Home
>
News
>
Accordo ABI Consumatori per
sospensione rate mutuo |
|
|
BOZZA DECRETO
LEGISLATIVO CON
DISPOSIZIONI PER
L’ATTUAZIONE
DELLA DELEGA PER
DISCIPLINARE LA
MEDIAZIONE
CREDITIZIA
|
|
Il Ministero
dell’Economia e
delle Finanze ha
fatto avere alle
associazioni di
categoria la
bozza del
decreto
legislativo,
recante le
disposizioni di
attuazione della
delega di cui
all’articolo 33
comma 1, lettera
e), della legge
7 luglio 2009,
n. 88, emanato
per disciplinare
il mondo della
Mediazione
Creditizia. Il
decreto
legislativo è
stato approntato
dalla V
Direzione del
Dipartimento del
Tesoro, guidata
da Giuseppe
Maresca.
E’ proposta la
nascita del
Ruolo Unico
nazionale per i
mediatori
creditizi. Sul
tavolo del
Parlamento la
proposta di
legge dell’on.
Cosimo Ventucci
del Popolo delle
Libertà, che ha
come obiettivo
elevare il
livello
professionale
degli operatori.
Lo strumento
ideato per
raggiungerlo è
l’organizzazione
del Ruolo Unico
nazionale, al
quale si potrà
accedere solo
dopo avere
frequentato un
corso di
preparazione e
superato un
apposito esame.
Agenti in
attività
finanziaria
Per gli agenti
in attività
finanziaria si
conferma che è
Agente il
soggetto che
promuove e
conclude
contratti
relativi alla
concessione di
finanziamenti
sotto qualsiasi
forma o alla
prestazione di
servizi di
pagamento, su
mandato diretto
di intermediari
finanziari
previsti dal
Titolo V,
istituti di
pagamento o
istituti di
moneta
elettronica.
Fermo restando
quanto previsto
ai sensi
dell’articolo 30
del D.lgs. 24
febbraio 1998,
n.58, si rinnova
dicendo che “gli
agenti in
attività
finanziaria
possono svolgere
attività di
promozione e
collocamento su
mandato diretto
di banche”.
L’esercizio
professionale
nei confronti
del pubblico è
riservato ai
soggetti
iscritti in un
apposito elenco
tenuto
dall’Organismo
(che viene
istituito
dall’articolo
128-septies).
L’iscrizione
delle persone
fisiche
nell’elenco
degli agenti in
attività
finanziaria è
subordinata alla
frequenza di un
corso di
formazione
professionale
nelle materie
rilevanti
nell’esercizio
dell’agenzia e
il possesso di
un’adeguata
conoscenza in
materie
giuridiche,
economiche,
finanziarie
tecniche,
accertato
tramite il
superamento
della prova
valutativa,
indetta
dall’Organismo.
Altra novità
introdotta è
l’aggiornamento
professionale,
anche attraverso
la
partecipazione a
corsi di
formazione, ai
fini della
permanenza
nell’elenco.
Si legge anche
che “gli agenti
in attività
finanziaria
svolgono la loro
attività su
mandato di un
solo
intermediario e
del relativo
gruppo di
appartenenza e
operano
esclusivamente
per il tramite
di persone
fisiche iscritte
nell’elenco”.
I requisiti per
l’iscrizione
nell’elenco
degli agenti in
attività
finanziaria,
oltre quello di
cittadinanza,
sono i requisiti
di onorabilità e
professionalità.
Per i soggetti
diversi dalle
persone fisiche
i requisiti si
applicano a
coloro che
svolgono
funzioni di
amministrazione,
direzione e
controllo e,
limitatamente ai
requisiti di
onorabilità,
anche a coloro
che detengono il
controllo della
società.
Si sancisce
anche l’obbligo
della stipula di
una polizza di
assicurazione
della
responsabilità
civile per i
danni arrecati
nell’esercizio
dell’attività
derivanti da
“condotte
proprie o di
terzi del cui
operato essi
rispondono a
norma di legge”.
Mediatori
Creditizi
Per i Mediatori
creditizi si
conferma che è
mediatore colui
che mette in
contatto
determinate
banche o
intermediari
finanziari,
previsti dal
Titolo V, con la
potenziale
clientela per la
concessione di
finanziamenti
sotto qualsiasi
forma.
