno di alcune
disposizioni
previste dal
presente titolo.
Articolo 112-bis
(Organismo per
la tenuta
dell’elenco dei
confidi)
1. È istituito
un Organismo,
avente
personalità
giuridica di
diritto privato
ed ordinato in
forma di
associazione,
con autonomia
organizzativa,
statutaria e
finanziaria
competente per
la gestione
dell’elenco di
cui all’articolo
112, comma 1.
I componenti
dell’organismo
sono nominati
con decreto del
Ministro
dell’economia e
delle finanze,
su proposta
della Banca
d'Italia.
Il Ministro
dell’economia e
delle finanze
approva lo
Statuto
dell’Organismo,
sentita la Banca
d’Italia, e
nomina altresì
un proprio
rappresentante
nell’organo di
controllo.
2.
L’Organismo
svolge ogni
attività
necessaria per
la gestione
dell’elenco,
determina la
misura dei
contributi a
carico degli
iscritti, entro
il limite dell’uno
per cento
cinque per mille
dell’ammontare
dei crediti
garantiti e
riscuote i
contributi e le
altre somme
dovute per
l’iscrizione
nell’elenco;
vigila sul
rispetto, da
parte degli
iscritti, della
disciplina cui
sono sottoposti
anche ai sensi
dell’articolo
112, comma 2.
Nell’esercizio
di tali attività
può avvalersi
delle
Federazioni di
rappresentanza
dei Confidi
espressione
delle
Organizzazioni
nazionali di
impresa.
3. Per lo
svolgimento dei
propri compiti,
l’Organismo può
chiedere agli
iscritti la
comunicazione di
dati e notizie e
la trasmissione
di atti e
documenti,
fissando i
relativi
termini, e può
effettuare
ispezioni.
4. L’Organismo
può disporre la
cancellazione
dall’elenco:
a)
qualora vengano
meno i requisiti
per
l’iscrizione;
b)
qualora
risultino gravi
violazioni
normative
di norme di
legge e delle
disposizioni
emanate ai sensi
del presente
decreto
legislativo;
c)
per il mancato
pagamento del
contributo ai
sensi del comma
2;
d)
per l’inattività
dell’iscritto
protrattasi per
un periodo di
tempo non
inferiore a un
anno.
5 Fermo restando
le disposizioni
di cui al
precedente
comma,
la Banca
d’Italia, su
istanza
dell'Organismo e
previa
istruttoria
dallo stesso
svolta,
l’Organismo
può imporre agli
iscritti il
divieto di
intraprendere
nuove operazioni
o disporre la
riduzione delle
attività per
violazioni di
disposizioni
legislative o
amministrative
che ne regolano
l’attività.
6. La Banca
d’Italia vigila
sull’Organismo
secondo
modalità, dalla
stessa
stabilite,
improntate a
criteri di
proporzionalità
ed economicità
dell’azione di
controllo e con
la finalità di
verificare
l’adeguatezza
delle procedure
interne adottate
dall’Organismo
per lo
svolgimento
della propria
attività.
7.
La Banca
d’Italia informa
il Ministro
dell’economia e
delle finanze
delle eventuali
carenze
riscontrate
nell’attività
dell’Organismo e
in caso di grave
inerzia o
malfunzionamento
può proporne lo
scioglimento.
Su proposta
della Banca
d’Italia, il
Ministro
dell’economia e
delle finanze
può sciogliere
gli organi di
gestione e di
controllo
dell’Organismo
qualora
risultino gravi
irregolarità
nell’amministrazione,
ovvero gravi
violazioni delle
disposizioni
legislative,
amministrative o
statutarie che
regolano
l’attività dello
stesso. La Banca
d’Italia può
disporre la
rimozione di uno
o più componenti
degli organi di
gestione e
controllo in
caso di grave
inosservanza dei
doveri ad essi
assegnati dalla
legge, dallo
statuto o dalle
disposizioni di
vigilanza,
nonché dei
provvedimenti
specifici e di
altre istruzioni
impartite dalla
Banca d’Italia,
ovvero in caso
di comprovata
inadeguatezza,
accertata dalla
Banca d'Italia,
all’esercizio
delle funzioni
cui sono
preposti.
8. Il Ministro
dell’economia e
delle finanze,
sentita la Banca
d’Italia,
disciplina:
a)
la struttura, i
poteri e le
modalità di
funzionamento
dell’Organismo
necessari a
garantirne
funzionalità ed
efficienza;
b) i
requisiti, ivi
compresi quelli
di
professionalità
e onorabilità
degli organi di
gestione
dell’Organismo,
nonché i criteri
e le modalità
per la loro
nomina e
sostituzione.
b) i requisiti,
ivi compresi
quelli di
professionalità
e onorabilità,
dei componenti
degli organi di
gestione e
controllo
dell’Organismo.
8-bis. Le
Autorità di
vigilanza e
l’Organismo, nel
rispetto delle
proprie
competenze,
collaborano
anche mediante
lo scambio di
informazioni
necessarie per
l’espletamento
delle rispettive
funzioni e in
particolare per
consentire
all’Organismo
l’esercizio dei
poteri
disciplinari nei
confronti dei
soggetti
iscritti
nell’elenco. La
trasmissione di
informazioni
all’Organismo
per le suddette
finalità non
costituisce
violazione del
segreto
d’ufficio da
parte delle
Autorità di
vigilanza.
Articolo 113
(Organismo per
la tenuta
dell’elenco di
cui all’articolo
111)
1. E’ istituito
un Organismo,
avente
personalità
giuridica di
diritto privato
ed ordinato in
forma di
associazione,
con autonomia
organizzativa,
statutaria e
finanziaria
competente per
la gestione
dell’elenco di
cui all’articolo
111, comma 1, e
delle relative
sezioni
separate. I
componenti
dell’organismo
sono nominati
con decreto del
Ministro
dell’economia e
delle finanze,
su proposta
della Banca
d'Italia.
2. L’Organismo
svolge ogni
attività
necessaria per
la gestione
dell’elenco
nonché delle
relative sezioni
separate;
determina la
misura dei
contributi a
carico degli
iscritti, entro
il limite
dell’uno per
cento
dell’ammontare
dei prestiti
concessi e
riscuote i
contributi e le
altre somme
dovute per
l'iscrizione
nell'elenco e
vigila sul
rispetto da
parte degli
iscritti della
disciplina cui
sono sottoposti
anche ai sensi
dell'articolo
111, comma 5.
3. Per lo
svolgimento dei
propri compiti,
l'Organismo può
chiedere agli
iscritti la
comunicazione di
dati e notizie e
la trasmissione
di atti e
documenti,
fissando i
relativi
termini, nonché
effettuare
ispezioni.
4. L'Organismo
può disporre la
cancellazione
dall'elenco e
dalle relative
sezioni
separate:
a) qualora
vengano meno i
requisiti per
l'iscrizione;
b) qualora
risultino gravi
violazioni di
norme di legge e
delle
disposizioni
emanate ai sensi
del presente
decreto
legislativo;
c) per il
mancato
pagamento del
contributo ai
sensi del comma
2;
d) per
l'inattività
dell'iscritto
protrattasi per
un periodo di
tempo non
inferiore a un
anno.
5. Fermo
restando le
disposizioni di
cui al comma 4,
la Banca
d'Italia, su
istanza
dell'Organismo e
previa
istruttoria
dallo stesso
svolta, può
imporre agli
iscritti il
divieto di
intraprendere
nuove operazioni
o disporre la
riduzione delle
attività per
violazioni di
disposizioni
legislative o
amministrative
che ne regolano
l'attività.
6. La Banca
d'Italia vigila
sull'Organismo
secondo
modalità, dalla
stessa
stabilite,
improntate a
criteri di
proporzionalità
ed economicità
dell'azione di
controllo e
fondate su
controlli sulle
procedure
interne adottate
dall'Organismo
per lo
svolgimento dei
compiti a questo
affidati.
7. La Banca
d'Italia informa
il Ministro
dell'economia e
delle finanze
delle eventuali
carenze
riscontrate
nell'attività
dell'Organismo e
in caso di grave
inerzia o
malfunzionamento
può proporne lo
scioglimento.
8. Il Ministro
dell'economia e
delle finanze,
sentita la Banca
d'Italia,
disciplina:
a) la struttura,
i poteri e le
modalità di
funzionamento
dell'Organismo
necessari a
garantirne
funzionalità ed
efficienza;
b) i requisiti,
ivi compresi
quelli di
professionalità
e onorabilità
dei componenti
dell'Organismo,
nonché i criteri
e le modalità
per la loro
nomina e
sostituzione.
1. La Banca
d'Italia tiene
l’elenco
previsto
dall’articolo
111 e vigila sul
rispetto da
parte degli
iscritti della
disciplina cui
essi sono
sottoposti anche
ai sensi
dell’articolo
111, comma 5; a
tal fine può
chiedere agli
iscritti la
comunicazione di
dati e notizie e
la trasmissione
di atti e
documenti,
fissando i
relativi
termini, nonché
effettuare
ispezioni.
2. La Banca
d'Italia può
disporre,
secondo la
procedura
indicata
nell’articolo
145-bis, la
cancellazione
dall’elenco:
a) qualora
vengano meno i
requisiti per
l’iscrizione;
b) qualora
risultino gravi
violazioni di
norme di legge e
delle
disposizioni
emanate ai sensi
del presente
decreto
legislativo;
c) per
l’inattività
dell’iscritto
protrattasi per
un periodo di
tempo non
inferiore a un
anno.
3. Fermo
restando quanto
previsto al
comma 2, la
Banca d’Italia
può imporre agli
iscritti il
divieto di
intraprendere
nuove operazioni
o disporre la
riduzione delle
attività per
violazioni di
disposizioni
legislative o
amministrative
che ne regolano
l’attività.
4. Quando il
numero di
iscritti
nell’elenco è
sufficiente per
consentire la
costituzione di
un Organismo con
personalità
giuridica di
diritto privato,
autonomia
organizzativa,
statutaria e
finanziaria,
esso è
costituito con
decreto del
Ministro
dell’Economia e
delle finanze,
sentita la Banca
d’Italia; con il
medesimo decreto
ne sono nominati
i componenti.
L’Organismo
svolge ogni
attività
necessaria per
la gestione
dell’elenco;
determina la
misura dei
contributi a
carico degli
iscritti, entro
il limite del
cinque per mille
dell’ammontare
dei prestiti
concessi;
riscuote i
contributi e le
altre somme
dovute per
l’iscrizione
nell’elenco e
vigila sul
rispetto da
parte degli
iscritti della
disciplina cui
sono sottoposti
anche ai sensi
dell’articolo
111, comma 5.
Per
l’espletamento
di tali compiti,
i poteri di cui
ai commi 1, 2 e
3 sono
attribuiti
all’Organismo a
far tempo
dall’avvio della
sua operatività;
la cancellazione
dall’elenco
potrà essere
disposta
dall’Organismo
anche per il
mancato
pagamento del
contributo e
delle altre
somme dovute per
l’iscrizione
nell’elenco.
5. Si applica
l’articolo
112-bis, commi
6, 7,8 e 9.
ART. 4
(Modifiche
all’articolo 9
del decreto
legislativo 13
agosto 2010, n.
141)
Art. 9
Ulteriori
modifiche
legislative
…
3. L'articolo 3,
comma 3, della
legge 30 aprile
1999, n. 130, è
sostituito dal
seguente: «3. Le
società di cui
al comma 1 si
costituiscono in
forma di società
di capitali.
