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Legge 180/50
TITOLO I
DEL SEQUESTRO, DEL
PIGNORAMENTO E DELLA
CESSIONE DEGLI STIPENDI
SALARI E PENSIONI
Art.1
(Insequestrabilità,
impignorabilità e
incedibilità di stipendi,
salari, pensioni ed altri
emolumenti)
Non possono essere
sequestrati, pignorati o
ceduti, salve le eccezioni
stabilite nei seguenti
articoli, gli stipendi, i
salari, le paghe, le
mercedi, gli assegni, le
gratificazioni, le pensioni,
le indennità, i sussidi ed i
compensi di qualsiasi specie
che lo Stato, le province, i
comuni, le istituzioni
pubbliche di assistenza e
beneficenza e qualsiasi
altro ente od istituto
pubblico sottoposto a
tutela, od anche a sola
vigilanza
dell'amministrazione
pubblica (comprese le
aziende autonome per i
servizi pubblici
municipalizzati) e le
imprese concessionarie di un
servizio pubblico di
comunicazioni o di trasporto
corrispondono ai loro
impiegati, salariati e
pensionati ed a qualunque
altra persona, per effetto
ed in conseguenza dell'opera
prestata nei servizi da essi
dipendenti.
Nel personale dipendente
dallo Stato si comprende
anche il personale
dipendente dal Segretariato
generale della Presidenza
della Repubblica e dalle
Camere del Parlamento.
Art.2
(Eccezioni alla
insequestrabilità e all'impignorabilità)
Gli stipendi, i salari e le
retribuzioni equivalenti,
nonché le pensioni, le
indennità che tengono luogo
di pensione e gli altri
assegni di quiescenza
corrisposti dallo Stato e
dagli altri enti, aziende ed
imprese indicati
nell'articolo 1, sono
soggetti a sequestro ed a
pignoramento nei seguenti
limiti:
1) fino alla concorrenza di
un terzo valutato al netto
di ritenute, per causa di
alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di
un quinto valutato al netto
di ritenute, per debiti
verso lo Stato e verso gli
altri enti, aziende ed
imprese da cui il debitore
dipende, derivanti dal
rapporto d'impiego e di
lavoro;
3) fino alla concorrenza di
un quinto valutato al netto
di ritenute, per tributi
dovuti allo Stato, alle
province ed ai comuni,
facenti carico, fino dalla
loro origine, all'impiegato
o salariato.
Il sequestro ed il
pignoramento, per il
simultaneo concorso delle
cause indicate ai numeri 2,
3, non possono colpire una
quota maggiore del quinto
sopra indicato e quando
concorrano anche le cause di
cui al numero 1, non possono
colpire una quota maggiore
della metà, valutata al
netto di ritenute, salve le
disposizioni del titolo V
nel caso di concorso anche
di vincoli per cessioni e
delegazioni.
Art.5
(Facoltà e limiti di
cessione di quote di
stipendio e salario)
Gli impiegati e salariati
dipendenti dallo Stato e
dagli altri enti, aziende ed
imprese indicati nell'art. 1
possono contrarre prestiti
da estinguersi con cessione
di quote dello stipendio o
del salario fino al quinto
dell'ammontare di tali
emolumenti valutato al netto
di ritenute e per periodi
non superiori a dieci anni,
secondo le disposizioni
stabilite dai titoli II e
III del presente testo
unico.
Gli appartenenti al ruolo
diplomatico e consolare e al
ruolo degli addetti
commerciali all'estero non
hanno tale facoltà.
Per il personale dipendente
dalle Camere del Parlamento
si osservano le norme
speciali stabilite dalle
Camere stesse.
TITOLO II
DELLA CESSIONE DEGLI
STIPENDI E DEI SALARI DEGLI
IMPIEGATI E SALARIATI DELLO
STATO
Art.6
(Requisiti necessari per
l'esercizio della facoltà di
cessione)
Gli impiegati civili e
militari e i salariati delle
Amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento
autonomo possono contrarre
prestiti, ai sensi dell'art.
5, qualora siano in attività
di servizio, abbiano
stabilità nel rapporto di
impiego o di lavoro, siano
provvisti di stipendio o
salario fisso e continuativo
ed abbiano diritto a
conseguire un qualsiasi
trattamento di quiescenza. I
prestiti possono essere
contratti per periodi di
cinque o dieci anni, salva
l'applicazione degli
articoli 13 e 23.