L’esercizio
professionale
nei confronti
del pubblico
dell’attività di
mediatore
creditizio è
riservato ai
soggetti
iscritti in un
apposito elenco
tenuto
dall’Organismo.
Svolge la
propria attività
senza essere
legato a nessuna
delle parti da
accordi di
distribuzione o
da altri
rapporti che ne
possano
compromettere
l’indipendenza,
e risponde
solidamente dei
danni causati
dalle persone
fisiche, per il
tramite delle
quali opera,
anche per le
condotte
penalmente
sanzionate.
Ai mediatori
inoltre “è
vietato
concludere
contratti nonché
effettuare, per
conto di banche
o di
intermediari
finanziari,
l’erogazione di
finanziamenti e
ogni forma di
pagamento o di
incasso di
denaro contante,
di altri mezzi
di pagamento o
di titoli di
credito. I
mediatori
creditizi
possono
raccogliere le
richieste di
finanziamento
sottoscritte dai
clienti,
svolgere una
propria
istruttoria per
conto
dell’intermediario
erogante e
inoltrare tali
richieste a
quest’ultimo”.
Molto discusso è
il comma 2 dello
stesso articolo
che recita: “Non
costituisce
mediazione
creditizia la
raccolta,
nell’ambito
della specifica
attività svolta
e
strumentalmente
ad essa, di
richieste di
finanziamento,
effettuata sulla
base di apposite
convenzioni
stipulate con
banche e
intermediari
finanziari, da
parte di:
soggetti
iscritti in
ruoli, albi o
elenchi, tenuti
da pubbliche
autorità, da
ordini o da
consigli
professionali;
fornitori di
beni o servizi”.
Una delle
innovazioni
della riforma
risiede nei
requisiti per
l’iscrizione
nell’elenco dei
Mediatori
Creditizi che
avranno la forma
di società per
azioni, di
società in
accomandita per
azioni, di
società a
responsabilità
limitata o di
società
cooperativa. I
requisiti
patrimoniali
prevedono che il
capitale sociale
versato deve
essere almeno
pari a 120.000
euro. E’ inoltre
prevista la
sottoscrizione
di una polizza
di
assicurazione,
stipulata per
l’attività
svolta, con un
massimale pari a
1.120.200,00
euro per ciascun
sinistro e pari
almeno a
1.680.300,00
euro all’anno
globalmente per
tutti i
sinistri. Ma i
massimali
assicurativi e
l’ammontare del
capitale minimo
possono essere
modificati con
decreto del
Ministero
dell’Economia e
delle Finanze.
Sarà l’Unionecamere
a gestire il
ruolo, e
definire le
linee guida
dell’esame.
Mentre alle
associazioni di
categoria dei
mediatori
creditizi, più
rappresentative
a livello
nazionale sarà
assegnata una
funzione di
supporto a
Unionecamere
nella gestione
del Ruolo unico
nazionale e di
organizzazione
dei corsi di
preparazione in
collaborazione
con le banche,
le università e
gli enti di
formazione
proposti. Anche
per i mediatori
creditizi, così
come succede per
gli agenti
immobiliari si
renderà
obbligatoria la
polizza per la
responsabilità
civile a
copertura della
responsabilità
civile per danni
cagionati alla
clientela
nell’esercizio
della
professione. Ciò
rappresenta una
valida risposta
in tutti i casi
in cui la
capacità
patrimoniale
dell’operatore
(persona fisica
o giuridica) non
è tale da
costituire
un’efficace
garanzia per la
eventuali
pretese
risarcitorie dei
danneggiati.
Tale obbligo,
afferma una nota
dell’onorevole
Ventucci
contribuirà a
scoraggiare
iniziative prive
di un serio
progetto
imprenditoriale.
Tra le novità di
base vi è la
volontà di
determinare
l’indipendenza
dell’operatore
creditizio dal
sistema
bancario.