Fermi restando
gli obblighi di
segnalazione
previsti per
finalità
statistiche, la
Banca d'Italia,
in base alle
deliberazioni
del CICR, può
imporre alle
società di cui
al comma 1
obblighi di
segnalazione
ulteriori
relativi ai
crediti
cartolarizzati
al fine di
censire la
posizione
debitoria dei
soggetti cui i
crediti si
riferiscono.».
All'articolo
7-ter della
medesima legge è
aggiunto, in
fine, il
seguente comma:
«1-bis. Ai
soggetti
cessionari di
cui all'articolo
7-bis si
applicano, nei
limiti stabiliti
dal Ministro
dell'economia e
delle finanze
con regolamento
emanato, sentita
la Banca
d'Italia, ai
sensi
dell'articolo
17, comma 3,
della legge 23
agosto 1988, n.
400, le
disposizioni
previste per gli
intermediari
finanziari dal
Titolo V del
decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385.». (16)
3-bis. Le
disposizioni di
cui al titolo V
del decreto
legislativo 1
settembre 1993,
n. 385, non si
applicano alle
società
cessionarie, o
alle società
emittenti
titoli, se
diverse dalle
società
cessionarie,
nell’ambito di
operazioni di
cartolarizzazione.
Sono abrogate
tutte le
disposizioni di
leggi speciali
relative alle
società
cessionarie, o
alle società
emittenti titoli
se diverse dalle
società
cessionarie
nell’ambito di
operazioni di
cartolarizzazione
che prevedano
l’applicazione
delle
disposizioni di
cui al titolo V
del decreto
legislativo 1
settembre 1993,
n. 385. A tali
società si
applica il comma
3 dell’articolo
3 della legge 30
aprile 1999 n.
130, come
modificato dal
presente
decreto.
4. L'articolo
38-bis, comma 1,
secondo periodo
del decreto del
Presidente della
Repubblica 26
ottobre 1972, n.
633, è
sostituito dal
seguente: «Per
le piccole e
medie imprese,
definite secondo
i criteri
stabiliti dal
D.M. 18
settembre 1997 e
dal D.M. 27
ottobre 1997 del
Ministro
dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato,
di adeguamento
alla nuova
disciplina
comunitaria,
dette garanzie
possono essere
prestate anche
dai consorzi o
cooperative di
garanzia
collettiva fidi
di cui
all'articolo 29
della legge 5
ottobre 1991, n.
317, iscritti
nell'albo
previsto
dall'articolo
106 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385.».
…
7. L'articolo 1,
comma 4, del
decreto
legislativo 24
febbraio 1998,
n. 58 è
sostituito dal
seguente:
«4. I mezzi di
pagamento non
sono strumenti
finanziari. Sono
strumenti
finanziari ed,
in particolare,
contratti
finanziari
differenziali, i
contratti di
acquisto e
vendita di
valuta, estranei
a transazioni
commerciali e
regolati per
differenza,
anche mediante
operazioni di
rinnovo
automatico (c.d.
"roll-over").
Sono altresì
strumenti
finanziari le
ulteriori
operazioni su
valute
individuate ai
sensi
dell'articolo
18, comma 5.».
8. L'articolo
199 del decreto
legislativo 24
febbraio 1998,
n. 58, è
sostituito dal
seguente:
«Art.
199.
Società
fiduciarie
1. Fino alla
riforma organica
della disciplina
delle società
fiduciarie e di
revisione
conservano
vigore le
disposizioni
previste dalla
legge 23
novembre 1939,
n. 1966, e
dell'articolo
60, comma 4, del
decreto
legislativo 23
luglio 1996, n.
415.
2. Fino alla
riforma organica
di cui al comma
1, le società
fiduciarie di
cui alla legge
23 novembre
1939, n. 1966,
che svolgono
attività di
custodia e
amministrazione
di valori
mobiliari, che
sono controllate
direttamente o
indirettamente
da una banca o
da un
intermediario
finanziario,
nonché quelle
che abbiano
adottato la
forma di società
per azioni e che
abbiano capitale
versato di
ammontare non
inferiore al
doppio di quello
richiesto
dall'articolo
2327 del codice
civile, sono
iscritte in una
sezione separata
dell'albo
previsto
dall'articolo
106 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385, anche
qualora non
esercitino le
attività
elencate nel
comma 1 del
medesimo
articolo.
All'istanza di
iscrizione si
applica
l'articolo 107
del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385, in
quanto
compatibile. Il
diniego
dell'autorizzazione
comporta la
decadenza
dell'autorizzazione
di cui
all'articolo 2
della legge 23
novembre 1939,
n. 1966. La
Banca d'Italia
esercita i
poteri indicati
all'articolo
108, al fine di
assicurare il
rispetto da
parte delle
società
fiduciarie
iscritte nella
sezione separata
delle
disposizioni
contenute nel
decreto
legislativo 21
novembre 2007,
n. 231. Alle
società
fiduciarie
iscritte si
applicano gli
articoli 110,
113-bis, 113-ter
del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385, in
quanto
compatibili.».
8. L’articolo
199 del decreto
legislativo 24
febbraio 1998,
n. 58, è
sostituito dal
seguente.
“Articolo 199
(Società
fiduciarie)
1. Fino alla
riforma organica
della disciplina
delle società
fiduciarie e di
revisione
conservano
vigore le
disposizioni
previste dalla
legge 23
novembre 1939,
n. 1966, e
dell’articolo
60, comma 4, del
decreto
legislativo 23
luglio 1996,
n.415.
2. Le società
fiduciarie di
cui alla legge
23 novembre
1939, n. 1966,
che svolgono
attività di
custodia e
amministrazione
di valori
mobiliari e che,
alternativamente,
sono controllate
direttamente o
indirettamente
da una banca o
da un
intermediario
finanziario o
hanno adottato
la forma di
società per
azioni ed hanno
capitale versato
di ammontare non
inferiore al
doppio di quello
richiesto
dall'articolo
2327 del codice
civile, sono
autorizzate e
iscritte in una
sezione separata
dell'albo
previsto
dall'articolo
106 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385, ma non
possono
esercitare le
attività
elencate nel
comma 1 del
medesimo
articolo.
All'istanza si
applica
l'articolo 107
del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385, in
quanto
compatibile. Il
diniego
dell'autorizzazione,
con la relativa
motivazione, è
comunicato al
Ministero dello
sviluppo
economico e
comporta la
revoca
dell'autorizzazione
di cui
all'articolo 2
della legge 23
novembre 1939,
n. 1966,ove non
vengano meno ,
nel termine di
novanta giorni
dalla notifica
del
provvedimento di
diniego, le
condizioni che
comportano
l’obbligo di
iscrizione. La
Banca d'Italia
esercita i
poteri indicati
all'articolo
108, al fine di
assicurare il
rispetto da
parte delle
società
fiduciarie
iscritte nella
sezione separata
delle
disposizioni
contenute nel
decreto
legislativo 21
novembre 2007,
n. 231. Alle
società fiducia
rie iscritte si
applicano gli
articoli 110,
113-bis, 113-ter
del decreto
legislativo 1°
settembre1993,
n. 385, in
quanto
compatibili.
3. Il Ministero
dello sviluppo
economico e la
Banca d’Italia,
per quanto
concerne le
società di cui
al comma 2, si
danno reciproca
comunicazione
dei
provvedimenti
adottati ai fini
dell’adozione
dei rispettivi
provvedimenti di
competenza.
ART. 5
(Modifiche
all’articolo 10
del decreto
legislativo 13
agosto 2010, n.
141)
Art. 10
Disposizioni
transitorie e
finali
1. Fermo
restando quanto
previsto dall'articolo
37 del decreto
legislativo 27
gennaio 2010, n.
11,
per le attività
diverse dalla
prestazione di
servizi di
pagamento gli
intermediari
finanziari e i
confidi che,
alla data di
entrata in
vigore del
presente decreto
legislativo,
risultano
iscritti
nell'elenco
generale di cui
all'articolo
106, nell'elenco
speciale di cui
all'articolo 107
o nella sezione
di cui all'articolo
155, comma 4,
del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
vigenti alla
data del 4
settembre 2010,
nonché le
società
fiduciarie
previste dall'articolo
199, comma 2,
del decreto
legislativo 24
febbraio 1998,
n. 58,
come modificato
dal presente
decreto
legislativo
possono
continuare a
operare per un
periodo di 12
mesi successivi
al completamento
degli
adempimenti
indicati al
comma 3.
2. Fino alla
scadenza del
periodo indicato
al comma 1 e
comunque fino al
completamento
degli
adempimenti di
cui al comma 4,
la Banca
d'Italia
continua a
tenere l'elenco
generale,
l'elenco
speciale e le
sezioni separate
previste dalle
disposizioni del
decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
vigente alla
data del 4
settembre 2010;
fino al
completamento
degli
adempimenti
indicati al
comma 3 possono
essere iscritti
nuovi soggetti,
ai quali si
applicano i
commi 1, 4 e 8.
3. L'iscrizione
nell'albo e
negli elenchi,
ivi comprese le
relative sezioni
separate,
previsti dalla
nuova disciplina
introdotta con
il presente
Titolo III è
subordinata
all'entrata in
vigore delle
disposizioni
attuative
nonché, per gli
elenchi, alla
costituzione
degli Organismi
ivi previsti, se
posteriore. Le
Autorità
competenti
provvedono
all'emanazione
delle
disposizioni
attuative e alla
costituzione
degli Organismi
al più tardi
entro il 31
dicembre 2011.
3. L’iscrizione
nell’albo e
negli elenchi
previsti dalla
disciplina
introdotta con
il presente
Titolo III è
subordinata
all’emanazione
delle
disposizioni
attuative
nonché, per
l’elenco
previsto
all’articolo 112
del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385, alla
costituzione del
relativo
Organismo; le
Autorità
competenti
provvedono
all’emanazione
delle
disposizioni
attuative e alla
costituzione
dell’Organismo
di cui
all’articolo 112
– bis del
decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385, al più
tardi entro il
31 dicembre
2011. Ai fini
della
costituzione
dell’Organismo,
i primi
componenti sono
nominati con
decreto del
Ministro
dell’economia e
delle finanze,
su proposta
della Banca
d’Italia.
L’Organismo così
costituito
provvede
all’approvazione
del suo statuto,
alla definizione
dell’aliquota
contributiva a
carico degli
iscritti, alla
raccolta dei
fondi necessari
al suo
funzionamento ed
all’iscrizione
dei confidi
secondo le
disposizioni di
cui all’art. 112
del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385, entro il
termine del 30
giugno 2013.
Decorso tale
termine,
l’Organismo è
sciolto e
ricostituito
secondo le
disposizioni
dell’art.
112-bis vigente.
4. Per
assicurare un
passaggio
ordinato alla
nuova disciplina
introdotta con
il presente
titolo III:
a) entro il
termine indicato
al comma 1, gli
intermediari
finanziari che
alla data di
entrata in
vigore del
presente decreto
legislativo
esercitano nei
confronti del
pubblico
l'attività di
assunzione di
partecipazioni
ivi compresi
quelli di cui
all'articolo
155, comma 2,
del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385
abrogato ai
sensi
dell'articolo 8
del presente
decreto,
chiedono alla
Banca d'Italia
la cancellazione
dagli elenchi di
cui al comma 1,
attestando di
non esercitare
attività
riservate ai
sensi di legge;
b) entro tre
mesi
dall'entrata in
vigore delle
disposizioni
attuative del
presente Titolo
III, gli
intermediari
iscritti
nell'elenco di
cui all'articolo
107 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
vigente alla
data del 4
settembre 2010 o
inclusi nella
vigilanza
consolidata
bancaria, che
alla data di
entrata in
vigore del
presente decreto
legislativo
esercitano
l'attività di
concessione di
finanziamenti
sotto qualsiasi
forma,
presentano
istanza di
autorizzazione
ai fini
dell'iscrizione
all'albo di cui
all'articolo
106 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
come modificato
dal presente
decreto.