Art.7
(Periodo minimo di servizio
per l'esercizio della
facoltà di cessione)
La facoltà di contrarre
prestiti di cui al
precedente articolo non può
essere esercitata da chi non
abbia compiuto quattro anni
di servizio effettivo nel
rapporto di impiego o di
lavoro, valido ai fini del
trattamento di quiescenza.
Il limite di quattro anni è
ridotto ad anni due per gli
impiegati e salariati ex
combattenti della guerra
italo-austriaca 1915-1918,
ai quali sia stato
riconosciuto il diritto alla
polizza di assicurazione dei
combattenti, nonché per gli
impiegati e salariati ex
combattenti della guerra
1940-43 e della guerra di
liberazione e per coloro che
abbiano ottenuto il
riconoscimento della
qualifica di partigiano ai
sensi del decreto
legislativo luogotenenziale
21 agosto 1945 n. 518.
Il limite di quattro anni è
ridotto a due anche per gli
impiegati e salariati che
risultino invalidi, mutilati
o feriti di guerra oppure
decorati al valor militare.
Art.8
(Ufficiali e sottufficiali
che sono considerati
impiegati militari)
Si considerano impiegati
militari ai sensi dell’art.
6;
a) gli ufficiali in servizio
permanente effettivo delle
varie Forze armate e dei
Corpi organizzati
militarmente a servizio
dello Stato. Sono parificati
agli ufficiali in servizio
permanente effettivo gli
ufficiali invalidi o
mutilati riassunti in
servizio sedentario, ed
inoltre quelli i quali,
avendo cessato di
appartenere ai ruoli di
servizio permanente
effettivo, siano in
posizioni speciali con
trattamento economico
ragguagliato allo stipendio
e con diritto a computare
anche il periodo di durata
di tali posizioni nel
servizio utile per il futuro
assegno di riposo.
b) i sottufficiali in
servizio continuativo delle
Forze armate e dei Corpi
organizzati militarmente di
cui sopra, aventi grado non
inferiore a maresciallo
ordinario o parificato.
Art.9
(Personali speciali che
godono della facoltà di
cessione)
Le disposizioni del presente
titolo si applicano anche al
personale dipendente dal
Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica,
al personale speciale del
Consiglio nazionale delle
ricerche, al personale
dell'Accademia nazionale dei
Lincei, a quello
dell'Istituto centrale di
statistica e degli Archivi
notarili e ai segretari
comunali e provinciali che
sono equiparati a tutti gli
effetti agli impiegati dello
Stato.
Art.10
(Personale dipendente da
istituti di istruzione
costituiti in enti autonomi)
Le disposizioni del presente
titolo si applicano,
altresì, al personale
retribuito sui bilanci
propri degli istituti
governativi di istruzione
superiore e di istruzione
classica, scientifica,
magistrale, tecnica ed
artistica, costituiti in
enti autonomi, ove nei loro
statuti o regolamenti sia
stabilito l'obbligo di tutto
il personale dipendente di
contribuire al Fondo per il
credito ai dipendenti dello
Stato a norma dell'art. 17 e
tali enti effettuino
regolarmente i versamenti.
Art.11
(Regolazione della facoltà
di cessione per il personale
delle Ferrovie dello Stato)
Per il personale dipendente
dalla Amministrazione delle
ferrovie dello Stato, la
facoltà di contrarre
prestiti verso cessione di
quote di stipendio o salario
è regolata dalle leggi che
lo riguardano.
Per quanto non è contemplato
in dette leggi si applicano
le disposizioni del presente
titolo.
Art.15
(Istituti ammessi a
concedere prestiti)
Sono ammessi a concedere
prestiti agli impiegati e
salariati dello Stato ed ai
personali di cui agli
articoli 9 e 10, verso
cessione di quote di
stipendio o salario,
soltanto gli istituti di
credito e di previdenza
costituiti fra impiegati e
salariati delle pubbliche
amministrazioni, l'Istituto
nazionale delle
assicurazioni, le società di
assicurazione legalmente
esercenti, gli istituti e le
società esercenti il credito
escluse quelle costituite in
nome collettivo e in
accomandita semplice, le
casse di risparmio ed i
monti di credito su pegno.
