Con la circolare
n. 1 del 17
gennaio 2011,
pubblicata sulla
Gazzetta
Ufficiale del 28
gennaio scorso,
il Ministero
dell’Economia e
delle Finanze ha
dettato una
serie di
istruzioni in
relazione
all’istituto
della
delegazione di
pagamento da
parte dei
dipendenti
pubblici.
Con la
circolare,
frutto della
collaborazione
con il
Dipartimento
degli Affari
Generali, del
Personale e dei
Servizi-DAG e
dalla Ragioneria
Generale dello
Stato, si
aggiorna e si
rende più snello
il procedimento
amministrativo
concernente le
richieste di
delegazione
convenzionale di
pagamento,
raccogliendo e
semplificando le
precedenti
istruzioni in
materia, oltre a
innovare le
modalità di
riscossione e di
determinazione
degli oneri
dovuti
all’Amministrazione
a fronte
dell’attività
prestata a
favore degli
istituti
delegatari.
Prima della
circolare la
materia della
delegazione di
pagamento da
parte dei
dipendenti
pubblici era
regolata, oltre
che dalla
normativa di
rango primario,
da una serie di
circolari che,
succedutesi nel
tempo, avevano
creato una serie
di problemi
interpretativi.
Le esigenze di
semplificazione
amministrativa
hanno imposto
l'emanazione
della
circolare,in
modo da diramare
nuove e più
organiche
istruzioni in
materia,
superando così
le indicazioni,
nonché le
problematiche,
risultanti dalla
stratificazione
di regole e
comportamenti
avvenuta nel
tempo, a causa
del succedersi,
oltre al
parziale
sovrapporsi, dei
documenti.
"Peraltro, si
introducono
significativi
elementi di
innovazione
procedimentale -
si legge nella
circolare - tra
i quali meritano
di essere
segnalati,
soprattutto, le
diverse modalità
di riscossione e
la più
articolata
determinazione
degli oneri
amministrativi
da porre a
carico degli
istituti
delegatari. Da
ultimo, non va
dimenticato che,
sebbene
delegazione di
pagamento e
cessione del
quinto dello
stipendio
abbiano una
struttura in
qualche modo
simile, si
tratta, in
realtà, di
figure
giuridiche
diverse.
Difatti, la
cessione del
quinto non è
soggetta ad
accettazione da
parte
dell’Amministrazione
e, di norma, la
delegazione va
ad aggiungersi
ad una cessione
dello stipendio
in atto. Neppure
va trascurato
che i
presupposti e i
limiti, tra
cessione dello
stipendio e
delegazione,
sono in larga
parte
differenti.
Relativamente
alla cessione
del quinto dello
stipendio, si
rinvia, per
maggiori
approfondimenti,
alle indicazioni
fornite con le
circolari 3
giugno 2005, n.
21/RGS, e 13
marzo 2006, n.
13/RGS".
La possibilità
per il
dipendente
pubblico di
avvalersi dello
strumento della
delegazione
convenzionale di
pagamento è
legata a taluni
presupposti:
Esistenza di un
rapporto di
impiego
pubblico.
La delegazione
di pagamento
deve avere ad
oggetto un
contratto di
assicurazione
oppure un
contratto di
finanziamento.
Nel caso di
assicurazione,
il contratto
deve essere
finalizzato a
risarcire, in
tutto o in
parte, i danni
cagionati da
eventi legati
alla vita umana
(assicurazione
contro gli
infortuni,
assicurazione
sulla vita, etc)
oppure a coprire
i rischi
professionali
derivanti
dall’attività
lavorativa
svolta o anche,
infine, a
costituire una
posizione
previdenziale
integrativa
dell’assicurazione
generale
obbligatoria.
Pertanto, devono
ritenersi
escluse altre
tipologie di
polizze aventi
lo scopo di
coprire rischi
connessi a “beni
materiali” in
senso lato,
quali, ad
esempio, le
assicurazioni
sulla
responsabilità
civile per gli
autoveicoli (cd.
“R.C. auto”),
contro
l’incendio o il
furto
relativamente
all’autoveicolo
o
all’abitazione,
contro eventi
atmosferici, sui
crediti,
eccetera.