L'istanza è
corredata della
sola
documentazione
attestante il
rispetto delle
previsioni di
cui all'articolo
107, comma 1,
lettere c), d),
e) ed f), del
decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
come modificato
dal presente
decreto
legislativo;
c) almeno sei
mesi prima della
scadenza del
termine indicato
al comma 1, gli
intermediari
iscritti
nell'elenco di
cui all'articolo
106
o in quello di
cui all'articolo
107 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
vigenti alla
data del 4
settembre 2010,
che esercitano
attività di
intermediazione
in cambi,
chiedono alla
Banca d'Italia
la cancellazione
dagli elenchi,
attestando di
non esercitare
attività
riservate ai
sensi di legge.
Agli
intermediari
iscritti
nell'elenco di
cui all'articolo
106
o in quello di
cui all'articolo
107 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
vigenti alla
data del 4
settembre 2010,
che esercitano
attività di
intermediazione
in cambi rimane
in ogni caso
preclusa
l'attività
rientrante
nell'ambito di
applicazione
dell'articolo
1, comma 4, del
decreto
legislativo 24
febbraio 1998,
n. 58,
come modificato
dal presente
decreto;
d) almeno tre
mesi prima della
scadenza del
termine indicato
al comma 1, le
società
fiduciarie
previste all'articolo
199, comma 2,
del decreto
legislativo 24
febbraio 1998,
n. 58,
come modificato
dal presente
decreto,
presentano
istanza di
autorizzazione
ai fini
dell'iscrizione
alla sezione
separata
dell'albo di cui
all'articolo
106 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385
come modificato
dal presente
decreto. In
pendenza
dell'istanza di
autorizzazione,
esse possono
continuare ad
operare anche
oltre il termine
previsto dal
comma 1;
e) almeno tre
mesi prima della
scadenza del
termine indicato
al comma 1, gli
altri soggetti
ivi indicati
presentano
istanza di
autorizzazione
ai fini
dell'iscrizione
all'albo di cui
all'articolo
106,
ovvero istanza
di iscrizione
nell'elenco di
cui all'articolo
111
o nelle relative
sezioni separate
ovvero
nell'elenco di
cui all'articolo
112, comma 1 del
decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
come modificato
dal presente
decreto. In
pendenza
dell'istanza di
autorizzazione,
essi possono
continuare ad
operare anche
oltre il termine
previsto dal
comma 1.
5. In caso di
mancato
accoglimento
delle istanze di
cui al comma 4,
lettere b), c)
ed e), i
soggetti ivi
indicati
deliberano la
liquidazione
della società
ovvero
modificano il
proprio oggetto
sociale,
eliminando il
riferimento ad
attività
riservate ai
sensi di legge.
Per le società
fiduciarie di
cui al comma 4
il mancato
accoglimento
dell'istanza
comporta la
decadenza
dell'autorizzazione
di cui all'articolo
2 della legge 23
novembre 1939,
n. 1966.
6. Decorsi i
termini
stabiliti, i
soggetti che non
abbiano
presentato
istanza di
autorizzazione,
iscrizione o
cancellazione ai
sensi del comma
4, lettere a),
b), c) ed e)
deliberano la
liquidazione
della società
ovvero
modificano il
proprio oggetto
sociale,
eliminando il
riferimento ad
attività
riservate ai
sensi di legge.
Le società
fiduciarie di
cui al comma 4
che non abbiano
presentato
istanza entro il
termine ivi
stabilito
eliminano le
condizioni che
comportano
l'obbligo di
iscrizione nella
speciale sezione
dell'albo di cui
all'articolo
106 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
come modificato
dal presente
decreto. In
mancanza, decade
l'autorizzazione
di cui all'articolo
2 della legge 23
novembre 1939,
n. 1966.
7. Dalla data di
entrata in
vigore del
presente decreto
legislativo sono
soppressi gli
elenchi previsti
dagli
articoli 113
e
155, comma 5 del
decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
vigenti alla
data del 4
settembre 2010 e
cancellati i
soggetti ivi
iscritti.
Si applicano ai
cambiavalute gli
articoli 11 e
115 T.u.l.p.s. e
relative
disposizioni di
attuazione.
8. Fino alla
data di entrata
di vigore delle
disposizioni di
attuazione del
presente Titolo
III, e, per i
soggetti di cui
ai commi 1 e 2,
fino al
completamento
degli
adempimenti di
cui al comma 4,
continuano ad
applicarsi,
salvo quanto
previsto dai
Titoli I e II
del presente
decreto
legislativo, le
norme del
decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385
abrogate o
sostituite dal
presente decreto
legislativo e le
relative
disposizioni di
attuazione, ivi
compresi gli
articoli 132,
comma 1, 133,
139, 140 e 144,
commi 1 e 2, e
ad eccezione
degli articoli
113, 132, comma
2, 155, commi 2
e 5; continuano
altresì ad
applicarsi le
norme sostituite
dall'articolo
9, commi 1, 2,
4, 5 e 6
9, commi 1 e 2.
Con riguardo ai
confidi, il
riferimento
dell’articolo 9,
comma 4all’albo
previsto
dall’articolo
106 del decreto
legislativo 1
settembre 1993,
n. 385 deve
intendersi, fino
alla scadenza
del periodo
indicato al
comma 1, primo
periodo, anche
all’elenco
previsto
dall’articolo
107 del decreto
legislativo 1
settembre 1993,
n. 385
previgente.
L'articolo
3, comma 3 della
legge 30 aprile
1999, n. 130,
continua ad
applicarsi fino
alla data di
entrata in
vigore delle
disposizioni
delle Autorità
creditizie volte
ad assicurare la
continuità delle
segnalazioni
relative ai
crediti
cartolarizzati;
le Autorità vi
provvedono entro
centottanta
giorni dalla
data di entrata
in vigore del
presente
decreto. Ai
soggetti
cessionari di
cui all'articolo
7-bis della
legge 30 aprile
1999, n. 130,
l'articolo 3,
comma 3, della
medesima legge
continua ad
applicarsi fino
alla data di
entrata in
vigore delle
disposizioni
attuative
indicate
all'articolo 9,
comma 3, del
presente
decreto.
8-bis. Fino alla
data di entrata
di vigore delle
disposizioni di
attuazione del
presente Titolo
III, l'articolo
106 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
vigente alla
data del 4
settembre 2010,
continua ad
applicarsi, ad
eccezione del
comma 7,
limitatamente
all'attività di
concessione di
finanziamenti
sotto qualsiasi
forma. In attesa
delle
disposizioni di
attuazione di
cui all'articolo
106, comma 3,
del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
come modificato
dal presente
decreto, non
configura
esercizio nei
confronti del
pubblico
l'attività di
rilascio di
garanzie quando
il garante e
l'obbligato
garantito
facciano parte
del medesimo
gruppo. Per
gruppo si
intendono le
società
controllanti e
controllate ai
sensi
dell'articolo
2359 del codice
civile nonché le
società
controllate
dalla stessa
controllante.
8-ter.
L’Organismo di
cui all’articolo
112-bis del
decreto
legislativo 1
settembre 1993,
n. 385 si
intende
costituito, ai
sensi e per gli
effetti delle
disposizioni del
presente
decreto, alla
data di avvio
della gestione
dell’elenco.
8-quater. La
data di avvio
della gestione
degli elenchi da
parte degli
Organismi
previsti dagli
articoli 112-bis
e 113 del
decreto
legislativo 1
settembre 1993,
n. 385, è
comunicata alla
Banca d'Italia e
pubblicata nella
Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica
italiana.
9. A decorrere
dall'entrata in
vigore delle
disposizioni di
attuazione del
presente Titolo
III tutte le
disposizioni
legislative che
fanno
riferimento agli
intermediari
finanziari
iscritti negli
elenchi di cui
agli
articoli 106
o
107 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
vigenti alla
data del 4
settembre 2010,
si intendono
riferite agli
intermediari
finanziari
iscritti
nell'albo di cui
all'articolo
106 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
come modificato
dal presente
decreto. Le
disposizioni
legislative che
fanno
riferimento ai
confidi iscritti
nella sezione
separata
dell'elenco di
cui all'articolo
106 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
vigente alla
data del 4
settembre 2010,
si intendono
riferite ai
confidi iscritti
nell'elenco
previsto dall'articolo
112, comma 1 del
decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
come modificato
dal presente
decreto; quelle
che fanno
riferimento ai
confidi iscritti
nell'elenco
previsto dall'articolo
107 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
vigente alla
data del 4
settembre 2010,
si intendono
riferite ai
confidi iscritti
nell'albo
previsto dall'articolo
106 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
come modificato
dal presente
decreto. Ai
soggetti
abilitati ai
sensi dell'articolo
111 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
come modificato
dal presente
decreto, si
applica l'articolo
2 della legge 7
marzo 1996, n.
108.
10. Gli obblighi
comunicativi di
cui all'articolo
7, sesto e
undicesimo
comma, del
decreto del
Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973,
n. 605,
permangono nei
confronti dei
soggetti che,
esclusi dagli
obblighi dell'articolo
106, del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
esercitano in
via prevalente,
non nei
confronti del
pubblico, le
attività di
assunzione e
gestione di
partecipazione,
di concessione
di finanziamenti
sotto qualsiasi
forma, di
prestiti
obbligazionari e
di rilascio di
garanzie.
L'esercizio in
via prevalente
sussiste,
quando, in base
ai dati dei
bilanci
approvati
relativi agli
ultimi due
esercizi chiusi,
ricorrono
entrambi i
seguenti
presupposti:
a) l'ammontare
complessivo
degli elementi
dell'attivo di
natura
finanziaria di
cui alle
anzidette
attività,
unitariamente
considerate,
inclusi gli
impegni ad
erogare fondi e
le garanzie
rilasciate, sia
superiore al 50
per cento del
totale
dell'attivo
patrimoniale,
inclusi gli
impegni ad
erogare fondi e
le garanzie
rilasciate;
b) l'ammontare
complessivo dei
ricavi prodotti
dagli elementi
dell'attivo di
cui alla lettera
a), dei ricavi
derivanti da
operazioni di
intermediazione
su valute e
delle
commissioni
attive percepite
sulla
prestazione dei
servizi di
pagamento sia
superiore al 50
per cento dei
proventi
complessivi.
10–bis. La Banca
d’Italia
pubblica
l’elenco dei
soggetti,
operanti alla
data
dell’entrata in
vigore del
presente
decreto, che
continuano a
svolgere la
propria attività
ai sensi
dell’articolo
112, comma 7,
come modificato
dal presente
decreto”.
ART. 6
(Modifiche
all’articolo 11
del decreto
legislativo 13
agosto 2010, n.
141)
TITOLO VI-BIS
AGENTI IN
ATTIVITÁ
FINANZIARIA E
MEDIATORI
CREDITIZI
Articolo 128-quater
(Agenti in
attività
finanziaria)
1. È agente in
attività
finanziaria il
soggetto che
promuove e
conclude
contratti
relativi alla
concessione di
finanziamenti
sotto qualsiasi
forma o alla
prestazione di
servizi di
pagamento, su
mandato diretto
di intermediari
finanziari
previsti dal
titolo V,
istituti di
pagamento
o istituti di
moneta
elettronica
istituti di
moneta
elettronica,
banche o Poste
Italiane.