Art.16
(Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato e sue
funzioni)
E' costituito presso il
Ministero del tesoro il "
Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato "
amministrato, con gestione
speciale, dall'Ispettorato
generale per il credito ai
dipendenti dello Stato.
L'Ispettore generale
preposto all'Ispettorato ha
la rappresentanza legale del
Fondo.
Presso il detto Ispettorato
funziona un apposito ufficio
di ragioneria.
Il Fondo è destinato:
1) a garantire gli istituti
indicati nell'art. 15 contro
i rischi di perdite per
mutui accordati verso
cessione di quote di
stipendio o salario, per i
quali l'amministrazione del
Fondo abbia prestato
garanzia;
2) a concedere prestiti
diretti, verso cessione di
quote di stipendio o
salario, agli impiegati e ai
salariati dello Stato ed ai
personali di cui agli
articoli 9 e 10, nei casi di
accertate necessità
familiari, entro i limiti
delle disponibilità liquide
di ciascun esercizio.
I rischi delle operazioni di
prestito diretto fanno
carico al Fondo.
Art.21
(Dei contratti di prestito
stipulati con istituti
autorizzati con garanzia del
Fondo)
I prestiti verso cessione di
quote di stipendio o salario
concessi dagli istituti di
cui all'art. 15 debbono
risultare da contratti per
iscritto, tra gli impiegati
e salariati e gli enti
mutuanti, stipulati con le
modalità e nelle forme
indicate dal regolamento. I
contratti si perfezionano
col provvedimento
dell'Ispettorato generale
per il credito ai dipendenti
dello Stato che approva il
contratto e concede la
garanzia.
La garanzia ha effetto,
rispetto al cessionario, dal
giorno della
somministrazione del mutuo
purché tale somministrazione
sia eseguita in data
posteriore alla prestazione
della garanzia, osservato
quanto prescritto dal
penultimo comma
dell'articolo seguente.
Art.23
(Casi di licitazione della
durata dei prestiti)
L'impiegato o il salariato
cui manchino, per conseguire
il diritto al collocamento a
riposo, a norma delle
disposizioni in vigore, meno
di dieci anni, non può
contrarre un prestito
superiore alla cessione di
tante quote mensili quanti
siano i mesi necessari per
il conseguimento del diritto
al collocamento a riposo.
Gli ufficiali invalidi o
mutilati di guerra,
riassunti in servizio
sedentario, possono
contrarre prestiti in misura
non superiore alla cessione
di tante quote mensili
quanti siano i mesi
necessari per il
raggiungimento dello
speciale limite di età per
il loro collocamento a
riposo.
Per gli ufficiali nelle
posizioni speciali, di cui
all'articolo 8, i prestiti
non possono essere superiori
alla cessione di tante quote
mensili quanti siano i mesi
che mancano per la fine
della posizione speciale.
Art.24
(Indicazione di coloro che
non possono contrarre
prestiti)
Non possono ottenere
prestiti:
a) coloro che non
comprovino, nei modi
stabiliti dal regolamento,
di avere sana costituzione
fisica;
b) gli impiegati che siano
compiuto i
sessantacinquesimo anno di
età o che lo compiano entro
il mese successivo a quello
in cui il prestito dovrebbe
concedersi, e i salariati
che abbiano compiuto o
compiano nell'anzidetto
termine, sessanta anni di
età, se uomini e
cinquantacinque, se donne;
c) coloro che siano ancora
soggetti agli obblighi di
leva;
d) coloro che non siano in
attività di servizio. La
esclusione per questo motivo
non si applica agli
ufficiali che si trovino
nelle posizioni indicate
nell'art. 8.
Art.25
(Casi di revocabilità della
concessione dei prestiti e
della garanzia)
Fino a che non sia avvenuta
la somministrazione del
mutuo, l'amministrazione del
Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato,
venendo in qualunque modo a
conoscenza che esisteva o è
sopravvenuto alcuno dei
motivi che avrebbero potuto
determinare, ai sensi degli
articoli 23 e 24, la
limitazione o il diniego
della concessione del
prestito diretto o della
garanzia, può revocare la
concessione del prestito
diretto o della garanzia.