Infatti con il
varo della nuova
legge sarà
proibito
l’esercizio
dell’attività di
mediazione da
parte di
esponenti e di
operatori del
sistema
bancario, con
divieto alle
banche stesse di
partecipare al
capitale delle
società di
mediazione
creditizia o di
avere propri
rappresentanti
negli organi
amministrativi
delle società
stesse (consigli
di
amministrazione,
consigli di
gestione e di
controllo). Il
problema legato
al conflitto
d’interessi tra
banche e società
di gestione del
risparmio è
ormai alla
ribalta del
dibattito
politico-finanziario
da molto tempo,
ed ora lo si
ripropone anche
nel campo
creditizio
affinchè non si
verifichino
gravi episodi
quali quelli che
hanno
interessato il
mercato del
risparmio
gestito negli
ultimi anni
(vicende
Parmalat, Cirio,
bond argentini,
eccetera). Con
la nuova
regolamentazione
lo Stato
beneficerà
dell’emersione
di quella parte
del mercato che
oggi opera nella
cosiddetta <zona
grigia> vista
l’assenza di
regole e di
attività di
vigilanza sulla
mediazione
creditizia. Le
stesse camere di
commercio,
industria,
artigianato e
agricoltura
godranno dei
contributi
relativi alle
iscrizioni a
corsi e ad esami
e di tutte le
quote di
iscrizione al
registro delle
imprese degli
operatori.
Organismo
L’Organismo che
terrà gli
elenchi avrà
personalità
giuridica ed
ordinato in
forma di
associazione, e
sarà composto da
un
rappresentante
del Ministero
dell’Economia e
delle Finanze e
da membri (da
definire nel
numero) scelti,
all’interno
delle categorie
degli agenti in
attività
finanziaria, dei
mediatori
creditizi, delle
banche, degli
intermediari
finanziari,
degli istituti
di pagamento e
degli istituti
di moneta
elettronica, e
tra persone
dotate di
comprovata
competenza in
materie
finanziarie,
economiche e
giuridiche
nonché di
caratteristiche
di indipendenza
tale da
assicurarne
l’autonomia di
giudizio.
Inoltre
l’Organismo
svolge le
funzioni di
controllo sugli
iscritti sia in
fase preliminare
sia in fase
ispettiva.
Organizza la
prova valutativa
volta ad
accertare
l’adeguatezza
della
professionalità
dei soggetti ai
quali si
riferiscono i
requisiti di
professionalità
ai fini
dell’iscrizione
negli elenchi di
mediatori o
agenti in
attività
finanziaria e
cura
l’aggiornamento
professionale
degli iscritti
nell’elenco
degli agenti in
attività
finanziaria.
L’Organismo
dispone la
cancellazione
dagli elenchi
nei casi di
mancato
pagamento dei
contributi,
perdita di uno
dei requisiti
richiesti per
l’esercizio
dell’attività,
inattività
protrattasi per
oltre un anno,
cessazione
dell’attività,
gravi o ripetute
violazioni di
norme
legislative o
amministrative
che regolano
l’attività,
inosservanza
degli obblighi
di aggiornamento
professionale.
La Banca
d’Italia vigila
sull’Organismo
Prova di accesso
L’Organismo
indice con
cadenza almeno
annuale una
prova valutativa
volta ad
accertare i
requisiti di
professionalità
di coloro che
richiedono
l’iscrizione
negli elenchi di
agenti in
attività
finanziaria e
mediatori
creditizi.
Gli iscritti
negli elenchi
degli agenti in
attività
finanziaria e
dei mediatori
creditizi sono
tenuti
all’aggiornamento
professionale,
l’Organismo
organizza e
stabilisce le
modalità di
partecipazione e
svolgimento a
corsi di
formazione
finalizzati
all’aggiornamento
professionale. I
corsi di
formazione, di
durata
complessiva non
inferiore a 60
ore per biennio,
sono tenuti da
soggetti con
esperienza
almeno
quinquennale nel
settore della
formazione in
materie
economiche,
finanziarie,
tecniche e
giuridiche,
rilevanti
nell’esercizio
dell’attività di
agente in
attività
finanziaria e di
mediatore
creditizio.
Disciplina
transitoria
I soggetti già
iscritti
nell’elenchi che
hanno
effettivamente
svolto
l’attività, per
uno o più
periodi di tempo
complessivamente
pari a tre anni
nel quinquennio
precedente la
data di istanza
di iscrizione
nell’elenco,
sono esonerati
dal superamento
della prova
valutativa, e
hanno sei mesi
di tempo dalla
costituzione
dell’Organismo
per chiedere
l’iscrizione nei
nuovi elenchi,
previa
presentazione
della
documentazione
attestante il
possesso dei
requisiti.
|
fonte:
www.simplybiz.net |
Vedi le altre news >>
|
|
|
|
|