Gli agenti in
attività
finanziaria
possono svolgere
esclusivamente
l'attività
indicata nel
presente comma,
nonché attività
connesse o
strumentali.
2. L'esercizio
professionale
nei confronti
del pubblico
dell'attività di
agente in
attività
finanziaria è
riservato ai
soggetti
iscritti in un
apposito elenco
tenuto
dall'Organismo
previsto
dall'articolo
128-undecies.
3. Fermo
restando la
riserva di
attività
prevista
dall'articolo 30
del decreto
legislativo 24
febbraio 1998,
n. 58, e in
deroga a quanto
previsto al
comma 1, gli
agenti in
attività
finanziaria
possono svolgere
attività di
promozione e
collocamento di
contratti
relativi a
prodotti bancari
su mandato
diretto di
banche ed a
prodotti di
Bancoposta su
mandato diretto
di Poste
Italiane S.p.A.;
tale attività dà
titolo
all'iscrizione
nell'elenco
previsto al
comma 2, nel
rispetto dei
requisiti di cui
all'articolo
128-quinquies.
4. Gli agenti in
attività
finanziaria
svolgono la loro
attività su
mandato di un
solo
intermediario o
di più
intermediari
appartenenti al
medesimo gruppo.
Nel caso in cui
l'intermediario
offra solo
alcuni specifici
prodotti o
servizi, è
tuttavia
consentito
all'agente, al
fine di offrire
l'intera gamma
di prodotti o
servizi, di
assumere due
ulteriori
mandati.
5. Il mandante
risponde
solidalmente dei
danni causati
dall'agente in
attività
finanziaria,
anche se tali
danni siano
conseguenti a
responsabilità
accertata in
sede penale.
6. Gli agenti
che prestano
esclusivamente i
servizi di
pagamento sono
iscritti in una
sezione speciale
dell'elenco di
cui al comma 2
quando ricorrono
le condizioni e
i requisiti
stabiliti con
regolamento
adottato ai
sensi dell'articolo
17, comma 3,
legge 23 agosto
1988, n. 400,
dal Ministro
dell'economia e
delle finanze,
sentita la Banca
d'Italia. I
requisiti
tengono conto
del tipo di
attività svolta.
Ai soggetti
iscritti nella
sezione speciale
non si applicano
il secondo
periodo del
comma 1 e il
comma 4.
7. La riserva di
attività
prevista dal
presente
articolo non si
applica agli
agenti che
prestano servizi
di pagamento per
conto di
istituti di
moneta
elettronica o
istituti di
pagamento
comunitari.
8. I soggetti di
cui alle lettere
a) e b) del
comma 2
dell'articolo
109 del decreto
legislativo 7
settembre 2005,
n. 209,
regolarmente
iscritti nel
Registro unico
degli
intermediari
assicurativi e
riassicurativi,
possono
promuovere e
concludere
contratti
relativi alla
concessione di
finanziamenti
sotto qualsiasi
forma o alla
prestazione di
servizi di
pagamento su
mandato diretto
di banche,
intermediari
finanziari
previsti dal
titolo V,
istituti di
pagamento o
istituti di
moneta
elettronica,
compagnie di
assicurazione,
senza che sia
loro richiesta
l'iscrizione
nell'elenco
tenuto
dall'Organismo
di cui
all'articolo
128-undecies.
Essi sono
tuttavia tenuti
alla frequenza
di un corso di
aggiornamento
professionale
nelle materie
rilevanti per
l'esercizio
dell'agenzia in
attività
finanziaria
della durata
complessiva di
venti ore per
biennio
realizzato
secondo gli
standard
definiti
dall'Organismo
di cui
all'articolo
128-undecies.
Articolo 128-quinquies
(Requisiti per
l’iscrizione
nell’elenco
degli agenti in
attività
finanziaria)
1. L'iscrizione
all'elenco di
cui all'articolo
128-quater,
comma 2, è
subordinata al
ricorrere dei
seguenti
requisiti: a)
per le persone
fisiche:
cittadinanza
italiana o di
uno Stato
dell'Unione
europea ovvero
di Stato diverso
secondo le
disposizioni
dell'articolo
2 del testo
unico delle
disposizioni
concernenti la
disciplina
dell'immigrazione
e norme sulla
condizione dello
straniero, di
cui al decreto
legislativo 25
luglio 1998, n.
286,
e domicilio nel
territorio della
Repubblica; b)
per i soggetti
diversi dalle
persone fisiche:
sede legale e
amministrativa
o, per i
soggetti
comunitari,
stabile
organizzazione
nel territorio
della
Repubblica; c)
requisiti di
onorabilità e
professionalità,
compreso il
superamento di
un apposito
esame. Per i
soggetti diversi
dalle persone
fisiche, i
requisiti si
applicano a
coloro che
svolgono
funzioni di
amministrazione,
direzione e
controllo e,
limitatamente ai
requisiti di
onorabilità,
anche a coloro
che detengono il
controllo;
d) stipula di
una polizza di
assicurazione
della
responsabilità
civile per i
danni arrecati
nell'esercizio
dell'attività
derivanti da
condotte proprie
o di terzi del
cui operato essi
rispondono a
norma di legge;
e) per i
soggetti diversi
dalle persone
fisiche sono
inoltre
richiesti un
oggetto sociale
conforme con
quanto disposto
dall'articolo
128-quater,
comma 1, ed il
rispetto di
requisiti
patrimoniali,
organizzativi e
di forma
giuridica.
1-bis.
L’efficacia
dell’iscrizione
è condizionata
alla stipula di
una polizza di
assicurazione
della
responsabilità
civile per i
danni arrecati
nell’esercizio
dell’attività
derivanti da
condotte proprie
o di terzi del
cui operato gli
agenti
rispondono a
norma di legge.
2. La permanenza
nell'elenco è
subordinata, in
aggiunta ai
requisiti
indicati
al comma 1
ai commi 1 e
1-bis,
all'esercizio
effettivo
dell'attività e
all'aggiornamento
professionale.
Articolo 128-sexies
(Mediatori
creditizi)
1. È mediatore
creditizio il
soggetto che
mette in
relazione, anche
attraverso
attività di
consulenza,
banche o
intermediari
finanziari
previsti dal
titolo V con la
potenziale
clientela per la
concessione di
finanziamenti
sotto qualsiasi
forma.
2. L'esercizio
professionale
nei confronti
del pubblico
dell'attività di
mediatore
creditizio è
riservato ai
soggetti
iscritti in un
apposito elenco
tenuto
dall'Organismo
previsto
dall'articolo
128-undecies.
3. Il mediatore
creditizio può
svolgere
esclusivamente
l'attività
indicata al
comma 1 nonché
attività
connesse o
strumentali.
4. Il mediatore
creditizio
svolge la
propria attività
senza essere
legato ad alcuna
delle parti da
rapporti che ne
possano
compromettere
l'indipendenza.
Articolo 128-septies
(Requisiti per
l’iscrizione
nell’elenco dei
mediatori
creditizi)
1. L'iscrizione
nell'elenco di
cui all'articolo
128-sexies,
comma 2, è
subordinata al
ricorrere dei
seguenti
requisiti:
a) forma di
società per
azioni, di
società in
accomandita per
azioni, di
società a
responsabilità
limitata o di
società
cooperativa;
b) sede legale e
amministrativa
o, per i
soggetti
comunitari,
stabile
organizzazione
nel territorio
della
Repubblica;
c) oggetto
sociale conforme
con quanto
previsto
dall'articolo
128-sexies,
comma 3, e
rispetto dei
requisiti di
organizzazione;
d) possesso da
parte di coloro
che detengono il
controllo e dei
soggetti che
svolgono
funzioni di
amministrazione,
direzione e
controllo dei
requisiti di
onorabilità;
e) possesso da
parte dei
soggetti che
svolgono
funzioni di
amministrazione,
direzione e
controllo, di
requisiti di
professionalità,
compreso il
superamento di
un apposito
esame;
f) stipula di
una polizza di
assicurazione
della
responsabilità
civile, per i
danni arrecati
nell'esercizio
dell'attività
derivanti da
condotte proprie
o di terzi del
cui operato essi
rispondono a
norma di legge.
1-bis. La
permanenza
nell'elenco è
subordinata, in
aggiunta ai
requisiti
indicati
al comma
1
ai commi 1 e
1-ter,
all'esercizio
effettivo
dell'attività e
all'aggiornamento
professionale.
1-ter.
L’efficacia
dell’iscrizione
è condizionata
alla stipula di
una polizza di
assicurazione
della
responsabilità
civile per i
danni arrecati
nell’esercizio
dell’attività
derivanti da
condotte proprie
o di terzi del
cui operato i
mediatori
rispondono a
norma di legge.
Articolo 128-octies
(Incompatibilità)
1. È vietata la
contestuale
iscrizione
nell'elenco
degli agenti in
attività
finanziaria e
dei mediatori
creditizi.
2. I
collaboratori di
agenti in
attività
finanziaria e di
mediatori
creditizi
sono persone
fisiche e
non possono
svolgere
contemporaneamente
la propria
attività a
favore di più
soggetti
iscritti.
Articolo 128-novies
(Dipendenti e
collaboratori)
1. Gli agenti in
attività
finanziaria e i
mediatori
creditizi
assicurano e
verificano,
anche attraverso
l'adozione di
adeguate
procedure
interne, che i
propri
dipendenti e
collaboratori di
cui si avvalgono
per il contatto
con il pubblico,
rispettino le
norme loro
applicabili,
possiedano i
requisiti di
onorabilità e
professionalità
indicati
all'articolo
128-quinquies,
lettera c), ad
esclusione del
superamento
dell'apposito
esame e
all'articolo
128-septies,
lettere d) ed
e), ad
esclusione del
superamento
dell'apposito
esame, e curino
l'aggiornamento
professionale.
Tali soggetti
sono comunque
tenuti a
superare una
prova valutativa
i cui contenuti
sono stabiliti
dall'Organismo
di cui
all'articolo
128¬undecies.
2. Per il
contatto con il
pubblico, gli
agenti in
attività
finanziaria che
siano persone
fisiche o
costituiti in
forma di società
di persone si
avvalgono di
dipendenti o
collaboratori
iscritti
nell'elenco di
cui all'articolo
128-quater,
comma 2.
3.I mediatori
creditizi e gli
agenti in
attività
finanziaria
diversi da
quelli indicati
al comma 2
trasmettono
all'Organismo di
cui all'articolo
128-undecies
l'elenco dei
propri
dipendenti e
collaboratori.
4.Gli agenti in
attività
finanziaria e i
mediatori
creditizi
rispondono in
solido dei danni
causati
nell'esercizio
dell'attività
dai dipendenti e
collaboratori di
cui si essi si
avvalgono, anche
in relazione a
condotte
penalmente
sanzionate.
Articolo 128-decies
(Disposizioni di
trasparenza e
poteri della
Banca d’Italia)
1. Agli agenti
in attività
finanziaria e ai
mediatori
creditizi si
applicano, in
quanto
compatibili, le
norme del titolo
VI. La Banca
d'Italia può
stabilire
ulteriori regole
per garantire la
trasparenza e la
correttezza nei
rapporti con la
clientela.