Art.26
(Interessi e inizio
dell'ammortamento dei
prestiti)
Gli interessi sono liquidati
con il metodo a scalare al
tasso del 4,50 per cento,
modificabile, in seguito a
conforme richiesta del
Comitato amministrativo, di
cui all'art. 22, con decreto
del Presidente della
Repubblica, da emanare su
proposta del Ministro del
tesoro e sentito il
Consiglio dei Ministri. Gli
interessi sono trattenuti in
anticipo allo atto della
somministrazione del
prestito.
L'estinzione di ciascun
prestito ha inizio dal primo
giorno del mese
immediatamente successivo a
quello in cui il prestito è
somministrato; agli effetti
del calcolo degli interessi,
si considera iniziata dal
primo giorno del terzo mese.
Art.27
(Ritenute per spese di
amministrazione e premio
rischi)
Sull'importo lordo
complessivo di ciascun
prestito, concesso o
garantito, si trattengono in
anticipo a favore del Fondo:
a) una somma calcolata in
ragione di L. 0,50 per cento
per spese di
amministrazione,
modificabile, nei modi e con
le forme di cui all'articolo
precedente, con decreto del
Presidente della Repubblica;
b) un premio compensativo
dei rischi dell'operazione
pari al 2 per cento per i
prestiti estinguibili fino a
cinque anni ed al 4 per
cento per i prestiti
estinguibili oltre il
quinquennio, salva nuova
determinazione da adottarsi
con decreto del Presidente
della Repubblica, nei modi e
con le forme di cui alla
lettera a).
Art.28
(Notificazione dei prestiti
alle amministrazioni e suoi
effetti)
L'Ispettorato generale per
il credito ai dipendenti
dello Stato dà
comunicazione, a mezzo di
lettera raccomandata, alle
amministrazioni dalle quali
dipendono i mutuatari, dei
mutui da estinguersi con
cessione di quote di
stipendio o salario,
concessi dal Fondo per il
credito ai dipendenti dello
Stato o da altri istituti.
Le cessioni di quote di
stipendio o salario hanno
effetto, rispetto a dette
amministrazioni, a decorrere
dal primo del mese
successivo a quello in cui
ha avuto luogo la
comunicazione.
Tale comunicazione vale come
intimazione della cessione
al debitore ceduto, ai sensi
del codice civile.
Art.29
(Versamento delle quote
trattenute per cessione)
Le quote di stipendio o
salario trattenute per
cessione debbono essere
versate all'istituto
cessionario entro il mese
successivo a quello in cui
si riferiscono.
Qualora i cedenti siano
retribuiti con ruoli di
spese fisse sul bilancio
dello Stato e cessionario
sia il Fondo per il credito
ai dipendenti dello Stato,
dette quote sono versate in
una sola volta per ciascun
esercizio finanziario, nel
mese di gennaio, salvo
rimborso da parte del Fondo
delle quote o parti di quote
che in seguito risultassero
non dovute.
Art.30
(Ritenute e versamenti delle
quote cedute, dai segretari
comunali - Azioni per
mancato versamento)
I comuni hanno l'obbligo di
trattenere mensilmente la
quota di stipendio ceduta
dai segretari comunali e di
versarla all'ente
cessionario nel mese
successivo a quello cui la
quota si riferisce. Qualora
il versamento non sia stato
effettuato per mancato
pagamento dello stipendio,
l'ente cessionario può
richiedere al prefetto di
promuovere i provvedimenti
di cui agli articoli 242 e
243 del testo unico della
legge comunale e
provinciale, approvato con
regio decreto 3 marzo 1934,
n. 383. Qualora il
versamento non sia stato
effettuato per omissione dei
provvedimenti necessari alla
esecuzione della cessione,
l'ente cessionario può
esperire azione tanto contro
il comune, quanto contro il
segretario comunale e il
sindaco, responsabili in
proprio e solidamente.
Art.32
(Rischi che assume il Fondo
con la garanzia -
Conseguenti obblighi e
diritti)
Con la prestazione della
garanzia di cui al n. 1
dello art.16 il Fondo per il
credito ai dipendenti dello
Stato assume i seguenti
rischi.
a) morte del cedente prima
che sia estinta la cessione;
b) cessazione del cedente
dal servizio per qualunque
causa, senza diritto a
pensione, indennità o altro
assegno di quiescenza,
oppure con diritto ad
assegno insufficiente al
normale ammortamento del
prestito;
c) riduzione dello stipendio
o salario del cedente per
effetto della quale non sia
più consentita la ritenuta
della intera quota ceduta.
