|
Cancellazione
delle ipoteche
dopo il decreto
Bersani |
Con il decreto
legge
Bersani-bis
(articolo 6) le
cancellazioni
ipotecarie
possono essere
gestite in un
rapporto diretto
tra banca e
Uffici dei
Registri
Immobiliari
senza la
necessità di
passare
attraverso il
filtro notarile:
si tratta delle
ipoteche
iscritte a
favore delle
banche e che si
trovano a
garantire un
debito che è
stato già
estinto.
In questi casi,
nonostante
appunto la già
avvenuta
estinzione del
credito
garantito,
l’ipoteca
formalmente
rimane iscritta
e, per
cancellarla
occorreva
necessariamente,
fino appunto
all’entrata in
vigore del
Bersani-bis, che
la banca
creditrice
rilasciasse,
mediante atto
notarile, il
proprio consenso
alla
cancellazione.
Attraverso
questo decreto
adesso è
possibile e
effettuare
questa
operazione
attraverso la
seguente
procedura: la
banca
creditrice,
avuta la notizia
del credito
ipotecario,
deve, entro
trenta giorni,
comunicare tale
avvenuta
estinzione
all’Ufficio dei
Registri
Immobiliari il
quale poi
provvede alla
materiale
cancellazione
dell’ipoteca.
E’ possibile far
ricorso a questa
più breve
alternativa
quando:
|
a) |
il
creditore
deve
essere
una
«banca»
(non
è
quindi
possibile
cancellare
in
via
semplificata
ipoteche
iscritte
a
favore
di
enti
diversi
dalle
banche
o di
persone
fisiche); |
|
b) |
si
deve
trattare
di
una
ipoteca
a
garanzia
del
credito
derivante
da
un
«mutuo»; |
|
c) |
si
deve
trattare
della
cancellazione
di
una
ipoteca
volontaria
e
quindi
la
procedura
semplificata
non
può
essere
utilizzata
per
cancellare
ipoteche
legali,
ipoteche
giudiziali
e,
tanto
meno,
la
trascrizione
di
pignoramenti,
sequestri
e
domande
giudiziali; |
|
d) |
si
deve
trattare
di
una
«cancellazione»
e
quindi
la
procedura
semplificata
non
può
essere
utilizzata
per
altre
formalità
da
compiersi
nei
Registri
Immobiliari
diverse
dalla
cancellazione,
quali
i
frazionamenti,
le
restrizioni,
le
riduzioni,
le
quietanze,
le
erogazioni,
eccetera. |
Anche nel caso
dei mutui
estinti
contestualmente
alla vendita del
bene ipotecato
(utilizzando per
il saldo della
banca mutuante
il prezzo che
viene pagato
dall’acquirente)
c’è da
immaginare che
la procedura
semplificata non
sarà di facile
utilizzo: sia
per ragioni di
garanzia di chi
compra, sia per
ragioni di
garanzia della
banca che eroga
un mutuo
all’acquirente
del bene già
ipotecato, c’è
da credere che
sarà difficile
provvedere alla
cancellazione
della vecchia
ipoteca in via
semplificata.
|
|
|
|
|