2. La Banca
d'Italia
esercita il
controllo sui
soggetti
iscritti negli
elenchi per
verificare
l'osservanza
delle
disposizioni di
cui al comma 1 e
della relativa
disciplina di
attuazione. A
questo fine la
Banca d'Italia
può chiedere
agli agenti in
attività
finanziaria e ai
mediatori
creditizi la
comunicazione di
dati e di
notizie e la
trasmissione di
atti e di
documenti,
fissando i
relativi
termini, nonché
effettuare
ispezioni anche
con la
collaborazione
della Guardia di
finanza, che
agisce con i
poteri ad essa
attribuiti per
l'accertamento
dell'imposta sul
valore aggiunto
e delle imposte
sui redditi,
utilizzando
strutture e
personale
esistenti in
modo da non
determinare
oneri
aggiuntivi.
Articolo 128-undecies
(Organismo)
1. È istituito
un Organismo,
avente
personalità
giuridica di
diritto privato
ed ordinato in
forma di
associazione,
con autonomia
organizzativa,
statutaria e
finanziaria
competente per
la gestione
degli elenchi
degli agenti in
attività
finanziaria e
dei mediatori
creditizi.
L'Organismo è
dotato dei
poteri
sanzionatori
necessari per lo
svolgimento di
tali compiti.
2. I componenti
dell'Organismo
sono nominati
con decreto del
Ministro
dell'economia e
delle finanze,
su proposta
della Banca
d'Italia.
2. I primi
componenti
dell’Organismo
sono nominati
con decreto del
Ministro
dell’economia e
delle finanze,
su proposta
della Banca
d’Italia, e
restano in
carica tre anni.
Il Ministro
dell’economia e
delle finanze
approva lo
Statuto
dell’Organismo,
sentita la Banca
d’Italia, e
nomina altresì
un proprio
rappresentante
nell’organo di
controllo.
3. L'Organismo
provvede
all'iscrizione
negli elenchi di
cui all'articolo
128quater,
comma 2, e
all'articolo
128-sexies,
comma 2, previa
verifica dei
requisiti
previsti, e
svolge ogni
altra attività
necessaria per
la loro
gestione;
determina e
riscuote i
contributi e le
altre somme
dovute per
l'iscrizione
negli elenchi;
svolge gli altri
compiti previsti
dalla legge.
4. L'Organismo
verifica il
rispetto da
parte degli
agenti in
attività
finanziaria e
dei mediatori
creditizi della
disciplina cui
essi sono
sottoposti; per
lo svolgimento
dei propri
compiti,
l'Organismo può
effettuare
ispezioni e può
chiedere la
comunicazione di
dati e notizie e
la trasmissione
di atti e
documenti,
fissando i
relativi
termini.
Articolo 128-duodecies
(Disposizioni
procedurali)
1. Per il
mancato
pagamento dei
contributi o
altre somme
dovute ai fini
dell'iscrizione
negli elenchi di
cui agli
articoli
128-quater,
comma 2, e
128sexies,
comma 2, per
l'inosservanza
degli obblighi
di aggiornamento
professionale,
la violazione di
norme
legislative o
amministrative
che regolano
l'attività di
agenzia in
attività
finanziaria o di
mediazione
creditizia, la
mancata
comunicazione o
trasmissione di
informazioni o
documenti
richiesti,
l'Organismo
applica nei
confronti degli
iscritti:
a) il richiamo
scritto;
b) la
sospensione
dall'esercizio
dell'attività
per un periodo
non inferiore a
sei mesi e non
superiore a un
anno;
c) la
cancellazione
dagli elenchi
previsti dagli
articoli
128-quater,
comma 2 e
128-sexies,
comma 2.
2. Per le
violazioni
previste dal
comma 1,
contestati gli
addebiti agli
interessati e
valutate le
deduzioni
presentate entro
trenta giorni, è
applicata una
delle misure di
cui al comma 1,
tenuto conto
della rilevanza
delle infrazioni
accertate. La
delibera di
applicazione è
pubblicata, per
estratto, entro
il termine di
trenta giorni
dalla data di
notificazione, a
cura e spese del
soggetto
interessato, su
almeno due
quotidiani a
diffusione
nazionale, di
cui uno
economico.
3. È disposta
altresì la
cancellazione
dagli elenchi di
cui agli
articoli
128-quater,
comma 2, e
128-sexies,
comma 2, nel
caso previsto
dall'articolo
144 comma 8, e
nei seguenti
casi:
a) perdita di
uno dei
requisiti
richiesti per
l'esercizio
dell'attività;
b) inattività
protrattasi per
oltre un anno
salvo comprovati
motivi;
c) cessazione
dell'attività.
4. L'agente in
attività
finanziaria e il
mediatore
creditizio
cancellati ai
sensi del comma
1 possono
richiedere una
nuova iscrizione
purché siano
decorsi cinque
anni dalla
pubblicazione
della
cancellazione.
5. Fermo
restando
l'articolo 144,
comma 8, in caso
di necessità e
urgenza, può
essere disposta
in via cautelare
la sospensione
dagli elenchi
previsti dagli
articoli
128-quater e
128-sexies per
un periodo
massimo di otto
mesi, qualora
sussistano
precisi elementi
che facciano
presumere gravi
violazioni di
norme
legislative o
amministrative
che regolano
l'attività di
agenzia in
attività
finanziaria o di
mediazione
creditizia.
6. Nei casi di
ostacolo
all'esercizio
delle funzioni
di controllo
previste dal
presente
articolo,
l'Organismo
applica
all'agente in
attività
finanziaria, al
legale
rappresentante
della società di
agenzia in
attività
finanziaria o al
legale
rappresentante
della società di
mediazione
creditizia,
nonché ai
dipendenti, la
sanzione
amministrativa
pecuniaria da
euro 2.065 a
euro 129.110.
Articolo 128-terdecies
(Vigilanza della
Banca d’Italia
sull’Organismo)
1. La Banca
d'Italia vigila
sull'Organismo
secondo
modalità, dalla
stessa
stabilite,
improntate a
criteri di
proporzionalità
ed economicità
dell'azione di
controllo e con
la finalità di
verificare
l'adeguatezza
delle procedure
interne adottate
dall'Organismo
per lo
svolgimento dei
compiti a questo
affidati.
2. Per le
finalità
indicate al
comma 1, la
Banca d'Italia
può accedere al
sistema
informativo che
gestisce gli
elenchi in forma
elettronica,
richiedere
all'Organismo la
comunicazione
periodica di
dati e notizie e
la trasmissione
di atti e
documenti con le
modalità e nei
termini dalla
stessa
stabiliti,
effettuare
ispezioni nonché
richiedere
l'esibizione dei
documenti e il
compimento degli
atti ritenuti
necessari presso
l'Organismo,
convocare i
componenti
dell'Organismo.
3. La Banca
d'Italia informa
il Ministro
dell'economia e
delle finanze
delle eventuali
carenze
riscontrate
nell'attività
dell'Organismo
e, in caso di
grave inerzia o
malfunzionamento
dell'Organismo,
può proporne lo
scioglimento al
Ministro
dell'economia e
delle finanze.
3. Su proposta
della Banca
d’Italia, il
Ministro
dell’economia e
delle finanze
può sciogliere
gli organi di
gestione e di
controllo
dell’Organismo
qualora
risultino gravi
irregolarità
nell’amministrazione,
ovvero gravi
violazioni delle
disposizioni
legislative,
amministrative o
statutarie che
regolano
l’attività dello
stesso. La Banca
d’Italia può
disporre la
rimozione di uno
o più componenti
degli organi di
gestione e
controllo in
caso di grave
inosservanza dei
doveri ad essi
assegnati dalla
legge, dallo
statuto o dalle
disposizioni di
vigilanza,
nonché dei
provvedimenti
specifici e di
altre istruzioni
impartite dalla
Banca d’Italia,
ovvero in caso
di comprovata
inadeguatezza,
accertata dalla
Banca d'Italia,
all’esercizio
delle funzioni
cui sono
preposti.
4. L'Organismo
informa
tempestivamente
la Banca
d'Italia degli
atti e degli
eventi di
maggior rilievo
relativi
all'esercizio
delle proprie
funzioni e
trasmette, entro
il 31 gennaio di
ogni anno, una
relazione
dettagliata
sull'attività
svolta nell'anno
precedente e sul
piano delle
attività
predisposto per
l'anno in corso.
ART. 7
(Modifiche
all’articolo 12
del decreto
legislativo 13
agosto 2010, n.
141)
CAPO II
Ulteriori
disposizioni di
attuazione
Art. 12
Disposizioni di
attuazione
dell'articolo
128-quater e
128-sexies del
decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385
1. Non
costituisce
esercizio di
agenzia in
attività
finanziaria, nè
di mediazione
creditizia:
a) la promozione
e la
conclusione, da
parte di
fornitori di
beni e servizi,
di contratti di
finanziamento
unicamente per
l'acquisto di
propri beni e
servizi sulla
base di apposite
convenzioni
stipulate con le
banche e gli
intermediari
finanziari. In
tali contratti
non sono
ricompresi
quelli relativi
al rilascio di
carte di
credito;
b) la promozione
e la
conclusione, da
parte di banche,
intermediari
finanziari,
imprese di
investimento,
società di
gestione del
risparmio,
SICAV, imprese
assicurative,
istituti di
pagamento e
Poste italiane
S.p.A. di
contratti
relativi alla
concessione di
finanziamenti
sotto qualsiasi
forma e alla
prestazione di
servizi di
pagamento;
c) la stipula,
da parte delle
associazioni di
categoria e dei
Confidi, di
convenzioni con
banche,
intermediari
finanziari ed
altri soggetti
operanti nel
settore
finanziario
finalizzate a
favorire
l'accesso al
credito delle
imprese
associate. Per
la raccolta di
richieste di
finanziamento
effettuate sulla
base di dette
convenzioni, le
associazioni
possono
avvalersi di
soggetti in
possesso dei
requisiti di cui
all'articolo
128-novies,
comma 1.
d) la pubblicità
o la promozione
di finanziamenti
o servizi di
pagamento, in
cui il soggetto
incaricato
dall’intermediario
si limita a
fornire al
potenziale
cliente, senza
corrispettivo a
carico di
quest’ultimo,
informazioni sul
prodotto offerto
dall’intermediario
senza consegnare
in nessun caso
documentazione
che, se firmata,
sia vincolante e
qualificabile
come proposta
contrattuale.
L’intermediario
assicura il
rispetto della
disciplina
prevista ai
sensi del titolo
VI del d.lgs. 1°
settembre 1993,
n. 385 e
risponde per i
danni cagionati
nell’esercizio
dell’attività
prevista dalla
presente
lettera.
2. Per
l'esercizio
dell'attività di
incasso di fondi
su incarico di
istituti di
pagamento o di
istituti di
moneta
elettronica
soggetti
autorizzati alla
prestazione di
servizi di
pagamento
non è necessaria
l'iscrizione
nell'elenco
degli agenti in
attività
finanziaria, a
condizione che
detta attività
sia svolta sulla
base di un
contratto di
esternalizzazione,
che ne
predetermini le
modalità di
svolgimento,
abbia carattere
meramente
materiale,
non determini
l'insorgere di
rapporti di
debito o di
credito
e in nessun
caso sia
accompagnata da
poteri
dispositivi.
3. L’esercizio
di agenzia in
attività
finanziaria
comporta gli
obblighi di
contribuzione
previdenziale
previsti per i
soggetti di cui
all’art. 1742
del codice
civile.