Il Fondo ha facoltà di
adempiere l'obbligo della
garanzia corrispondendo
mensilmente la quota o parte
di quota di stipendio o
salario ceduta, per la quale
sia venuta a mancare la
possibilità di trattenuta
ovvero riscattando la
cessione con l'abbuono degli
interessi in più percepiti
dal cessionario. Il Fondo,
nel rivalersi verso il
cedente delle somme pagate
per conto di lui, liquida a
proprio favore gli interessi
a scalare sulle somme stesse
al saggio originario del
contratto di mutuo fino alla
scadenza del contratto ed al
saggio legale civile dopo
tale scadenza. Nel caso di
cui alla lettera c) il Fondo
ricupera le somme pagate per
conto del cedente, con gli
interessi, mediante il
corrispondente prolungamento
della ritenuta mensile sullo
stipendio o salario, salva
la facoltà di cui all'art.45.
Art.35
(Riduzione di stipendi o di
salari gravati da cessione)
Qualora lo stipendio o
salario gravato di cessione
subisca una riduzione non
superiore al terzo, la
trattenuta continua ad
essere effettuata nella
misura stabilita. Ove la
riduzione sia superiore al
terzo, la trattenuta non può
eccedere il quinto dello
stipendio o salario ridotto.
In tal caso la differenza
con i relativi interessi è
ricuperata dal Fondo per il
credito ai dipendenti dello
Stato, mediante
corrispondente prolungamento
della ritenuta mensile,
salva la facoltà di cui
all'art.45.
Art.36
(Trattamento ai fini degli
interessi delle quote
scadute e non versate)
Ogni quota o parte di quota
mensile di stipendio o
salario ceduta, che per
qualsiasi motivo non sia
rilasciata dal debitore alla
data della scadenza, produce
interesse a favore dell'ente
cessionario, allo stesso
saggio al quale fu accordato
il mutuo. Il Fondo per il
credito ai dipendenti dello
Stato non corrisponde
interessi sulle quote o
parti di quote cedute che,
per effetto della prestata
garanzia, debba versare allo
istituto cessionario. Il
Fondo, qualora riscatti la
cessione, corrisponde al
cessionario gli interessi al
saggio indicato nel primo
comma, a decorrere dal
giorno successivo alla data
in cui si è verificato il
fatto che ha determinato il
riscatto, sempre che il
cessionario faccia pervenire
all'amministrazione del
Fondo la denuncia del
mancato pagamento, entro
novanta giorni da quella
data. In caso diverso gli
interessi sono corrisposti a
decorrere dal giorno
successivo a quello del
ricevimento della denuncia.
Art.37
(Rivalsa da parte del Fondo
per errori od omissioni)
Il Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato ha
facoltà di rivalersi,
mediante ritenute sullo
stipendio o salario, anche
oltre il limite del quinto o
fino al massimo di un terzo,
di ogni suo credito
derivante da errori od
omissioni verificatisi nella
concessione o garanzia di
prestiti o nel corso dei
relativi ammortamenti. In
ogni caso, la ritenuta di
cui al precedente comma,
sommata alla quota ceduta,
non può eccedere la metà
dello stipendio o salario.
Art.38
(Estinzione anticipata di
cessione)
Quando siano trascorsi
almeno due anni dall'inizio
di una cessione stipulata
per un quinquennio od almeno
quattro anni dall'inizio di
una cessione stipulata per
un decennio, il cedente ha
facoltà di estinguerla
mediante versamento
dell'intero debito residuo.
In tal caso, sull'importo di
ciascuna quota mensile di
stipendio o salario non
ancora scaduta, il
cessionario è tenuto a
scontare l'interesse pel
tempo in cui è anticipato il
rispettivo pagamento,
calcolando lo sconto allo
stesso saggio al quale fu
accordato il mutuo. Nello
stesso caso il Fondo per il
credito ai dipendenti dello
Stato è tenuto a restituire
una quota del premio di
garanzia riscosso a norma
della lettera b) dell'art.