Nell’ipotesi di
finanziamento di
regola non avrà
rilievo alcuno
la ricerca dei
motivi per cui è
stato stipulato
il contratto,
salvo che il
delegante non
intenda
avvalersi della
possibilità di
oltrepassare,
nel caso di
concorso con la
cessione dello
stipendio, la
quota di un
quinto al netto
delle ritenute
di legge, fermi
restando gli
altri limiti
legali. In
quest’ultima
evenienza, per
tutelare il
dipendente da un
eccessivo
indebitamento,
l’Amministrazione
dovrà valutare
con molto rigore
le richieste
pervenute – che
l’interessato
avrà cura di
giustificare e
documentare
convenientemente
– escludendo
quelle fondate
su motivi non
ritenuti
meritevoli di
tutela. Senza
alcuna pretesa
di esaustività e
solamente a
carattere
orientativo, si
ritiene non
possano trovare
accoglimento le
richieste di
finanziamento
concernenti
l’acquisto di
beni di largo
consumo o
voluttuari, le
spese per le
vacanze, gli
esborsi per i
giochi e
pronostici in
generale, mentre
appaiono più
meritevoli di
positiva
considerazione
le richieste
volte a
sostenere spese,
afferenti anche
ai propri
familiari, per
gli studi
universitari,
per i viaggi
legati ad
esigenze di
salute, per il
reintegro di
perdite
patrimoniali
impreviste ed
imprevedibili
(incidenti
domestici,
calamità
naturali,
eccetera).
In ogni caso,
l’Amministrazione,
per le
delegazioni di
pagamento
inerenti a
finanziamenti,
dovrà sempre
valutare una
serie di
elementi, anche
nell’interesse e
per la tutela
del proprio
dipendente
(quali, ad
esempio, la
durata del
prestito ed il
tasso di
interesse).
In entrambe le
tipologie
occorre che il
contratto sia
stato stipulato
con uno dei
soggetti
elencati
all’articolo 15
del D.P.R. n.
180/1950:
istituti di
credito o di
previdenza
costituiti tra
impiegati e
salariati delle
pubbliche
amministrazioni
(casse mutue,
casse
sovvenzioni ed
istituti
similari);
società di
assicurazioni
legalmente
esercenti
l’attività;
istituti e
società
esercenti il
credito, con
esclusione delle
società di
persone, nonché
le casse di
risparmio e i
monti di credito
su pegno.
Inoltre,
soprattutto per
ragioni di
efficienza ed
efficacia
dell’azione
amministrativa,
la richiesta di
delegazione non
può avere ad
oggetto,
comunque, un
periodo
inferiore a
dodici mesi. Di
converso, per i
contratti di
finanziamento,
fatte salve le
fattispecie
riguardanti i
mutui stipulati
per il pagamento
del prezzo
dell’alloggio,
la durata
massima
assentibile è di
dieci anni.
Sempre in
relazione ai
contratti di
finanziamento,
va ricordato che
la durata del
pagamento delle
rate di rimborso
del
finanziamento
non può eccedere
il rimanente
periodo del
contratto di
lavoro, per il
personale a
tempo
determinato, o,
comunque e per
tutto il
personale, il
momento di
conseguimento
del diritto al
trattamento di
quiescenza. Le
suddette
prescrizioni,
esplicitamente
poste per la
cessione del
quinto dello
stipendio, sono
indubbiamente
applicabili
anche per i
contratti di
finanziamento in
discorso, per i
quali si
richiede di
avvalersi della
delegazione di
pagamento.
Ulteriore
presupposto per
la delegazione
convenzionale di
pagamento è
l’esistenza, a
monte, di una
convenzione tra
l’Amministrazione
e gli istituti
interessati
nella quale, tra
i vari aspetti,
sia in
particolare
specificato
l’onere
amministrativo
posto a carico
degli stessi,
unitamente alla
indicazione
delle modalità
di versamento ed
ai
consequenziali
obblighi.
Per quanto
concerne i
limiti della
delegazione
convenzionale,
si evidenzia:
la quota totale
delegabile non
può superare un
quinto dello
stipendio
mensile al netto
delle ritenute
di legge a
titolo
previdenziale e
fiscale
(articoli 5 e 65
del D.P.R. n.
180/1950);
in caso di
concorso della
delegazione
convenzionale
con la cessione
del quinto dello
stipendio o con
le delegazioni
legali
(pagamento di
quote di prezzo
o di pigione di
alloggi
popolari,
eccetera), il
totale delle
somme trattenute
non può,
ordinariamente,
superare il 40%
dello stipendio
mensile, al
netto delle
ritenute di
legge a titolo
previdenziale e
fiscale, salvo
casi
straordinari che
l’Amministrazione
di appartenenza
del dipendente è
chiamata a
valutare,
fornendo uno
specifico e
motivato
assenso. Corre
l’obbligo di
sottolineare che
il rilascio
dell’assenso in
questi casi deve
ritenersi
vincolato
all’effettiva
sussistenza di
situazioni del
tutto
eccezionali e
straordinarie.
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