L’Organismo
previsto
dall’articolo
128 – undecies
individua forme
di
collaborazione e
di scambio di
informazioni con
gli enti di
previdenza.
ART. 8
(Modifiche
all’articolo 15
del decreto
legislativo 13
agosto 2010, n.
141)
Art. 15
Requisiti di
onorabilità
1. Non possono
essere iscritti
nell'elenco
degli agenti in
attività
finanziaria di
cui all'articolo
128-quater,
comma 2, coloro
che:
a) si trovano in
una delle
condizioni di
ineleggibilità o
decadenza
previste
dall'articolo
2382 del codice
civile;
b) sono stati
sottoposti a
misure di
prevenzione
disposte
dall'autorità
giudiziaria ai
sensi della
legge 27
dicembre 1956,
n. 1423,
o della
legge 31 maggio
1965, n. 575,
salvi gli
effetti della
riabilitazione;
c) sono stati
condannati con
sentenza
irrevocabile,
salvi gli
effetti della
riabilitazione:
1) a pena
detentiva per
uno dei reati
previsti dalle
norme che
disciplinano
l'attività
bancaria,
finanziaria,
mobiliare,
assicurativa e
dalle norme in
materia di
mercati e valori
mobiliari, di
strumenti di
pagamento;
2) a pena
detentiva per
uno dei reati
previsti nel
titolo XI del
libro V del
codice civile e
nel
regio decreto
del 16 marzo
1942, n. 267;
3) a pena
detentiva per un
tempo non
inferiore a un
anno per un
reato contro la
pubblica
amministrazione,
contro la fede
pubblica, contro
il patrimonio,
contro l'ordine
pubblico, contro
l'economia
pubblica ovvero
per delitto in
materia
tributaria;
4) alla
reclusione per
un tempo non
inferiore a due
anni per un
qualunque
delitto non
colposo.
2. Non possono
essere altresì
iscritti
nell'elenco
coloro nei
confronti dei
quali sia stata
applicata su
richiesta delle
parti una delle
pene previste
dal comma 1,
lettera c),
salvo il caso
dell'estinzione
del reato. Nel
caso in cui
siano state
applicate su
richiesta delle
parti, le pene
previste dal
comma 1, lettera
c), numeri 1) e
2), non rilevano
se inferiori a
un anno.
3. Con
riferimento alle
fattispecie
disciplinate in
tutto o in parte
da ordinamenti
stranieri, la
verifica
dell'insussistenza
delle condizioni
previste dai
commi 1 e 2 è
effettuata sulla
base di una
valutazione di
equivalenza
sostanziale a
cura
dell'Organismo.
4. Per
l'iscrizione
delle persone
giuridiche,
nell'elenco
degli agenti in
attività
finanziaria di
cui all'articolo
128-quater,
comma 2, e in
quello dei
mediatori
creditizi di cui
all'articolo
128-sexies,
comma 2, del
decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385
i commi 1, 2 e 3
si applicano a
coloro che
svolgono
funzioni di
amministrazione,
direzione e
controllo.
5. Per
l'iscrizione
delle persone
giuridiche
nell'elenco
degli agenti in
attività
finanziaria di
cui all'articolo
128-quater,
comma 2, e in
quello dei
mediatori
creditizi di cui
all'articolo
128-sexies,
comma 2, del
decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
coloro che
detengono il
controllo devono
essere in
possesso dei
requisiti di cui
al comma 1
e 2. E nel caso
in cui il
controllante sia
una persona
giuridica i
requisiti di cui
ai commi 1 e 2
si applicano a
coloro che
svolgono
funzioni di
amministrazione,
direzione e
controllo. Si
applica il comma
3.
Si applicano i
commi 3 e 4.
ART. 9
(Modifiche
all’articolo 16
del decreto
legislativo 13
agosto 2010, n.
141)
Art. 16
Requisiti
patrimoniali
1. L'Organismo
definisce i
massimali,
commisurati ai
volumi di
attività, della
polizza di
assicurazione
prevista dagli
articoli
128-quinquies,
comma 1,
e
128septies.
Nel caso di
polizze che
prevedono
coperture
cumulative, i
massimali sono
riferiti a
ciascun soggetto
che richiede
l'iscrizione. Si
applicano, in
quanto
compatibili, le
disposizioni
emanate
dall'Isvap in
materia di
polizza di
assicurazione
della
responsabilità
civile.
Ai sensi dell'articolo
128-septies,
comma 1, del
decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
il capitale
sociale versato
deve essere
almeno pari a
quello previsto
dall'articolo
2327 del codice
civile.
L'ammontare del
capitale minimo
può essere
modificato con
decreto del
Ministro
dell'economia e
delle finanze.
ART. 10
(Modifiche
all’articolo 17
del decreto
legislativo 13
agosto 2010, n.
141)
Art. 17
Incompatibilità
1. Fermo
restando quanto
previsto dall'articolo
128-octies del
decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
il Ministro
dell'economia e
delle finanze
può, con
regolamento
adottato ai
sensi dell'articolo
17, comma 3,
della legge 23
agosto 1988, n.
400,
individuare le
ulteriori cause
di
incompatibilità
con l'esercizio
dell'attività di
agente in
attività
finanziaria e di
mediatore
creditizio.
2. I dipendenti,
gli agenti e i
collaboratori di
banche ed
intermediari
finanziari non
possono svolgere
attività di
mediazione
creditizia, nè
esercitare,
neppure per
interposta
persona,
attività di
amministrazione,
direzione o
controllo nelle
società di
mediazione
creditizia
iscritte
nell'elenco di
cui all'articolo
128-sexies,
comma 2, ovvero,
anche
informalmente,
attività di
promozione per
conto di
intermediari
finanziari
diversi da
quello per il
quale prestano
la propria
attività.
3. Le società di
mediazione
creditizia non
possono
detenere,
neppure
indirettamente,
partecipazioni
in banche o
intermediari
finanziari.
4. Le banche e
gli intermediari
finanziari non
possono
detenere, nelle
imprese o
società che
svolgono
l'attività di
mediazione
creditizia,
partecipazioni
che
rappresentano
almeno il dieci
per cento del
capitale o che
attribuiscono
almeno il dieci
per cento dei
diritti di voto
o che comunque
consentono di
esercitare
un'influenza
notevole.
5. L’attività di
agenzia in
attività
finanziaria è
compatibile con
l’attività di
agenzia di
assicurazione e
quella di
promotore
finanziario,
fermi restando i
rispettivi
obblighi di
iscrizione nel
relativo elenco,
registro o albo,
effettuata al
ricorrere dei
requisiti
previsti ai
sensi del
presente decreto
legislativo,
senza che sia
richiesto il
superamento di
un apposito
esame, del
decreto
legislativo 7
settembre 2005,
n. 209 e del
decreto
legislativo 24
febbraio 1998,
n. 58. Il
possesso dei
requisiti è
verificato per
via informatica.
L’esercizio di
tali attività
rimane
assoggettato
alle relative
discipline di
settore e ai
relativi
controlli.
6. L’attività di
agenzia in
attività
finanziaria non
è compatibile
con le attività
di mediazione di
assicurazione o
di
riassicurazione
previste dal
decreto
legislativo 7
settembre 2005,
n. 209 né di
consulenza
finanziaria
prevista dal
decreto
legislativo 24
febbraio 1998,
n. 58.
7. L’attività di
mediazione
creditizia è
compatibile con
le attività di
mediazione di
assicurazione o
di
riassicurazione
e di consulenza
finanziaria,
fermi restando i
rispettivi
obblighi di
iscrizione nel
relativo elenco,
registro o albo
effettuata al
ricorrere dei
requisiti
previsti ai
sensi del
presente decreto
legislativo,
senza che sia
richiesto il
superamento di
un apposito
esame, del
decreto
legislativo 7
settembre 2005,
n. 209 e del
decreto
legislativo 24
febbraio 1998,
n. 58. Il
possesso dei
requisiti è
verificato per
via informatica
. L’esercizio di
tali attività
rimane
assoggettato
alle relative
discipline di
settore e ai
relativi
controlli.
8. L’attività di
mediazione
creditizia non è
compatibile con
l’attività di
agenzia di
assicurazione
prevista dal
decreto
legislativo 7
settembre 2005,
n. 209.
9. Le
disposizioni dei
commi 5 e 7 non
si applicano nei
confronti dei
soggetti di cui
alle lettere a)
e b) del comma 2
dell'articolo
109 del decreto
legislativo 7
settembre 2005,
n. 209,
regolarmente
iscritti nel
Registro unico
degli
intermediari
assicurativi e
riassicurativi
che promuovano e
concludano
contratti di
finanziamento
destinati al
pagamento di
polizze
assicurative
dagli stessi
collocate,
purché tali
finanziamenti,
individuati
dalla Banca
d’Italia sentito
l’Isvap, siano
previsti da
apposite
convenzioni
stipulate con le
banche e gli
intermediari
finanziari.
10. L’Organismo
previsto
dall’articolo
128 – undecies
concorda forme
di
collaborazione e
di scambio di
informazioni con
i soggetti
incaricati della
tenuta del
registro e degli
albi indicati ai
commi 5 e 7 al
fine di evitare
duplicazioni di
adempimenti a
carico degli
iscritti.
11. Ai fini del
presente decreto
legislativo [e
del Titolo
VI-bis del
d.lgs. 1°
settembre 1993,
n. 385] per
collaboratori si
intendono coloro
che operano
sulla base di un
incarico
conferito ai
sensi
dell’articolo
1742 del codice
civile.
ART. 11
(Modifiche
all’articolo 19
del decreto
legislativo 13
agosto 2010, n.
141)
CAPO III
Organismo
competente per
la gestione
degli elenchi
degli agenti in
attività
finanziaria e
dei mediatori
creditizi
Art. 19
Composizione
dell'Organismo
1. L'Organismo
previsto dall'articolo
128-undecies del
decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
è composto da un
rappresentante
del Ministero
dell'economia e
delle finanze e
da tre a cinque
da tre a sei
membri
nominati ai
sensi del comma
2.
2. I componenti
dell'Organismo,
tra i quali è
eletto il
Presidente, sono
scelti
all'interno
delle categorie
degli agenti in
attività
finanziaria, dei
mediatori
creditizi, delle
banche, degli
intermediari
finanziari,
degli istituti
di pagamento e
degli istituti
di moneta
elettronica, tra
persone dotate
di comprovata
competenza in
materie
finanziarie,
economiche e
giuridiche
nonché di
caratteristiche
di indipendenza
tale da
assicurarne
l'autonomia di
giudizio.
Il voto del
presidente
prevale in casso
di parità nella
votazione dei
componenti
l’Organismo.
3. L'Organismo
cura la
redazione del
proprio statuto
e di propri
regolamenti
interni, che
contengono
previsioni
adeguate ad
assicurare
efficacia e
legittimità
nello
svolgimento dei
propri compiti,
nel rispetto,
tra l'altro, dei
seguenti
principi e
criteri:
a) previsione
dei criteri,
delle modalità e
delle risorse
necessarie per
l'efficace
svolgimento dei
compiti;
b) previsione di
idonei
meccanismi di
controllo
interno volti a
garantire il
rispetto delle
decisioni e
delle procedure;
c) adozione di
un efficace
sistema di
pubblicità delle
proprie
disposizioni
sulle attività
degli agenti in
attività
finanziaria e
dei mediatori
creditizi;
d) adozione di
procedure
funzionali alla
preventiva
verifica di
legittimità
della propria
attività, con
particolare
riferimento al
rispetto,
nell'ambito del
procedimento
sanzionatorio
per violazione
dell'articolo
128-ter decies
del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385, del
principio del
contraddittorio,
della conoscenza
degli atti
istruttori,
della
verbalizzazione
e della
distinzione tra
funzioni
istruttorie e
funzioni
decisorie;
e) adozione di
procedure idonee
a garantire la
riservatezza
delle
informazioni
ricevute;
f) adozione di
procedure che
consentano di
fornire
tempestivamente
alla Banca
d'Italia le
informazioni
dalla stessa
richieste.