27, in relazione all'entità
della somma pagata in
anticipo e al periodo di
abbreviazione della
garanzia. Agli effetti dello
sconto degli interessi e del
premio di garanzia, il
versamento a saldo si
considera in ogni caso come
avvenuto alla fine del mese
in cui viene effettuato.
Art.39
(Rinnovo di cessione)
E' vietato di contrarre una
nuova cessione prima che
siano trascorsi almeno due
anni dall'inizio della
cessione stipulata per un
quinquennio o almeno quattro
anni dallo inizio della
cessione stipulata per un
decennio, salvo che sia
stata consentita
l'estinzione anticipata
della precedente cessione,
nel qual caso può esserne
contratta una nuova purché
sia trascorso almeno un anno
dall'anticipata estinzione.
Qualora la precedente
cessione non sia estinta,
può esserne stipulata una
nuova dopo la scadenza dei
termini previsti nel
precedente comma con lo
stesso o con altro istituto,
nei limiti di somma e di
durata stabiliti negli
articoli 5, 6 e 23, ed a
condizione che il ricavato
della nuova cessione sia
destinato, sino a
concorrente quantità,
all'estinzione della
cessione in corso. Anche
prima che siano trascorsi
due anni dall'inizio di una
cessione quinquennale, può
essere contratta la cessione
decennale, quando questa si
faccia per la prima volta,
fermo restando l'obbligo di
estinguere la precedente
cessione.
Art.40
(Effetti di una nuova
cessione in rapporto alla
precedente)
In caso di nuova cessione,
al primo cessionario è
dovuta la restituzione della
somma capitale ancora non
rimborsata oltre gli
interessi pattuiti e
maturati fino a tutto il
mese nel quale si effettua
la restituzione, nonostante
qualunque patto in
contrario. Il fondo per il
credito ai dipendenti dello
Stato restituisce la quota
del premio di garanzia a
norma del terzo comma
dell'art.38. Il mutuante
deve pagare al primo
cessionario il residuo suo
credito contemporaneamente
al pagamento al mutuatario
del ricavato netto del nuovo
mutuo. L'obbligo della
garanzia da parte del Fondo
e l'obbligo
dell'amministrazione di
versare le quote di
ammortamento del prestito
sono subordinati alla
condizione che lo istituto
mutuante adempia
all'estinzione della
precedente cessione.
Art.43
(Estensibilità
dell'efficacia delle
cessioni sui trattamenti di
quiescenza)
Nel caso di cessazione dal
servizio prima che sia
estinta la cessione,
l'efficacia di questa si
estende di diritto sulla
pensione o altro assegno
continuativo equivalente,
che al cedente venga
liquidato in conseguenza
della cessazione stessa,
dalla amministrazione dalla
quale dipendeva o da
istituti di previdenza o di
assicurazione ai quali fosse
iscritto per effetto del
rapporto di impiego o di
lavoro, in base a
disposizioni di leggi
generali o speciali, di
regolamenti organici o di
contratto. La quota da
trattenere non può eccedere
il quinto della pensione o
assegno continuativo.
Qualora la cessazione dal
servizio, anziché ad una
pensione o altro assegno
continuativo equivalente,
dia diritto ad una somma una
volta tanto, a titolo di
indennità o di capitale
assicurato a carico
dell'amministrazione o di un
istituto di previdenza o di
assicurazione, tale somma è
ritenuta fino alla
concorrenza dell'intero
residuo debito per cessione.
Ove la ritenuta di cui al
precedente comma estingua il
mutuo anticipatamente, sono
dovuti al debitore gli
sconti contemplati nell'art.38.
Art.44
(Perseguibilità di somme
dovute una volta tanto oltre
gli assegni di quiescenza)
Quando l'impiegato o
salariato all'atto della
cessazione dal servizio,
oltre alla pensione od altro
assegno continuativo
equivalente, abbia diritto,
a qualsiasi titolo, a
percepire una somma una
volta tanto
dall'amministrazione dalla
quale dipende, l'Ispettorato
generale per il credito ai
dipendenti dello Stato può
stabilire che tale somma sia
ritenuta, in tutto o in
parte, a scomputo del debito
per cessione.
TITOLO III
DELLA CESSIONE DEGLI
STIPENDI E SALARI DEGLI
IMPIEGATI E SALARIATI NON
DIPENDENTI DALLO STATO
Art.51
(Facoltà dei non dipendenti
dello Stato di contrarre
prestiti)
Gli impiegati e salariati
delle amministrazioni
indicate nell'art. i e non
contemplati nel Titolo II,
possono contrarre prestiti
alle condizioni e per la
durata stabilite nell'art.
6.
Art.52
(Impiegati e salariati a
tempo indeterminato o con
contratti collettivi di
lavoro)
Gli impiegati e salariati
delle amministrazioni
indicate nel precedente
articolo, assunti in
servizio a tempo
indeterminato a norma della
legge sul contratto
d'impiego privato od in base
a contratti collettivi di
lavoro, possono fare
cessione di quote di
stipendio o di salario non
superiore al quinto per il
periodo di cinque o di dieci
anni, quando siano addetti a
servizi di carattere
permanente, siano provvisti
di stipendio o salario fisso
e continuativo ed abbiano
compiuto, nel caso di
cessione quinquennale,
almeno cinque anni e, nel
caso di cessione decennale,
almeno dieci anni di
servizio utile per
l'indennità di anzianità.
Art.53
(Istituti autorizzati a
concedere prestiti)
Sono autorizzati a concedere
prestiti agli impiegati ed
ai salariati di cui al
presente titolo soltanto gli
istituti indicati nell'art.15.
Art.54
(Garanzia dell'assicurazione
o altre malleverie)
Le cessioni di quote di
stipendio o di salario
consentite a norma del
presente titolo devono avere
la garanzia della
assicurazione sulla vita e
contro i rischi di impiego
od altre malleverie che ne
assicurino il ricupero nei
casi in cui, per cessazione
o riduzione di stipendio o
salario o per liquidazione
di un trattamento di
quiescenza insufficiente,
non sia possibile la
continuazione
dell'ammortamento o il
ricupero dei residuo
credito. Non è consentito
prestare garanzia in favore
del cedente mediante
cessione, da parte di altro
impiegato o salariato di
pubblica amministrazione, di
una quota del proprio
stipendio o salario. Gli
istituti autorizzati a
concedere prestiti ai sensi
del presente titolo non
possono assumere in proprio
i rischi di morte o di
impiego dei cedenti, ad
eccezione dell'Istituto
Nazionale delle
Assicurazioni e delle
società di assicurazione.
Art.57
(Disposizioni estensibili ai
ferrovieri e agli operai
dello Stato non aventi
assegni fissi e
continuativi)
Le norme di cui agli
articoli 51, 52, 54 e 55
sono estese, in quanto
applicabili, ai ferrovieri
dipendenti dallo Stato ed
agli operai dello Stato che
non godono di un assegno
fisso e continuativo, purché
la cessione sia fatta da
società mutue cooperative di
credito o di consumo
costituite nella rispettiva
categoria.
TITOLO IV
DELLA DELEGA A PAGARE, SOPRA
STIPENDI, SALARI E PENSIONI,
LE PIGIONI E LE QUOTE DI
PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI
ED ECONOMICI NONCHE' LE
QUOTE PER SOTTOSCRIZIONE A
PRESTITI NAZIONALI
Art.58
(Facoltà e limiti delle
deleghe)
Gli impiegati e salariati e
i pensionati delle pubbliche
amministrazioni indicate
nell'art.1 hanno facoltà di
rilasciare delega, fino alla
metà dello stipendio o
salario o della pensione,
per il pagamento delle quote
del prezzo o della pigione
afferenti ad alloggi
popolari od economici
costruiti dagli enti o dalle
società di cui agli articoli
16 e 22 del testo unico
delle disposizioni sulla
edilizia popolare ed
economica approvato con
Regio decreto 28 aprile
1938, n.1165. La delegazione
sullo stipendio o salario si
riversa sulla pensione fino
ad estinzione del debito. La
delegazione può essere fatta
a favore degli istituti
finanziatori e degli enti o
società mutuanti, nonché
degli istituti di
assicurazione per il
pagamento del prezzo
dell'alloggio.
TITOLO V
DEL CONCORSO DI VINCOLI
SUGLI STIPENDI, SALARI,
PENSIONI
Art.67
(Singolo atto per ogni
cessione e a favore di un
solo istituto)
In uno stesso atto non può
essere stipulata la cessione
di quote di stipendio o di
salario se non da parte di
un solo cedente in favore di
un solo istituto
cessionario.