4. Lo statuto e
i regolamenti
interni
dell'Organismo
sono trasmessi
al Ministro
dell'economia e
delle finanze
per la
successiva
approvazione,
sentita la Banca
d'Italia, e
pubblicazione.
ART. 12
(Modifiche
all’articolo 21
del decreto
legislativo 13
agosto 2010, n.
141)
Art. 21
Funzioni
dell'Organismo
1. Fermo
restando quanto
previsto
dall'articolo
128-decies,
comma 2, del
decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385,
l'Organismo
svolge le
seguenti
funzioni:
a) disciplina la
struttura
propria e delle
eventuali
sezioni
territoriali al
fine di
garantirne la
funzionalità e
l'efficienza;
b) istituisce
l'elenco degli
agenti in
attività
finanziaria e
l'elenco dei
mediatori
creditizi e
provvede alla
loro custodia e
gestione;
c) verifica la
permanenza dei
requisiti
necessari per
l'iscrizione
negli elenchi di
cui agli
articoli
128-quater,
comma 2, e
128-sexies,
comma 2, del
decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385;
d) verifica il
rispetto delle
regole di
condotta nonché
di ogni altra
disposizione
applicabile
all'attività
svolta dagli
iscritti;
d) verifica il
rispetto delle
disposizioni
applicabili agli
iscritti;
e) verifica
l'assenza di
cause di
incompatibilità,
di sospensione e
di cancellazione
nei confronti
degli iscritti
negli elenchi;
f) verifica
l'effettivo
svolgimento
delle attività
di cui agli
articoli
128-quater e
128-sexies del
decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385 ai fini
della permanenza
dell'iscrizione
negli elenchi;
g) accerta la
sussistenza dei
requisiti di
professionalità
ai fini
dell'iscrizione
nell'elenco
degli agenti in
attività
finanziaria e
dei mediatori
creditizi e cura
l'aggiornamento
professionale
degli iscritti;
(32)
h) stabilisce
gli standard dei
corsi di
formazione che
le società di
mediazione e gli
agenti in
attività
finanziaria sono
tenuti a
svolgere nei
confronti dei
propri
dipendenti,
collaboratori o
lavoratori
autonomi
e collaboratori;
i) secondo
quanto previsto
dall'articolo
128-novies,
stabilisce i
contenuti della
prova
valutativa.
2. Per lo
svolgimento dei
compiti di cui
al comma 1,
lettere b), c),
d), e), ed f),
l'Organismo può
chiedere ai
soggetti ivi
iscritti la
comunicazione di
dati e notizie,
nonché la
trasmissione di
atti e documenti
secondo le
modalità e i
termini dallo
stesso
determinati,
nonché procedere
ad audizione
personale e
effettuare
ispezioni.
2-bis. Al fine
di assicurare
l’efficacia
dell’azione ed
evitare
duplicazioni nei
controlli
l’Organismo
stipula
protocolli di
intesa con la
Guardia di
Finanza in modo
da coordinare le
ispezioni di cui
al precedente
comma con quelle
effettuate dalla
Guardia di
Finanza ai sensi
dell’articolo
53, comma 2, del
decreto
legislativo 21
novembre 2007,
n.231.
ART. 13
(Modifiche
all’articolo 23
del decreto
legislativo 13
agosto 2010, n.
141)
Art. 23
Iscrizione negli
elenchi
1. La domanda di
iscrizione
nell'elenco
prende data dal
giorno della
presentazione
ovvero, in caso
di incompletezza
o irregolarità,
da quello del
completamento o
della
regolarizzazione.
2. L'Organismo,
accertato il
possesso dei
requisiti,
dispone
l'iscrizione
nell'elenco,
entro il termine
di novanta
giorni dal
ricevimento
della domanda.
Qualora entro
tale termine non
sia adottato un
provvedimento di
rigetto, la
domanda di
iscrizione si
intende accolta.
3. Nell'elenco
degli agenti in
attività
finanziaria sono
indicati:
a) per le
persone fisiche:
1) cognome e
nome;
2) luogo e data
di nascita;
3) codice
fiscale;
4) data di
iscrizione
nell'elenco;
5) domicilio
eletto in Italia
e relativo
indirizzo,
nonché il comune
di residenza e
il relativo
indirizzo, se
diversi dal
domicilio
eletto;
6) indirizzo
della casella di
posta
elettronica
certificata;
7) eventuali
provvedimenti di
sospensione
cautelare ai
sensi
dell'articolo
128-duodecies
del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385, in
essere nei
confronti
dell'iscritto,
nonché ogni
altro
provvedimento
incidente
sull'esercizio
dell'attività;
b) per le
persone
giuridiche:
1) denominazione
sociale;
2) data di
costituzione;
3) sede legale
e, se diversa
dalla sede
legale, la sede
della direzione
generale;
4) data di
iscrizione
nell'elenco;
5) indirizzo
della casella di
posta
elettronica
certificata;
6) eventuali
provvedimenti di
sospensione
cautelare ai
sensi
dell'articolo
128-ter decies
del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385, in
essere nei
confronti della
società, nonché
ogni altro
provvedimento
incidente
sull'esercizio
dell'attività
sociale;
7) i nominativi
dei dipendenti e
dei
collaboratori di
cui l'agente in
attività
finanziaria si
avvale nello
svolgimento
della propria
attività.
4. Nell'elenco
dei mediatori
creditizi sono
indicati:
a) denominazione
sociale;
b) data di
costituzione;
c) sede legale
e, se diversa
dalla sede
legale, la sede
della direzione
generale;
d) data di
iscrizione
nell'elenco;
e) eventuali
provvedimenti di
sospensione
cautelare ai
sensi
dell'articolo
128-ter decies
del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385, in
essere nei
confronti della
società, nonché
ogni altro
provvedimento
incidente
sull'esercizio
dell'attività
sociale;
f) i nominativi
dei dipendenti e
dei
collaboratori di
cui il mediatore
creditizio si
avvale nello
svolgimento
della propria
attività ai
sensi
dell'articolo
128¬septies,
comma 2, e
dell'articolo
128-novies;
f-bis) indirizzo
della casella di
posta
elettronica
certificata.
5. Alla data
dell'iscrizione
negli elenchi
sono comunicati
all'Organismo il
luogo di
conservazione
della
documentazione e
gli estremi
identificativi
della polizza
assicurativa di
cui all'articolo
128-quinquies,
comma 1,
lettera d) bis,
e all'articolo
128-septies,
comma 1,
lettera f) ter,
del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385.
6. Gli iscritti
negli elenchi
comunicano entro
dieci giorni
all'Organismo
ogni variazione
degli elementi
di cui ai commi
3 e 4.
ART. 14
(Modifiche
all’articolo 26
del decreto
legislativo 13
agosto 2010, n.
141)
TITOLO V
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 26
Disciplina
transitoria
01. Le Autorità
competenti
provvedono
all'emanazione
delle
disposizioni
attuative del
Titolo VI-bis
del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385, e del
titolo IV del
presente
decreto, nonché
alla
costituzione
dell'Organismo
al più tardi
entro il 31
dicembre 2011.
1. I soggetti
iscritti, alla
data di entrata
in vigore del
presente decreto
ovvero ai sensi
del comma 3,
nell'albo dei
mediatori
creditizi ai
sensi
dell'articolo 16
della legge 7
marzo 1996, n.
108, o ai sensi
dell'articolo 17
della legge 28
dicembre 2005,
n. 262, o
nell'elenco
degli agenti in
attività
finanziaria
previsto
dall'articolo 3
del decreto
legislativo 25
settembre 1999,
n. 374, hanno
sei mesi di
tempo dalla
costituzione
dell'Organismo
per chiedere
l'iscrizione nei
nuovi elenchi,
previa
presentazione
della
documentazione
attestante il
possesso dei
requisiti
richiesti per
l'esercizio
dell'attività ai
sensi degli
articoli
128-quinquies ,
128-septies e
128-quaterdecies.
2. I soggetti
indicati al
comma 1 che
hanno
effettivamente
svolto
l'attività, per
uno o più
periodi di tempo
complessivamente
pari a tre anni
nel quinquennio
precedente la
data di istanza
di iscrizione
nell'elenco,
sono esonerati
dal superamento
dell'esame di
cui all'articolo
128-quinquies,
comma 1, lettera
c), e
all'articolo
128-septies,
comma 1, lettera
e), a condizione
che siano
giudicati idonei
sulla base di
una valutazione,
condotta con
criteri uniformi
e
predeterminati,
dell'adeguatezza
dell'esperienza
professionale
maturata.
3. Fino al 30
giugno 2011 o,
se precedente,
fino alla data
di costituzione
dell'Organismo,
gli agenti in
attività
finanziaria e i
mediatori
creditizi, ivi
compresi quelli
previsti
dall'articolo 17
della legge 28
dicembre 2005,
n. 262, possono
continuare ad
iscriversi nei
rispettivi
elenchi e albi,
in base alle
disposizioni
vigenti alla
data del 4
settembre 2010.
4.
Costituito
l'Organismo
Al termine del
periodo previsto
dall’articolo
28, comma 1-bis,
ultima frase,
la Banca
d'Italia cessa
la tenuta
dell'elenco
degli agenti in
attività
finanziaria
previsto
dall'articolo 3
del decreto
legislativo 25
settembre 1999,
n. 374, e
dell'albo dei
mediatori
creditizi
previsto
dall'articolo 16
della legge 7
marzo 1996, n.
108.
4 bis. Ai fini
della prima
applicazione
dell’articolo
128 quater,
l’agente deve
recedere dagli
eventuali
mandati
ulteriori
rispetto a
quelli
consentiti ai
sensi del comma
4 del medesimo
articolo. Il
recesso deve
avvenire nel
rispetto dei
termini di
preavviso e non
dà diritto
all’indennità di
cui all’art.
1751 c.c. né al
risarcimento
degli eventuali
danni.
4 ter.
L’Organismo si
intende
costituito, ai
sensi e per gli
effetti delle
disposizioni del
presente
decreto, alla
data di avvio
della gestione
dell’elenco.
Tale data,
comunque non
successiva al 31
dicembre 2011, è
comunicata alla
Banca d'Italia e
pubblicata nella
Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica
italiana.
5. Il termine
previsto
dall'articolo
37, comma 7, del
decreto
legislativo 27
gennaio 2010, n.
11, si intende
prorogato fino
alla data di
entrata in
vigore del
presente decreto
legislativo.
6. Le società di
servizio
promosse dalle
associazioni
imprenditoriali
che, in modo
strumentale
rispetto
all'attività di
rappresentanza,
operano
nell'ambito dei
servizi
finanziari ai
soci adeguano le
loro strutture
alle norme
contenute nel
presente titolo
entro il 31
dicembre 2012.
ART. 15
(Modifiche
all’articolo 27
del decreto
legislativo 13
agosto 2010, n.