Art.68
(Limiti nella consistenza di
sequestri o pignoramenti e
cessioni)
Quando preesistono sequestri
o pignoramenti, la cessione,
fermo restando il limite di
cui al primo comma dell'art.5,
non può essere fatta se non
limitatamente alla
differenza tra i due quinti
dello stipendio o salario
valutati al netto delle
ritenute e la quota colpita
da sequestri o pignoramenti.
Qualora i sequestri o i
pignoramenti abbiano luogo
dopo una cessione
perfezionata e debitamente
notificata, non si può
sequestrare o pignorare se
non la differenza fra la
metà dello stipendio o
salario valutati al netto di
ritenute e la quota ceduta,
fermi restando i limiti di
cui all'art.2.
Art.69
(Limiti nella consistenza di
sequestri o pignoramenti e
delegazioni)
Quando preesistano sequestri
o pignoramenti, la
delegazione sullo stipendio,
salario o pensione a norma
dello art.58 e la ritenuta a
norma dell'art.60 sono
consentite soltanto sulla
differenza fra la metà dello
stipendio, salario o
pensione valutati al netto
di ritenute e le somme
precedentemente vincolate.
La limitazione di cui al
precedente comma non si
applica alle ritenute
disposte a norma degli
articoli 61 e 62. Quando
preesista delegazione o
ritenuta, i sequestri e i
pignoramenti non possono
colpire se non l'eventuale
differenza fra la metà dello
stipendio, salario o
pensione valutati al netto
di ritenute e l'importo
della delegazione o
ritenuta.
Art.70
(Limiti nel caso di concorso
di cessione e delegazione)
Nel caso di concorso di
cessione e delegazione, non
può superarsi il limite
della metà dello stipendio o
salario se non quando
l'amministrazione dalla
quale l'impiegato o il
salariato dipende ne
riconosca la necessità e dia
il suo assenso. Per i
pensionati l'assenso è dato
dall'amministrazione alla
quale fa carico la pensione.
NOTA AL TITOLO V
Con l'art.68 del menzionato
titolo V è stabilito:
1. Nel caso di preesistenza
di sequestri o pignoramenti,
la cessione può essere fatta
entro il limite della
differenza tra i due quinti
dello stipendio o salario,
valutati al netto delle
ritenute, e la quota colpita
da sequestri o pignoramenti
e fermo restando il limite
previsto dall'art.5 del
medesimo Decreto.
2. Nel caso di preesistenza
di cessione perfezionata e
debitamente notificata, il
sequestro o pignoramento può
essere ordinato entro il
limite della differenza tra
la metà dello stipendio o
salario, valutati al netto
delle ritenute, e la quota
ceduta, fermi restando i
limiti previsti dall'art.2
del medesimo Decreto.
3. Nel caso di preesistenza
di sequestri o pignoramenti,
la delegazione di cui
all'art.68 e la ritenuta di
cui all'art.60 del medesimo
Decreto 180/50 (fino alla
metà dello stipendio,
salario o pensione per il
pagamento delle quote del
prezzo o della pigione
afferenti agli alloggi
popolari od economici
specificati negli stessi
artt.58 e 60) sono
consentite soltanto entro la
differenza tra la metà dello
stipendio, salario o
pensione, valutati al netto
di ritenute, e le somme
precedentemente vincolate.
Tale limitazione non si
applica alle ritenute
disposte a norma degli artt.61
e 62 del Decreto medesimo
(casi di morosità di soci di
cooperative edilizie verso
la Cassa DD. e PP. e altri
casi analoghi verso alcune
altre Amministrazioni dello
Stato).
4. Nel caso di preesistenza
delle delegazioni o ritenute
di cui al paragrafo
precedente, i sequestri o
pignoramenti non possono
colpire se non l'eventuale
differenza fra la metà dello
stipendio, salario o
pensione, valutati al netto
di ritenute, e l'importo
della delegazione o
ritenuta.
5. Nel caso di concorso di
cessione e delegazione, non
può superarsi il limite
della metà dello stipendio o
salario se non con l'assenso
dell'Amministrazione dalla
quale si dipende che ne deve
riconoscere la necessità.
Per i pensionati l'assenso è
dato dall'Amministrazione
alla quale fa carico la
pensione. |