141)
Art. 27
Modifiche al
decreto
legislativo 21
novembre 2007,
n. 231
1. Al decreto
legislativo 21
novembre 2007,
n. 231, sono
apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo
11, comma 1, la
lettera l) è
soppressa ed è
inserita dopo la
lettera m) la
seguente:
«m-bis) le
società
fiduciarie di
cui all'articolo
199 del decreto
legislativo 24
febbraio 1998,
n. 58;»;
b) all'articolo
11, comma 2,
lettera a), dopo
le parole: «di
cui alla legge
23 novembre
1939, n. 1966»
sono aggiunte le
seguenti: «ad
eccezione di
quelle di cui
all'articolo 199
del decreto
legislativo 24
febbraio 1998,
n. 58»; (43)
c) all'articolo
11, comma 2, la
lettera b) è
sostituita dalla
seguente: «b) i
soggetti
disciplinati
dagli articoli
111 e 112 del
TUB;»;
d) all'articolo
11, comma 2, la
lettera c) è
sostituita dalla
seguente: «c) i
soggetti che
esercitano
professionalmente
l'attività di
cambiavalute,
consistente
nella
negoziazione a
pronti di mezzi
di pagamento in
valuta;»;
e) all'articolo
11, comma 3, le
lettere c) e d)
sono sostituite
dalle seguenti:
«c) i mediatori
creditizi
iscritti
nell'elenco
previsto
dall'articolo
128-sexies,
comma 2 del TUB;
d) gli agenti in
attività
finanziaria
iscritti
nell'elenco
previsto
dall'articolo
128-quater comma
2 del TUB e gli
agenti indicati
nell'articolo
128¬quater,
commi 6 e 7, del
medesimo TUB»;
(44)
f) all'articolo
40, comma 1, le
parole: «dalla
lettera a) alla
lettera g),
lettere l), n) e
o)» sono
sostituite dalle
seguenti: «fatta
eccezione per la
lettera h)»;
g) all'articolo
56, comma 2, le
parole: «lettera
m)» sono
sostituite dalle
seguenti:
«lettere m) e
m-bis)».
1. Al decreto
legislativo 21
novembre 2007,
n. 231, sono
apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo
11, comma 1, la
lettera l) è
soppressa ed è
inserita dopo la
lettera m) la
seguente:
«m-bis) le
società
fiduciarie di
cui all'articolo
199, comma 2,
del decreto
legislativo 24
febbraio 1998,
n. 58;»;
b) all'articolo
11, comma 2,
lettera a), dopo
le parole: «di
cui alla legge
23 novembre
1939, n. 1966»
sono aggiunte le
seguenti: «ad
eccezione di
quelle di cui
all'articolo
199, comma 2,
del decreto
legislativo 24
febbraio 1998,
n. 58»;
c) all'articolo
11, comma 3, le
lettere c) e d)
sono sostituite
dalle seguenti:
«c) i mediatori
creditizi
iscritti
nell'elenco
previsto
dall'articolo
128-sexies,
comma 2, del TUB
d) gli agenti in
attività
finanziaria
iscritti
nell'elenco
previsto
dall'articolo
128-quater comma
2, del TUB e gli
agenti indicati
nell'articolo
128¬quater,
commi 6 e 7, del
medesimo TUB»;
d) all’articolo
15, il comma 4 è
sostituito dal
seguente: “gli
agenti di cui
all'articolo 11,
comma 3, lettera
d), osservano
gli obblighi di
adeguata
verifica della
clientela anche
per le
operazioni di
importo
inferiore a
15.000 euro”;
e) all’articolo
36, il comma
2-bis è
sostituito dal
seguente: “Gli
intermediari di
cui all'articolo
11, comma 1,
registrano con
le modalità
indicate nel
presente capo e
conservano per
un periodo di
dieci anni anche
le operazioni di
importo
inferiore a
15.000 euro in
relazione alle
quali gli agenti
di cui
all'articolo 11,
comma 3, lettera
d), sono tenuti
ad osservare gli
obblighi di
adeguata
verifica della
clientela ai
sensi
dell'articolo
15, comma 4”.
f) all'articolo
40, comma 1, le
parole: «dalla
lettera a) alla
lettera g),
lettere l), n) e
o)» sono
sostituite dalle
seguenti: «fatta
eccezione per le
lettere h) e
i)»;
g) all’articolo
42, comma 3, è
aggiunto alla
fine il seguente
periodo: “La
segnalazione di
operazione
sospetta è
inviata
direttamente
alla UIF dai
soggetti di cui
all’articolo 11,
comma 3, lettere
b),
limitatamente
agli
intermediari
assicurativi di
cui all’articolo
109, comma 2,
lettera b) del
CAP, e lettera
c) nel caso in
cui un
intermediario di
riferimento non
sia a priori
individuabile.
La segnalazione
è inviata alla
UIF dagli agenti
di cui all’art.
128-quater,
comma 7, del TUB
direttamente
ovvero per il
tramite del
punto di
contatto
centrale
eventualmente
insediato in
Italia
dall’istituto di
moneta
elettronica o
istituto di
pagamento
comunitario.”;
l) all’art. 53,
comma 1, le
parole
“intermediari
finanziari di
cui all'articolo
11, comma 1,
lettera c-bis),
autorizzati ai
sensi
dell'articolo
114-novies,
comma 4, del
decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385, e
all'articolo 11,
comma 1, lettera
m), possono
essere eseguiti,
previe intese”
sono sostituite
dalle seguenti
“intermediari
finanziari di
cui all'articolo
11, comma 1,
lettere c-bis),
m), m-bis) e di
cui al combinato
disposto delle
lettere c-bis) e
n) del medesimo
comma, possono
essere eseguiti,
previa intesa”;
m) all’articolo
56, comma 1, le
parole “lettere
a), b) e c)”
sono sostituite
dalle parole
“lettera a) e
c)”;
n) all’articolo
56, comma 2, le
parole
“L’autorità di
vigilanza di
settore dei
soggetti
indicati
dall’articolo
11, commi 1,
lettere m) e
m-bis), e 3,
lettere c) e d),
attiva i
procedimenti di
cancellazione
dai relativi
elenchi per
gravi violazioni
degli obblighi
imposti dal
presente
decreto” sono
sostituite dalle
seguenti parole
“Gli Organismi
di cui agli
articoli
112-bis, 113,
comma 4, e
128-undecies del
decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385, attivano
i procedimenti
di cancellazione
dai relativi
elenchi per
gravi violazioni
degli obblighi
imposti dal
presente
decreto, anche
sulla base degli
esiti dei
controlli
indicati
nell’art. 53,
comma 2”.
o) Nei casi
indicati nel
periodo
precedente, nei
confronti dei
soggetti
iscritti
nell’elenco di
cui all’art. 111
del decreto
legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385, i
procedimenti di
cancellazione
sono attivati
dalla Banca
d’Italia fino
alla
costituzione
dell’Organismo”.
p) all’articolo
56, dopo il
comma 5, è
aggiunto il
seguente comma:
“6. Per i
soggetti di cui
all’art. 11,
comma 1, lettera
i), e comma 2,
lettere a) e c),
la sanzione
prevista dal
comma 1 è
irrogata, con
proprio decreto,
dal Ministero
dell’economia e
delle finanze.
Si applicano, in
quanto
compatibili, le
disposizioni
della legge 24
novembre 1981,
n. 689”.
q) All’articolo
58 il comma 4 è
abrogato.
r) All’articolo
60, dopo il
comma 2, è
aggiunto il
seguente: ”2
bis. Avverso il
decreto di cui
al comma 2 del
presente
articolo, emesso
per
l’irrogazione
delle sanzioni
previste
dall’articolo 57
e dall’articolo
58, commi5, 6 e
7, l’opposizione
proposta ai
sensi degli
articoli 22 e 22
bis della legge
24 novembre
1981, n. 689 e
successive
modificazioni è
devoluta alla
competenza
inderogabile del
tribunale di
Roma.”
s) All’articolo
63 dopo il comma
6 sono inseriti
i seguenti
commi: “6 bis.
All’articolo 3,
comma 2, del
decreto
legislativo 22
giugno 2007, n.
109, le parole “
11 membri”, sono
sostituite dalle
parole “14
membri. 6ter.
All’articolo 3,
comma 3, del
decreto
legislativo 22
giugno 2007, n
109 dopo le
parole “Ministro
degli affari
esteri,” sono
inserite le
parole “dal
Ministro dello
sviluppo
economico”, e le
parole “e
dall'Ufficio
italiano dei
cambi” sono
sostituite dalle
parole
“dall’Unità di
informazione
finanziaria e
dall’Agenzia
delle dogane”.
Art. 16
(Modifiche
all’articolo
30-octies del
decreto
legislativo13
agosto 2010, n.
141)
TITOLO V-BIS
ISTITUZIONE DI
UN SISTEMA
PUBBLICO DI
PREVENZIONE, SUL
PIANO
AMMINISTRATIVO,
DELLE FRODI NEL
SETTORE DEL
CREDITO AL
CONSUMO, CON
SPECIFICO
RIFERIMENTO AL
FURTO
D'IDENTITA'
Art. 30-octies
Termini,
modalità e
condizioni per
la gestione del
sistema di
prevenzione
1. Con decreto
del Ministro
dell'economia e
delle finanze,
da adottare
entro sei mesi
dalla data di
entrata in
vigore della
presente
disposizione:
a) sono
specificati la
struttura e i
livelli di
accesso
all'archivio, i
singoli elementi
identificativi
dei dati
contenuti nelle
fonti elencate
dalle lettere da
a) a c), da
comunicare ai
sensi
dell'articolo
30-quinquies, le
modalità e i
termini relativi
alle convenzioni
di cui
all'articolo
30-ter, comma 5,
lettera d);
b) sono
stabilite le
modalità
relative al
collegamento
informatico
dell'archivio
con le banche
dati degli
organismi
pubblici e
privati che
detengono i dati
di cui
all'articolo
30-quinquies;
c) sono
individuate le
modalità e
fissati i
termini secondo
cui i dati di
cui all'articolo
30-quinquies
sono comunicati
e gestiti,
nonché viene
stabilita la
procedura che
caratterizza la
fase di
riscontro ai
sensi
dell'articolo
30-sexies, comma
1;
d) sono fissati
l'importo del
contributo di
cui all'articolo
30-sexies, comma
2, nonché i
criteri di
determinazione e
le modalità di
riscossione del
medesimo.
2. Lo schema del
decreto di cui
al comma 1 viene
trasmesso al
Garante per la
protezione dei
dati personali
affinché esprima
il proprio
parere entro
venti giorni
dalla
trasmissione.
3. Il Consiglio
nazionale dei
consumatori e
degli utenti, di
cui all'articolo
136 del codice
del consumo di
cui al decreto
legislativo 6
settembre 2005,
n. 206, può
chiedere in
qualsiasi
momento di
essere ascoltato
dal gruppo di
lavoro di cui
all'articolo
30-ter, comma 9,
in ordine
all'applicazione
del presente
decreto
legislativo.
4. I termini e
le modalità di
attuazione
dell'articolo
30-quinquies,
comma 1, lettera
b), sono
definiti con
decreto
interdirettoriale
del Dipartimento
del Tesoro del
Ministero
dell'economia e
delle finanze e
del direttore
dell'Agenzia
delle entrate.
5. Le
disposizioni
riguardanti le
informazioni
relative alle
frodi subite e
ai casi che
configurano un
rischio di frodi
si applicano
decorsi diciotto
mesi dalla data
di entrata in
vigore del
decreto di cui
al comma 1.
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